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Alla Plenaria il silenzio assenso in materia ambientale e paesaggistica

Con ordinanza 17 febbraio 2016, n. 642, la sezione V del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria il quesito relativo alla applicazione dell'istituto generale del silenzio assenso in materia di tutela ambientale e paesaggistica, a fronte del contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto.

Autorizzazione paesaggistica: è perentorio il termine di 45 giorni per il parere della Soprintendenza

Richiamando quanto già affermato nelle sentenze n. 1561 del 15/03/2013 e n. 2136 del 27/04/2015, i giudici della sesta sezione di Palazzo Spada, con sentenza n. 4927/2015, depositata lo scorso 28 ottobre, hanno confermato che è perentorio il termine di 45 giorni, di cui al comma 5 dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, per l'adozione del parere da parte della Soprintendenza. 

Pubbliche piazze: sono beni culturali senza necessità di specifica dichiarazione

Avv. Lorenzo Spallino
Con sentenza n. 5934 dell'1 dicembre 2014 la sezione sesta del Consiglio di Stato, riformando TAR Puglia, rafforza l'orientamento secondo cui le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani di interesse artistico o storico sono qualificabili come ‘beni culturali’ indipendentemente da una specifica dichiarazione di interesse storico-artistico.

Compatibilità paesaggistica: il parere tardivo della Soprintendenza perde la sua portata vincolante ma il Comune deve tenerne conto

Avv. Alice Galbiati
Con sentenza n. 2375 depositata il 18 settembre 2014, il T.A.R. Puglia Lecce si pronuncia in materia di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria ex artt. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/2004, chiarendo le conseguenze giuridiche della mancata osservanza del termine perentorio nel rilascio del parere della Soprintendenza.

Condono paesistico: agisce in ambito penale ma non paralizza la sanzione amministrativa.

Avv. Lorenzo Spallino

Con sentenza n. 1508 depositata il 10 giugno 2014, la Sezione II del T.A.R. Lombardia, Milano, si pronuncia in materia di “condono paesistico” ex l. 308/2004, chiarendo come lo stesso produca effetti solo in ambito penale, non pregiudicando la sanzionabilità dell’abuso sotto il profilo amministrativo.


Vincolo ambientale: l'esclusione di volumi e superfici dalla sanatoria paesaggistica non è tema che appartiene al diritto dell'Unione

Jesus Cortinovis
Per i giudici comunitari nessuna delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione Europea. Tali disposizioni non costituiscono, infatti, attuazione di norme del diritto dell’Unione, restando conseguentemente ai Giudici nazionali la verifica delle sanzioni relative agli abusi edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

Strumenti urbanistici generali e previsioni vincolistiche su singoli immobili

Con sentenza - non recentissima ma di sicuro interesse - n. 2265 depositata il 24 aprile 2013 il Consiglio di Stato, sezione quinta,  riconosce la legittimità delle previsioni dello strumento urbanistico generale finalizzate alla tutela storico-monumentale di singoli edifici.

Pubblicata in G.U. la Direttiva decoro del Ministro Ornaghi

Con Direttiva 10 ottobre 2012 ^Esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale^ - meglio nota come ^Direttiva decoro^ - registrata alla Corte dei Conti in data 26 ottobre 2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2012, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Lorenzo Ornaghi, affronta la spinosa questione della  compatibilità  tra  le  attività commerciali all'aperto e ambulanti e le esigenze di tutela e di adeguata qualità della valorizzazione del patrimonio culturale.

Sanatoria paesaggistica: il silenzio della Soprintendenza è illegittimo e impedisce il rilascio di un provvedimento favorevole da parte del Comune

Con sentenza 31 gennaio 2012 n. 156, il  TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,  ha finalmente messo un punto fermo sull'obbligo della Soprintendenza di pronunciarsi sull'istanza di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 181 ^Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa^, D.Lgs. 42/2004, il cui comma 1-quater recita:
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Se, ricorda il TAR, il procedimento amministrativo per l’accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere concluso nel termine di 180 gg., il silenzio della Soprintendenza - che non consente all'amministrazione comunale di concludere il procedimento amministrativo di competenza con provvedimento espresso - è illegittimo, e nei suoi confronti è ammessa la tutela volta a ottenere l'ingiunzione a provvedere in capo alla Soprintendenza stessa.

La sentenza TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, 31 gennaio 2012 n. 156 è disponibile a questo indirizzo.

Elenco PEC del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Spesso introvabili e qualche volta negate, le PEC (Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dei suoi organi periferici sono un elemento fondamentale nel rapporto Stato / Cittadini, soprattutto per i professionisti che intendono relazionarsi con le strutture territoriali del Ministero.

Beni paesaggistici: volumi, superfici utili e lavori non sono gli stessi che in edilizia

Sempre utile, e spesso richiamata, la circolare n. 33 del 26 giugno 2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, in tema di procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario ex art. 167 D.L.gs 42/2004, ha provveduto alla definizione dei  termini "lavori", "superfici utili" e "volumi" ai fini vincolistici, segnalando come sia improprio l'utilizzo delle rispettive accezioni in materia edilizia e urbanistica.

La Circolare n. 33/2009 del Ministero BB.AA. é disponibile a questo indirizzo.

Aree comprese in SIC e ZPS: non sono di per sé vincolate ex D.Lgs. 42/2004

Con sentenza breve n. 1535 depositata l'11 ottobre 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha chiarito che le aree designate quali S.I.C. (Siti d'Importanza Comunitaria) e Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE recepita nell'ordinamento italiano con D.P.R. n. 357 del 1997 (oggi D.P.R. n. 120 del 2003), non sono di per sé soggette alla disciplina paesaggistica del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Autorizzazione paesaggistica semplificata: scheda di confronto con l'autorizzazione ordinaria.


E' disponibile nella sezione Materiali del sito una scheda di raffronto della autorizzazione paesaggistica semplificata rispetto all'autorizzazione ordinaria, aggiornata al d.l. 70/2011 (cd. Decreto Sviluppo). La scheda, redatta dall'avv. Ileana Pisani, é scaricabile in formato pdf all'indirizzo http://www.studiospallino.it/materiali/autorizzazione_semplificata_2011.htm.

D.L. n. 78/2010: novità in tema di conferenza di servizi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114, il decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 ^Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica^, che contiene non poche novità in tema di conferenza di servizi. La più nota é quella secondo cui si considera acquisito favorevolmente il parere delle Soprintendenze "il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata" (nuovo comma 7 dell'articolo 14ter,  come sostituito dall'articolo 49, comma 2, lettera e, d.l. 78/2010). Fermo restando il (nuovo) procedimento per la rimessione della "questione" (un tempo, della "decisione") al  Consiglio dei Ministri nel caso in cui venga espresso un parere ^definitivamente^ negativo, cosa succede se il parere é sì negativo ma non definitivo? Ossia quando, immaginiamo, la Soprintendenza - anche per evitare di esporsi a iniziative di natura giurisdizionale -emetta sì un parere negativo, ma questo contenga, ad esempio, le prescrizioni che - se assolte -. potrebbero indurre la stessa a rivedere il proprio orientamento? Tipologia non inusuale e messa a regime dallo stesso legislatore, secondo cui il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare "modifiche di modesta entità" al progetto originario, può farlo, illustrandone le ragioni (art.20, c. 4, D.P.R. 380/2001). Ciò che rileva in prima battuta non é cosa avvenga in una tale ipotesi, ma che tale fattisepecie sia stata - se pure implicitamente - considerata dal legislatore.

Materiali:

TAR Lombardia: rapporti tra pianificazione urbanistica e vincoli paesaggistici.

Con sentenza n. 1654 depositata il  24 maggio 2010 (estensore, dr. Di Mario), la sezione quarta del TAR Lombardia, Milano, ha ribadito alcuni importanti principi in materia di rapporti tra pianificazione urbanistica e vincoli paesaggistici, di particolare interesse nel momento in cui le amministrazioni lombarde si accingono a rilasciare i nuovi strumenti urbanistici (PGT), anche alla luce del recente Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Enti idonei ad esercitare le funzioni paesaggistiche: pubblicato il primo elenco.

Con Decreto del Direttore Generale n. 6820 del 3 luglio 2009 la Regione ha approvato il primo elenco degli enti idonei ad esercitare le funzioni paesaggistiche in Lombardia. Il primo elenco, che comprende 10 Province, 22 enti gestori dei Parchi Regionali, 28 Comunità Montane e più di 600 Comuni, indica gli enti che sono sin d’ora idonei ad esercitare le competenze paesaggistiche e che continueranno ad esserlo anche nel vigore del procedimento di cui all’art. 146 del Codice (1° gennaio 2010). Gli enti locali che non risultano inclusi in questo primo elenco potranno continuare ad esercitare le funzioni paesistiche fino al 31 dicembre 2009, data entro la quale la Regione provvederà a concludere l’istruttoria finalizzata alla verifica dell’idoneità degli enti delegati all’esercizio delle funzioni, completando l’elenco iniziato.

Materiali:

Regione Lombardia: contributi agli enti locali per la costituzione di idonee strutture per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche

Con delibera n. VIII/007641 11 luglio 2008, la Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli Enti Locali ed agli enti gestori delle aree regionali protette per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, nel contempo individuando la copertura finanziaria per l'assegnazione dei contributi nella misura di euro 500.000,00. la disposizione costituisce attuazione dell'articolo 79, comma I, lettera b, della l.r. 12 del 2005, che di seguito riportiamo
Art. 79. (Adempimenti della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata:
a) a conferire incarichi professionali per la redazione del PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, nonché per l'effettuazione di ricerche, per l'acquisizione o la realizzazione di dotazioni strumentali e pubblicazioni utili ai fini dell'attuazione del presente capo;
b) ad erogare agli enti locali e agli enti gestori delle aree regionali protette contributi per la costituzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni loro attribuite;
c) a provvedere alle spese connesse all’attività delle commissioni regionali di cui all’articolo 78;
d) a provvedere, a norma dell’articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, alla pubblicazione degli elenchi di cui all’articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Risorse: delibera n. VIII/007641 11 luglio 2008 [pdf]

Commissioni paesaggio: modifiche ai criteri per la composizione

Preso atto delle problematiche connesse alla d.g.r. 6 agosto 2008, n. 8/7977, la Regione Lombardia ha rilasciato la deliberazione VIII_8139 del 1 ottobre 2008, con cui
CONSIDERATE le criticità segnalate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche, in merito alle candidature per i componenti della Commissione per il Paesaggio, relativamente all'impossibilità degli stessi di svolgere incarichi di progettazione edilizia presso il medesimo ente, in ottemperanza a quanto previsto dai requisiti indicati nell'allegato A alla suddetta delibera regionale;
VALUTATE le osservazioni avanzate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche in merito al quinto capoverso del capitolo " istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della d.g.r. 6 agosto 2008 n. 81 7977 e tenuto conto delle possibili modifiche proposte;
RITENUTO di condividere le sopraccitate osservazioni e quindi di annullare il quarto capoverso e di modificare il quinto capoverso dell'allegato A sopraccitato;
ha deliberato
1) di eliminare il quarto capoverso del capitolo "istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della dgr 6 agosto 2008 n. 81 7977;
2) di modificare il quinto capoverso del sopraccitato capitolo, come sotto specificato: "i componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado"
Allegati
- Deliberazione VIII_7977 del 6 agosto 2008 (649 kb) pdf
- Deliberazione VIII_8139 del 1 ottobre 2008 pdf

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Beni paesaggistici: approvati i criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in Lombardia

Schede incontro 11 settembre 2008

RIFERIMENTI: modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio / disposizioni regionali lombarde in vista della scadenza del 31.12.2008 per la verifica delle subdeleghe paesaggistiche (art. 146 d.lgs. n.42/2004)

OGGETTO: sono disponibili le schede redatte a seguito degli interrogativi emersi nel corso dell'incontro di studio dell'11 settembre 2008. Le schede sono scaricabili (in formato PDF), a questo indirizzo: www.studiospallino.it/doc/urbaniter.pdf. Si ringraziano i presenti all'incontro per la partecipazione e la collaborazione.

Beni paesaggistici: approvati i criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in Lombardia

Beni paesaggistici: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato la D.G.R. n. 7977 del 6 agosto 2008 , con la quale ha dettato i criteri cui gli enti locali, titolari delle funzioni di cui all'articolo 80 della l.r. 12/2005,
"dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008".
Diversamente, decadrà la subdelega in capo agli enti locali al rilascio di autorizzazioni paesistiche (art. 146 d.lgs. n.42 del 2004). La trasmissione alla Giunta regionale della documentazione indicata nell'allegato 1 della d.g.r. dovrà avvenire entro il 14 novembre 2008, ed entro il 31 dicembre 2008 il Direttore Generale al Territorio e all'Urbanistica provvederà ad emanare l'elenco degli enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche.

In buona sostanza:
  • il legislatore nazionale ha rimesso alle regioni il compito di promuovere e disciplinare l'istituzione e il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica (articolo 148 d.lgs. 42/2004);
  • nel far questo questo, il legislatore nazionale si è limitato a porre come condizione ^sostanziale^ che le commissioni siano composte da "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" (id.);
  • in un sussulto di dignità il legislatore nazionale ha da ultimo fissato al 31 dicembre 2008 la data entro la quale le regioni sono tenute a verificare la sussistenza nei soggetti delegati (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 del Codice, pena la decadenza dei poteri di subdelega in capo agli enti in questione;
  • la regione Lombardia ha ritenuto che i requisiti in questione siano soddisfatti con la costituzione delle commissioni per il paesaggio di cui all'articolo 81 della l.r. 12/2005, intervendo in modo assai blando nei criteri di composizione delle stesse.
Mentre nei ^Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici^ (par. 5.5) si affermava a chiare lettere che "la legge non ha previsto criteri per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio in quanto si è voluto lasciare piena discrezionalità agli Enti competenti onde consentire un migliore adeguamento alle esigenze ed alle realtà locali" e che "sarà ogni singolo ente a stabilire numero dei membri, eventuali casi di incompatibilità, regole di funzionamento ecc.", la delibera 67977 impone:
  • per il presidente della Commissione: laurea, abilitazione all'esercizio della professione e ^qualificata esperienza^ nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
  • per i componenti della Commissione: diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore "in una materia attinente" (il listato è nostro)
    • l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio,
    • la progettazione edilizia ed urbanistica,
    • la tutela dei beni architettonici e culturali,
    • le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali".
Il che a dire, interpretando letteralmente:
  • che per il Presidente la laurea può anche essere slegata da materie attinenti la tutela e la valorizzazione del territorio;
  • che per i componenti non è necessaria l'abilitazione alla professione, quando laureati, mentre per i diplomati il titolo di studio può essere connesso anche a una sola delle materie elencate;
  • nessun criterio relativo alla composizione della commissione nel complesso è indicato (la commissione potrebbe, ad esempio, essere composta solo da agronomi).
Se si voleva elevare il livello di professionalità e competenza delle Commissioni per il paesaggio non sembra, con tutto il rispetto, che il metodo scelto sia quello corretto. E soprattutto non sembra che la sostituzione degli odierni esperti con le Commissioni in questione corrisponda, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale:
  • alla condizione posta dal legislatore nazionale in ordine alla composizione da parte di "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" (id.);
  • all'obbligo di verifica della sussistenza nei soggetti delegati (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146.
Risorse: D.G.R. 6.8.2008, n. 7977 (PDF)
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