Con sentenza n. 541 del 10 aprile 2017 il TAR Toscana conferma il principio secondo cui l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza ex D.Lgs. 152/2006 non può essere addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità, non potendo essere desunto dalla previsione dell’art. 2051 c.c., che regolamenta la responsabilità civile del custode.
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Obbligo di bonifica di aree inquinate: non può essere addossato al proprietario incolpevole.
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
10:09 AM
mercoledì 10 maggio 2017
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Bonifica aree inquinate,
D.Lgs. 152/2006
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