Dopo un lungo e articolato percorso anche normativo, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 18/E, del 8 giugno 2017, ha costituito una nuova categoria catastale denominata F/7 –Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza l’attribuzione della rendita.
Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2016, il novellato art.86, comma 3 del D.Lgs. n.259/2003 prevede che “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”
Rispetto alla previgente disciplina, il D.Lgs. n. 33/2016, ha pertanto escluso in modo definitivo dal concetto di “unità immobiliare” le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
A seguito della novella legislativa, con circolare n. 18/E, del 8 giugno 2017, L’Agenzia delle Entrate ha pertanto ridefinito la procedura e la nuova categoria, senza attribuzione di rendita, da assegnare alle infrastrutture di rete pubblica di comunicazione.
Per le infrastrutture che risultano già censite in catasto è, pertanto, possibile, a decorrere dal 3 luglio 2017, presentare un atto di variazione delle scritture catastali ai senso del decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994 (modifica della procedura c.d. Docfa) per variare la vecchia categoria catastale (con rendita) e attribuire la nuova categoria F/7 (senza rendita).
Per le nuove realizzazioni, dal 1 luglio 2016, l’iscrizione in catasto (sempre in categoria F/7) è invece una facoltà e non più un obbligo; favorendo e superando in tal modo anche le note difficoltà nel caso di stipula di atti aventi ad oggetto il passaggio di proprietà o la costituzione di diritti reali sulle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
Resta fermo, invece, l’obbligo di dichiarazione in catasto dei fabbricati o porzioni di fabbricato con una destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, come uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella apposita categoria, con attribuzione di rendita.
La circolare n.18/E del 08/06/2017, dell'Agenzia delle Entrate è disponibile al seguente indirizzo:
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Infrastrutture di reti pubbliche: nuova categoria catastale
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Jesus Cortinovis
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4:32 PM
venerdì 1 settembre 2017
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D.Lgs. 259/2003,
Telefonia
Telefonia fissa: limiti alla impugnazione delle previsioni di localizzazione degli strumenti urbanistici
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Lorenzo Spallino
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9:49 AM
giovedì 6 ottobre 2016
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D.Lgs. 259/2003,
Telefonia
Con sentenza n. 2067 del 31 agosto 2016 il TAR Campania, Salerno, precisa i limiti dell'impugnazione degli atti di pianificazione attraverso i quali le amministrazioni locali individuano specifiche zone destinate ad ospitare gli impianti fissi di telefonia cellulare.
Antenne: esclusa la distanze dai confini
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Jesus Cortinovis
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12:01 PM
venerdì 1 luglio 2016
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D.Lgs. 259/2003,
Distanze,
Telefonia
Gli impianti di telecomunicazione - ove siano costituiti dal solo “impianto fuori terra” e non risultino costituiti da “ulteriori opere edilizie che abbiano rilevante valore edilizio-urbanistico essendo quelle già compiute interrate” - non sono soggette all’applicazione della normativa sulle distanze previste per i manufatti edilizi.
Telefonia: il divieto di installazione esteso a generici "seminativi di pianura" è eccessivamente ampio e indeterminato
Con sentenza n. 1468 del 10 novembre 2015 il TAR Lombardia, Brescia, ha affermato che il divieto di installazione, contenuto nei regolamenti locali in materia di telefonia, esteso a generici "seminativi di pianura" è eccessivamente ampio e generico e quindi illegittimo nella misura in cui preclude il corretto svolgimento del servizio pubblico di telefonia.
Telefonia cellulare: no a ordinanze a tutela della salute prive di accertamento di pericolo effettivo
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Jesus Cortinovis
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8:39 AM
venerdì 23 ottobre 2015
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Ordinanze contingibili e urgenti,
Telefonia,
Tutela della salute
E’ illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente adottata da un Sindaco ai sensi dagli artt. 50 comma 3, e 54 comma 4, d.lgs. 18 agosto2000 n. 267 (T.U. Enti locali) nei confronti di una società di telecomunicazioni con la quale, per esigenze di tutela della salute pubblica, sia stata ordinata l'immediata sospensione, su tutto il territorio comunale, di ogni attività volta all'installazione di infrastrutture e (o) di antenne di telefonia mobile, in assenza del preventivo accertamento di una situazione di pericolo effettivo, eccezionale ed imprevedibile.
Nuove semplificazioni per il completamento della banda larga mobile.
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Jesus Cortinovis
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12:49 PM
martedì 7 ottobre 2014
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D.L. 133/2014,
Telefonia,
Testo Unico Edilizia
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Jesus Cortinovis |
Infrastrutture di telecomunicazioni: sono tenute al rispetto delle distanze previste dai regolamenti locali
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Jesus Cortinovis |
Telefonia mobile: aggiornato il digesto
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Lorenzo Spallino
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4:03 PM
venerdì 4 aprile 2014
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Codice delle comunicazioni elettroniche,
Telefonia
E' disponibile l'ultimo aggiornamento del Digesto dedicato alla telefonia mobile. Oltre 100 pagine in formato pdf dedicate a legislazione, giurisprudenza e dottrina in tema. L'aggiornamento è stato curato da Fabrizio Donegani. In particolare, sono state aggiunte le voci "D.Lgs 259/2006 - Rapporti con latutela paesaggistica / ambientale" e "D.Lgs. 259/2003 - Rapporti con T.U. edilizia -Titolo edilizio - Necessità".
Il documento è disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/materiali/telefonia.htm.
Il documento è disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/materiali/telefonia.htm.
Impianti di telefonia mobile: sono compatibili con le zone di rispetto cimiteriale.
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Lorenzo Spallino
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4:49 PM
venerdì 8 novembre 2013
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Codice delle comunicazioni elettroniche,
Telefonia
Con sentenza n. 489 del 3 agosto 2013 la sezione I del TAR Basilicata consolida l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è illegittimo il diniego all'installazione di impianto di telefonia mobile in zona di rispetto cimiteriale in ragione della equiparazione di tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 16 D.P.R. n. 380/2001, come disposto dall'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003.
Telefonia mobile: aggiornato il digesto
E' disponibile l'ultimo aggiornamento del Digesto dedicato alla telefonia mobile. Oltre 100 pagine in formato pdf dedicate a legislazione, giurisprudenza e dottrina in tema. L'aggiornamento è stato curato da Jesus Cortinovis e Alice Galbiati.
Il documento è disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/materiali/telefonia.htm
Il documento è disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/materiali/telefonia.htm
Impianti telecomunicazione e accatastamento: circolare Ag. del Territorio n.6/2012
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Jesus Cortinovis
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11:53 AM
venerdì 7 dicembre 2012
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Catasto,
Codice delle comunicazioni elettroniche,
Telefonia
Con la Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 l’Agenzia del Territorio affronta il tema della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale (D) e particolare (E). La Circolare segue le Circolari n. 4 del 16 maggio 2006 e n. 4 del 13 aprile 2007, con le quali sono stati approfonditi gli aspetti che attengono alla corretta attribuzione della categoria catastale nonché i criteri per l’individuazione del minimo perimetro immobiliare e l'autonomia funzionale e reddituale delle unità immobiliari.
Telecomunicazioni e Corte di Giustizia UE: solo i proprietari delle infrastrutture possono essere assoggettati ad un contributo per le installazioni.
Con pronuncia del 12 luglio 2012, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che solo i proprietari delle infrastrutture, per servizi di telefonia mobile, possono essere assoggettati ad un contributo per le installazioni avvenute su aree demaniali. Non possono invece essere assoggettati al alcun contributo gli Operatori che, semplicemente, utilizzano tali infrastrutture di tlc.
La controversia trae origine dalle obiezioni sollevate, da Vodafone España e da France Telecom España, in qualità di semplici utilizzatori e non proprietari della rete di telecomunicazione elettronica, presso la Corte Suprema Spagnola. Il tutto in relazione alla conformità ed al rispetto della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni").
La controversia trae origine dalle obiezioni sollevate, da Vodafone España e da France Telecom España, in qualità di semplici utilizzatori e non proprietari della rete di telecomunicazione elettronica, presso la Corte Suprema Spagnola. Il tutto in relazione alla conformità ed al rispetto della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni").
Impianti per TLC-RadioTV: l’Antitrust interviene sulla L.R. Lomb. n. 11/2001
Con nota n. AS919, datata 28 febbraio 2012, pubblicato sul Bollettino n.9 del 19 marzo 2012, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso al Presidente della Regione Lombardia alcune osservazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza e del mercato provocati dall’art. 7 della Legge della Regione Lombardia n. 11 del 2001 recante “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”.
Reti di comunicazioni e poteri dell'Autorità Antitrust
Il nuovo art. 21 bis della L. n. 287 del 1990 (*) e ss.mm.ii., introdotto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 35, convertito con Legge n. 214 del 2011, ha disciplinato una speciale legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Impianti di telefonia mobile: digesto di legislazione, giurisprudenza e dottrina.
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Lorenzo Spallino
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12:07 PM
martedì 7 febbraio 2012
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Codice delle comunicazioni elettroniche,
Telefonia
Di seguito le slide dell'avvocato Jesus Cortinovis a margine dell'incontro ^Impianti di telefonia mobile: procedure e competenze^ del 2 febbraio 2012.
Sono altresì disponibili i materiali distribuiti all'incontro. Il documento ^Impianti di telefonia mobile: legislazione, giurisprudenza, dottrina, schema di rilascio del n.o. paesaggistico^ è scaricabile in formato .pdf a questo indirizzo: http://www.studiospallino.it/doc/telefonia.pdf
Tutti i materiali sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia
Stazioni radio base: legittimo il ricorso all'esproprio per i proprietari renitenti
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Jesus Cortinovis
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8:36 AM
venerdì 13 gennaio 2012
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Codice delle comunicazioni elettroniche,
Espropriazione per p.u.,
Telefonia
Con sentenza n. 11 del 2012 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 98 del T.A.R. Emilia Romagna, Sez. di Parma, del 2011, riconoscendo la legittimità dei provvedimenti approvati del Comune di Salsomaggiore diretti ad attuare il piano comunale di coordinamento per la installazione di antenne di telefonia mobile, all’individuazione delle aree interessate e all'espropriazione delle stesse, nulla ostando la circostanza della loro successiva concessione in via onerosa ai gestori.
Regime edilizio della telefonia mobile: le nozioni di "stazione radio base”, “infrastrutture” e “impianti”
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
7:00 AM
martedì 13 dicembre 2011
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Codice delle comunicazioni elettroniche,
Telefonia
Con sentenza n. 2100 dell'11 novembre 2011, il Tribunale amministrativo regionale di Palermo è tornato ad esaminare una serie di tematiche già oggetto di precedenti pronunce sia del medesimo Tribunale amministrativo che del Consiglio di Stato, nel solco di principi indicati dalla Corte Costituzionale, escludendo che per l’installazione degli impianti di telefonia mobile occorra un titolo edilizio.
Impianti di telefonia mobile: poteri di localizzazione delle amministrazioni locali
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Lorenzo Spallino
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2:21 PM
mercoledì 4 maggio 2005
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Enti locali,
Telefonia
DECISIONE: T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 10 marzo 2005, n. 1708
MASSIMA: "E' consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ed all'art. 8, comma 1, lettera e), e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione".
TESTO INTEGRALE: http://www.studiospallino.it/doc/giur/TAR_Campania_1708_05.pdf [estratto da http://www.bosettiegatti.com/]
NOTA: ben scritta e motivata, la sentenza affronta il problema se le misure distanziali previste dal comune di Napoli (gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne; ad eccezione delle microcelle, inoltre devono esservi almeno 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media superiore alle quattro ore) debbano inscriversi tra
le limitazioni vietate o tra i criteri localizzativi consentiti. Il Collegio opina per l'accoglibilità di questa seconda opzione, affermando che il criterio è sufficientemente specifico ed omogeneo, proporzionato e non irragionevole. In realtà la decisione affronta una molteplicità di problematiche, ed è particolarmente intressante nella parte centrale, dove ripercorre ampiamente l'evoluzione della giurisprudenza - in particolare costituzionale - sulla questione dei limiti connessi alla potestà regolamentare delle amministrazioni locali sul punto. Vale evidenziare come, per la regione Lombardia, la sentenza non chiarisca se le amministrazioni locali possano discostarsi dalla legislazione regionale di riferimento, nel senso di introdurre limitazioni localizzative in essa non contenute: la risposta sembrerebbe tuttavia positiva.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
MASSIMA: "E' consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ed all'art. 8, comma 1, lettera e), e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione".
TESTO INTEGRALE: http://www.studiospallino.it/doc/giur/TAR_Campania_1708_05.pdf [estratto da http://www.bosettiegatti.com/]
NOTA: ben scritta e motivata, la sentenza affronta il problema se le misure distanziali previste dal comune di Napoli (gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne; ad eccezione delle microcelle, inoltre devono esservi almeno 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media superiore alle quattro ore) debbano inscriversi tra
le limitazioni vietate o tra i criteri localizzativi consentiti. Il Collegio opina per l'accoglibilità di questa seconda opzione, affermando che il criterio è sufficientemente specifico ed omogeneo, proporzionato e non irragionevole. In realtà la decisione affronta una molteplicità di problematiche, ed è particolarmente intressante nella parte centrale, dove ripercorre ampiamente l'evoluzione della giurisprudenza - in particolare costituzionale - sulla questione dei limiti connessi alla potestà regolamentare delle amministrazioni locali sul punto. Vale evidenziare come, per la regione Lombardia, la sentenza non chiarisca se le amministrazioni locali possano discostarsi dalla legislazione regionale di riferimento, nel senso di introdurre limitazioni localizzative in essa non contenute: la risposta sembrerebbe tuttavia positiva.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
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