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Il decreto Genova e il condono edilizio per Ischia

La storia dell'urbanistica insegna che i condoni sono fenomeni moltiplicatori dell'abusivismo. Nel caso del decreto Genova non solo la lezione non è stata tenuta presente, ma la differenza di trattamento con realtà ben più gravi ed estese è davvero paradossale.

https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/il-decreto-genova-e-i-condoni-edilizi-a-ischia/ 

Condono edilizio 2003: conformità urbanistica e sopravvenuta acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo

Con sentenza n. 1041 del 27 aprile 2015 il TAR Lombarda, Milano, sez. II, ribadisce l'interpretazione secondo cui il condono edilizio del 2003 (L. n. 326/2003) consente l'accoglimento delle istanze relative a manufatti posti su aree vincolate unicamente in presenza del requisito della conformità urbanistica. La sopravvenuta acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo non vale a ottenere la conformità urbanistica dell'intervento abusivo.

Ristrutturazione edilizia: il TAR Lombardia conferma che è tale anche quando c'è aumento di volumetria

Con sentenza n. 246 del 21 gennaio 2015 il T.A.R. Lombardia, Milano, interviene sul dibattito relativo alla portata della tipologia della ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

Abusi edilizi: il condono non muta la destinazione urbanistica dell'area

Con sentenza n. 2454 del 7 novembre 2013 la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, precisa che il provvedimento di condono edilizio non muta la destinazione urbanistica dei fondi oggetto degli abusi edilizi.

Disegno di legge per la riapertura dei termini del condono edilizio.

Il 17 febbraio scorso i senatori Sarro e Nespoli, coadiuvati dai senatorio Fasano, Izzo, Giuliano, Vetrella, Compagna, Calabrò, Lauro, Pontone, De Gregorio, Esposito, Coronella e Sibilia, hanno depositato il disegno di legge n. 2020, finalizzato - ma non solo - a riaprire i termini per la presentazione di domande di condono edilizio del 2003, che a sua volta riapriva i termini del condono del 1985 consentendone l'accesso alle opere ultimate entro il 31 marzo 2003.

Il disegno di legge è scaricabile a questo indirizzo.
La scheda del d.l. sul sito del Senato é disponibile qui.

Circolare n. 2699/2005 sul condono edilizio

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006, la Circolare esplicativa 7 dicembre 2005, n. 2699, disciplinante la materia di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (condono edilizio 2003). Attesa da tempo ma rilasciata con notevole ritardo rispetto alle esigenze degli operatori, la circolare evidentemente attendeva la conclusione del più recente contenzioso Stato/Regioni in materia di condono edilizio (Corte Costituzionale, 10 febbraio 2006, n. 49). Tra le molte esemplificazioni, interessanti sono quelle legate ai mutamenti di destinazioni d'uso senza opere, dove la circolare si riporta alla giurisprudenza formatasi sul punto, sia in Consiglio di Stato che avanti la Corte Costituzionale.

La circolare 7.12.2005 in formato pdf:

Condono edilizio in regione Lombardia

NOTA: In materia di opere abusive la disciplina statale prescrive la condonabilità delle opere abusive che "non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 % della volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc"; la disciplina regionale dispone che sono fatti salvi "gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, di 500 mc". All'infuori del diverso limite volumetrico, nessun altra differenza sostanziale sembra intercorrere nella
formulazione delle due norme, che risultano ugualmente ambigue. L'inciso "o, in alternativa" si presta a differenti interpretazioni, a seconda che i due limiti si debbano intendere come alternativi o concorrenti. Secondo una prima lettura sarebbe data facoltà di scelta a chi presenta l'istanza di optare per un limite o per l'altro a seconda di ciò che più gli convenga; in base ad una seconda lettura sarebbe invece possibile condonare solo il limite del 20 % (del 30 % per la normativa statale), sempre, però, entro il limite massimo dei 500 mc (750 mc per la normativa statale). Pare interessante sottolineare che mentre la Regione Lombardia sembrerebbe aver
sposato l'interpretazione meno restrittiva, i commentatori dell'attuale condono ^statale^ si dividono tra la tesi restrittiva e quella liberale (per la restrittiva v. G. Rizzi, Testo unico, nuovo condono edilizio e attività negoziale, 2004, p. 57; a cura di G. Saporito, Nella legge statale la trama della sanatoria, in: Guida al condono edilizio Regione per Regione vol. I , inserto a ^Il Sole 24 Ore^ del 23.11.2004, p. 5; per il principio della maggior convenienza per il soggetto istante, per tutti: a cura di M. Carlin, Oggetto e limiti del condono, in AA.VV., Il nuovo condono edilizio, 2004, p. 90). Da un punto di vista di impianto generale, tuttavia, la soluzione del ^favor rei^ omette di ricordare che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, con sentenza n. 196 del 2004 aveva dichiarato il carattere "temporaneo ed eccezionale" del terzo condono, mettendolo al riparo dalle censure di ^istituzionalizzazione^ della sanatoria edilizia anche per il fatto che esso era più restrittivo rispetto al precedente. Se passasse la prima interpretazione questo dato verrebbe sconfessato, espondendo così il (terzo)
condono alla censura di incostituzionalità: la parola passa ora alle aule di giustizia.
MATERIALI: http://www.studiospallino.it/doc/21.10.04/l.r.%20130%202004.pdf
[legge Regione Lombardia n. 130/2004]
A CURA DI: dr.ssa Ilena Pisani
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