NOTA: In materia di opere abusive la disciplina statale prescrive la condonabilità delle opere abusive che "non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30 % della volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc"; la disciplina regionale dispone che sono fatti salvi "gli ampliamenti entro i limiti massimi del 20 per cento della volumetria della costruzione originaria, o, in alternativa, di 500 mc". All'infuori del diverso limite volumetrico, nessun altra differenza sostanziale sembra intercorrere nella
formulazione delle due norme, che risultano ugualmente ambigue. L'inciso "o, in alternativa" si presta a differenti interpretazioni, a seconda che i due limiti si debbano intendere come alternativi o concorrenti. Secondo una prima lettura sarebbe data facoltà di scelta a chi presenta l'istanza di optare per un limite o per l'altro a seconda di ciò che più gli convenga; in base ad una seconda lettura sarebbe invece possibile condonare solo il limite del 20 % (del 30 % per la normativa statale), sempre, però, entro il limite massimo dei 500 mc (750 mc per la normativa statale). Pare interessante sottolineare che mentre la Regione Lombardia sembrerebbe aver
sposato l'interpretazione meno restrittiva, i commentatori dell'attuale condono ^statale^ si dividono tra la tesi restrittiva e quella liberale (per la restrittiva v. G. Rizzi, Testo unico, nuovo condono edilizio e attività negoziale, 2004, p. 57; a cura di G. Saporito, Nella legge statale la trama della sanatoria, in: Guida al condono edilizio Regione per Regione vol. I , inserto a ^Il Sole 24 Ore^ del 23.11.2004, p. 5; per il principio della maggior convenienza per il soggetto istante, per tutti: a cura di M. Carlin, Oggetto e limiti del condono, in AA.VV., Il nuovo condono edilizio, 2004, p. 90). Da un punto di vista di impianto generale, tuttavia, la soluzione del ^favor rei^ omette di ricordare che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003, con sentenza n. 196 del 2004 aveva dichiarato il carattere "temporaneo ed eccezionale" del terzo condono, mettendolo al riparo dalle censure di ^istituzionalizzazione^ della sanatoria edilizia anche per il fatto che esso era più restrittivo rispetto al precedente. Se passasse la prima interpretazione questo dato verrebbe sconfessato, espondendo così il (terzo)
condono alla censura di incostituzionalità: la parola passa ora alle aule di giustizia.
MATERIALI: http://www.studiospallino.it/doc/21.10.04/l.r.%20130%202004.pdf
[legge Regione Lombardia n. 130/2004]
A CURA DI: dr.ssa Ilena Pisani
Condono edilizio in regione Lombardia
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
2:10 PM
martedì 14 dicembre 2004
Etichette:
Condono edilizio,
Regione Lombardia
Diritto di accesso e appalti pubblici
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
2:05 PM
venerdì 10 dicembre 2004
Etichette:
Appalti pubblici,
Legge 241/1990
DECISIONE: Cons. di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2163
MASSIMA: "In materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1 della L. 241/1990 e dell'art. 31-bis della L. 109/1994, devono ritenersi sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa".
NOTA: con la sentenza in questione il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo il quale devono ritenersi sottratte al diritto d'accesso ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 554/1999 ( Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) le relazioni riservate:
MASSIMA: "In materia di appalti di lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1 della L. 241/1990 e dell'art. 31-bis della L. 109/1994, devono ritenersi sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa".
NOTA: con la sentenza in questione il Consiglio di Stato ha affermato il principio secondo il quale devono ritenersi sottratte al diritto d'accesso ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 554/1999 ( Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) le relazioni riservate:
- del direttore dei lavori;
- dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'appaltatore.
- prosegue nella traiettoria interpretativa tracciata all'indomani dell'emanazione del DPR 554/1999;
- si inserisce nel solco del dissidio tra i giudici di primo grado e quelli di secondo grado in materia di accesso agli atti, che vede i secondi su posizioni decisamente più restrittive dei primi.
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