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Legge del Consiglio Regionale n. 67: le novità in materia di edilizia ed urbanistica

La Legge del Consiglio Regionale della Lombardia “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo” è stata approvata nella seduta del 22/09/2020. 

Secondo quanto disposto all’art. 13, la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL, ad oggi non ancora avvenuta.

Alcune disposizioni introducono novità in ambito edilizio/urbanistico in applicazione delle disposizioni della normativa nazionale prevista dal DPR 380/2001, altre invece apportano modifiche alla L.R. 12/2005 al fine di incentivare e semplificare i procedimenti di rigenerazione urbana. 

In particolare si evidenzia quanto segue.

L’art. 5, che detta la disciplina regionale con riferimento agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità e alle varianti non sostanziali a fini sismici, prevede che:

 - al co. 1

gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell’asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3

siano esclusi dall'ambito di applicazione della legislazione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui alla L.R. 33/2015, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 94-bis co. 2 del DPR 380/2001, articolo introdotto con L. 55/2019.

- al co. 2

per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al co. 1 

il titolo abilitativo necessario all'intervento edilizio stesso, munito di predetta asseverazione, abbia validità anche con riferimento al preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/2001, secondo cui chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche è tenuto previamente a darne avviso al competente ufficio. 

Il medesimo comma specifica che ciò è possibile solo ove vengano rispettati gli strumenti urbanistici e la normativa di settore incidente sulla disciplina edilizia.

- al co. 3, 

la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge qui in commento, deliberi gli indirizzi per l’uniforme applicazione del decreto MIT (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 30.04.2020 emanato in attuazione a quanto disposto dall'art. 94-bis del DPR 380/2001, 

in riferimento: 

a) alle previsioni di cui al comma 1;

b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;

c) all’individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, anche ulteriori a quelle definite in base allo stesso d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle relative linee guida ministeriali.  

- al co. 4, la deliberazione regionale di cui al comma precedente contenga altresì la disciplina dei controlli, che possono essere effettuati anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità così come previsto dall'art. 94-bis co. 5 DPR 380/2001.

- al co. 5, fino a quando non vengano applicate le disposizione previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui alla L.R. 33/2015 e i relativi provvedimenti attuativi non si applichino se in contrasto con la sopravvenuta legislazione nazionale e con quanto previsto dal medesimo art. 5.

L’art. 6, che disciplina gli interventi di attività di edilizia libera a fini sismici, dispone che:

  • al co. 1, gli interventi di attività di edilizia libera, che non richiedono alcun titolo edilizio per la loro realizzazione, sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. 33/2015
  • al co. 2, sempre conformemente a quanto stabilito dalla prescrizioni urbanistiche e dalla normativa di settore, per la realizzazione dei tipi di interventi di cui al co. 1 non è necessario la previa denuncia di lavoro di cui all'art. 93 del DPR 380/2001.

L’ultimo comma dell’art. 5 estende gli effetti del preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/2001 al titolo abilitativo necessario per la realizzazione di interventi edilizi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici; mentre per gli interventi di attività di edilizia libera, che già di per sé non richiedono alcun titolo edilizio ai sensi dell’art. 6 DPR 380/2001, non è necessario provvedere a preavvisare l’ufficio competente ai sensi dell’art. 93 DPR 380/2001.

Restano sconosciute le ragioni per le quali il legislatore regionale, introducendo l'art. 6, non sia intervenuto direttamente sulla L.R. 12/2005 per conservare una certa uniformità e coesione alla disciplina in materia di governo del territorio, ma abbia invece preferito lasciare la disposizione al di fuori di predetto impianto normativo.

Da ultimo, in materia edilizia rileva l’art. 7, che introduce disposizioni per la semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana, il quale apporta modifiche alla L.R. 12/2005.

In particolare:

- alla lettera d) del co. 11 dell’art. 33 della Legge per il governo del territorio, che attualmente prevede:

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline: 

d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 42, nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento;

sono aggiunte immediatamente dopo le seguenti parole:

e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l’efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall’articolo 40 ter, comma 3. 

Ai fini della rigenerazione urbana per gli interventi realizzati in deroga alla pianificazione territoriale relativi al patrimonio edilizio dismesso con criticità, di cui all’art. 40-bis della L.R. 12/2005, nonché al recupero degli edifici rurali dispersi o abbandonati di cui all’art. 40-ter L.R. 12/2005 si applica la SCIA. Per tali interventi l’efficacia della SCIA è subordinata alla previa deliberazione del consiglio comunale di cui all’art. 40, in caso di deroga al PGT, e all’art. 40-ter co. 3 Legge per il governo del territorio.

- la lettera b) del comma 1 dell’art. 34, che fino all'entrata in vigore alla presente legge prevede che:

Sono assoggettati unicamente al permesso di costruire: 

b) gli interventi in deroga di cui agli articoli 40, 40-bis e 40-ter;

è sostituita dalla seguente:

Sono assoggettati unicamente al permesso di costruire

b) gli interventi in deroga di cui all'articolo 40, diversi da quelli previsti, ai fini della rigenerazione urbana, all'articolo 33, comma 1, lettera d);

Il permesso di costruire in deroga non è più  necessario per gli interventi di cui all'art. 40-bis e 40-ter della L.R. 12/2005 ai fini della rigenerazione urbana. Il titolo edilizio che dovrà essere richiesto sarà la SCIA, così come previsto dal nuovo art. 33 co. 1 lett. d) L.R. 12/2005 di cui sopra.

- all'articolo 51 della L.R. 12/2005 è apportata la seguente modifica: 

all'ultimo periodo del comma 1 dopo le parole “attività di logistica o autotrasporto” sono aggiunte le seguenti: “di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio,”. Disposizione introdotta per semplificare gli adempimenti delle amministrazioni locali e per consentire una rapida ripresa delle attività economiche.

- l’articolo 87 al co. 2  della L.R. 12/2005, che attualmente prevede che:

Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;

b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano;

viene così modificato: 

Il programma integrato di intervento è utilizzabile, ove ne ricorrano le condizioni, per gli interventi sugli immobili di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e in tutti gli altri casi in cui sia verificata la presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;

b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

La Legge del Consiglio Regionale n. 67 è consultabile a questo indirizzo 


Decreto SCIA 2: le nuove regole per l'edilizia dall'11 dicembre 2016

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, Supplemento ordinario n. 52, il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 (c.d. Decreto SCIA 2), recante norme di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Demolizione del manufatto abusivo: sanzione amministrativa anche se comminata dal giudice penale

Con sentenza 10 marzo 2016, n. 9949, la terza sezione penale della Corte di Cassazione statuisce che la demolizione del manufatto abusivo, anche quando disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, co. 9, Testo Unico dell'Edilizia, ha natura di sanzione amministrativa con finalità ripristinatoria del bene giuridico leso (il territorio) e non punitiva/repressiva. L'ordine di demolizione non può quindi ritenersi una sanzione penale nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è quindi soggetta ad alcun termine prescrizionale.

Abuso edilizio: il rilascio del n.o. paesaggistico postumo non vale a sanare l'intervento

Con sentenza breve n. 1405, depositata il 17 giugno 2015, il T.A.R. Milano, seconda sezione, interviene nel rapporto tra titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica, per affermare che l'emanazione della seconda non vale a legittimare l'abuso edilizio.

"Sblocca Italia": arriva la sanzione pecuniaria per l'inottemperenza all'ordine di demolizione

Avv. Lorenzo Spallino
Con la conversione in legge del decreto n. 133/2014 (legge 11 novembre 2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'11 novembre 2014), il ventaglio delle reazioni dell'ordinamento agli abusi edilizi sanzionati tramite ordine di demolizione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, si arricchisce della figura della sanzione pecuniaria conseguente alla mera inottemperanza all'ordine, sia pure subordinata all'accertamento della stessa.

"Sblocca Italia" in lingua bloccata

Abbiamo chiesto a Giovanni Acerboni, italianista, di commentare alcuni passaggi del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (^Sblocca Italia^) relativi alle misure in campo edilizio, non chiarissime dal punto di vista linguistico.

Si tratta degli attuali articoli del D.P.R. n. 380/2001, come modificati dal d.l. 133/2014:

  • 3, c. 1, lettera b);
  • 14, c.1 bis;
  • 15, c. 2 bis.

Di seguito il commento.

Nuove semplificazioni per il completamento della banda larga mobile.

Jesus Cortinovis
Nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadri, è sufficiente una autocertificazione descrittiva. Non è inoltre soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenna di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. 

Consiglio di Stato: i manufatti non ancorati al suolo non sono "costruzioni"

Una serra costituita da intelaiatura metallica coperta in materiale plastico e una struttura metallica scoperta sono opere non definibili in termini di “costruzioni” ai sensi del D.P.R. 380/2001, art. 3, non solo e non tanto perché facilmente amovibili, ma anche perché non qualificabili come strutture edilizie.

In questo senso si è espresso il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 149 depositata il 16 gennaio 2014, intervenendo in secondo grado su una vicenda complessa dal punto di vista procedimentale, dove gli stessi giudici di Palazzo Spada avevano confermato la legittimità del diniego di sanatoria da parte dell'A.C.

D.L. del Fare: testo coordinato del d.l., come approvato, con legislazione edilizia nazionale e regionale di riferimento

Raffronto del T.U. dell'Edilizia e della L.R. 12/2005 alla luce delle modifiche operate con il d.l. 21.6.2013, n. 69, come modificato in sede di conversione

Link: http://www.studiospallino.it/materiali/tabella_dl_fare_2013.htm

Autore: avv. Alice Galbiati

Data pubblicazione: 26/06/2013

Ultimo aggiornamento: 09/09/2013

Formato file: pdf

Download: doc/tabella_dl_fare.pdf

Utilizzo: quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia

D.L. 69/2013: raffronto del T.U. dell'Edilizia e della L.R. 12/2005 alla luce delle modifiche operate con il decreto ^del fare^


Oggetto: raffronto del T.U. dell'Edilizia e della L.R. 12/2005 alla luce delle modifiche operate con il d.l. 21.6.2013, n. 69
Data pubblicazione: 26/06/2013
Ultimo aggiornamento: 26/06/2013
Formato file: pdf

Interventi eseguiti in parziale difformità: l'eccessiva onerosità non rileva al fine di evitare la demolizione

A norma dell'articolo 34 del T.U. dell'Edilizia, quando la demolizione degli interventi e delle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire non può avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
L'espressione è mutuata dall'articolo 12 della L. 47/1985. La giurisprudenza non ha mai approfondito la nozione di pregiudizio della parte eseguita in conformità, così che è invalsa la prassi di considerare come tale anche la sproporzione tra il costo del ripristino rispetto al costo sostenuto per la realizzazione delle opere realizzate in conformità, ossia della eccessiva onerosità dell'intervento.

Sul punto interviene il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1912 del 9 aprile 2013, afferma che:
  • la norma deve essere interpretata nel senso che si applica la sanzione pecuniaria soltanto nel caso in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione;
  • non possono, pertanto, venire in rilievo aspetti relativi alla “eccessiva onerosità” dell’intervento

D'altro canto, sottolinea il C.S.,
se si potessero prendere in esame anche questi profili si rischierebbe di trasformare l’istituto in esame in una sorta di “condono mascherato” con incidenza negativa grave sul complessivo assetto del territorio e in contrasto con la chiara determinazione del legislatore, che ha imposto che abbia luogo la demolizione parziale, tranne il caso in cui la relativa attività materiale incida sulla stabilità dell’intero edificio, e dunque anche nell’ipotesi in cui nella parte da demolire siano stati realizzati strumenti o impianti più o meno costosi.
 La sentenza 9 aprile 2013 n. 1912 della sezione sesta del Consiglio di Stato è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Parziali difformità ex art. 34 TUE: la soglia del 2% secondo il DL Sviluppo

Il DL Sviluppo, convertito con legge 106 del 2011, é intervenuto sull'articolo 34 del TU dell'Edilizia, escludendo dalla tipologia degli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo le
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. (comma 2-ter, introdotto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)
Nel corso di un incontro di formazione a Milano in materia di distanze, i tecnici comunali presenti mi hanno rivolte le stesse domande che altri loro colleghi hanno segnalato al portale PTPL (www.ptpl.altervista.org). Ossia: la flessibilità del 2% è ammessa solo rispetto alle misure previste in progetto o anche rispetto ai parametri fissati dal piano urbanistico? cosa si intende per "singola unità immobiliare"? il 2% aggiuntivo é in deroga agli indici di piano, alla volumetria assentita col piano di recupero, alla volumetria prevista dagli ambiti di trasformazione? o, sommata a quanto concesso dal titolo abilitativo, vi deve restare compresa? idem dicasi per le altezze e le superfici coperte? il 2% va anche in deroga al DM 1444/68 per le distanze? se in corso d'opera il tecnico incaricato si "accorge" di essere in difformità, vuoi per una maggiore altezza che per maggiore volumetria rispetto al consentito ma comunque compresa all'interno del 2%, deve autodenunciarsi e dimostrare che rientra comunque all'interno del 2% consentitogli? attendere che il Comune gli faccia un avvio del procedimento? e che avvio del procedimento deve fargli l'UTC se comunque non si ha parziale difformità del titolo abilitativo?

Ordinanza di demolizione: impresa e d.l. non sono legittimati a impugnarla.

Con sentenza breve n. 484 depositata in cancelleria il 10 febbraio 2011, la sezione seconda del TAR Lombardia, Milano, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da impresa e direzione lavori nei confronti di un ordine di demolizione e rimessione in pristino ex art. 31 T.U. Edilizia a seguito dell'abusiva realizzazione di una piscina, in luogo di autorizzato laghetto decorativo, all'interno di fascia di rispetto cimiteriale. Mentre i proprietari avevano presentato ricorso autonomo sia avverso il diniego di sanatoria che la successiva ordinanza di demolizione, impresa costruttrice e direzione lavori, si erano determinati a impugnare la seconda successivamente alla condanna ricevuta in sede penale, nell'ottica dell'impugnativa di questa.

Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Si segnala la pubblicazione da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici della Determinazione n.5 del 2010 dal titolo “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”:  tale Determinazione appare di notevole importanza.

Si pone inoltre all’attenzione dei colleghi il D.L. 25 marzo n.40 G.U. 26/03/2010 n.71 (convertito con legge n. 73/2010) entrato in vigore parte il 25/03/2010 e parte il 26/05/2010, di cui appare di particolare interesse l’art.5 – “Attività edilizia libera”, sostitutivo dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia). L’articolo in questione tratta:
  • degli interventi eseguibili senza preventiva comunicazione;
  • degli interventi eseguibili previa comunicazione.

Riguardo a questi ultimi si sottolinea una novità non da poco: ossia che  la relazione tecnica firmata da tecnico abilitato deve, tra l’altro, contenere una sua dichiarazione di “non avere rapporti di dipendenza né con l’impresa né con il committente”.

Risorse:  

Relazione a struttura ultimata

Estratto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

[...]
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.


L'obbligo in questione é stato recentemente ribadito dalla  Corte di Cassazione Penale, sezione III, 7 maggio 2010, sentenza n.17539, secondo cui spetta al costruttore l'obbligo di denunciare le opere in conglomerato cementizio armato, con la conseguenza che solo a carico di questi è configurabile il reato. Pertanto, si tratta di un reato omissivo proprio del costruttore non essendo destinatario dell'obbligo di denuncia nessun altro soggetto, per cui neanche il committente è tenuto a rispondere di detto reato. (Cass. sez. III, 14.12.1998 n. 13097; Cass. sez. III, 11.3.1998 n. 3027, Chiarenza).

Nuovo regime della manutenzione straordinaria: la Regione Lombardia si adegua.

Dopo aver contrastato la prima versione del d.l. 40 in materia di regime degli interventi edilizi minori (comunicato 31 marzo 2010), la Regione Lombardia si adegua all'intervento del legislatore nazionale. Nel comunicato 3 giugno 2010 pubblicato sul sito della D.G. Territorio, la Regione evidenzia come l'entrata in vigore la legge 22 maggio 2010, n. 73 - conversione del D.L. n. 40/2010 - con quanto contenuto in termini di novella dell’art. 6 del T.U. dell’edilizia, abbia portato ad una
disciplina uniforme dell’attività edilizia libera, finalizzata a definire un livello minimo di semplificazione non derogabile in senso restrittivo dalla Regione, alla quale è consentito solo di integrare e adattare la normativa statale.

Stupisce, conoscendo l'attenzione della Regione Lombardia per le proprie prerogative, la chiusura del comunicato, secondo cui
Una tale lettura del nuovo art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 non consente di considerare "di dettaglio" le disposizioni ivi previste; queste ultime, pertanto, non potranno più ritenersi disapplicate per effetto dell’art. 103, comma 1, della L.R. n. 12/2005, legge per il Governo del Territorio. Pertanto, anche in Regione Lombardia, trova immediata applicazione il regime semplificato delineato a livello statale per gli interventi di manutenzione straordinaria e per gli altri normativamente individuati.

D.L. 40/2010: nasce la semi-dia?

Nella seduta del 6 maggio 2010 la Camera ha votato la fiducia sull’approvazione del maxiemendamento del Governo per la conversione in legge del DL 40/2010 che, tra le altre cose, liberalizza alcuni interventi edilizi. Sono confermate le modifiche introdotte dalle commissioni Finanze e Attività produttive, note come emendamento Ventucci. Eliminata la previsione “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”, il legislatore ha esteso d'imperio la nuova procedura dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 anche alle regioni che avessero già provveduto sul punto disponendo il ricorso alla d.i.a. (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia). La nuova formulazione, più ampia e strutturata della previsione originaria d.l. 40/2010, introduce di fatto una nuova figura procedimentale per gli interventi elencati nel comma 2, sottoposti a ^comunicazione^, da trasmettersi anche per via telematica all'A.C. prima dell'avvio dei lavori.

D.P.R. n. 380/2001: testo aggiornato alla 28 novembre 2005, n. 246

In collaborazione con Bosetti & Gatti è disponibile il testo aggiornato del D.P.R. 380/2001 [T.U. Edilizia] alla legge 28 novembre 2005, n. 246. Il testo, in formato PDF, è scaricabile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/TUedilizia.pdf . Ricordiamo che i documenti elaborati dallo Studio sono tutti disponibili alla pagina Materiali del sito.
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