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Permesso di costruire, silenzio assenso e autorizzazione paesistica

Con sentenza 16 ottobre 2019, n. 2171, il TAR Milano fissa il principio secondo cui il permesso di costruire su’un area soggetta a vincolo paesistico che è anche sito di interesse comunitario (SIC) può costituirsi mediante silenzio-assenso.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano presentato domanda di permesso di costruire, previa acquisizione dell’autorizzazione paesistica dall’Amministrazione Comunale la quale conteneva anche la presa d’atto dell’autorizzazione da parte della Comunità Montana ente gestore del SIC.

Il TAR chiarisce che, in questo caso, per la valutazione paesistica è sufficiente l’autorizzazione acquisita dal Comune, potendosi dunque escludere l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 14 della l. 241/1990 sulla conferenza dei servizi che impone la conclusione dell’iter procedimentale necessariamente con provvedimento espresso

nella fattispecie specifica la mancanza della necessità di altri pareri ed autorizzazioni di altri enti giustifica l’applicazione della normativa in materia di silenzio assenso.

Altresì, una volta che l’Amministrazione abbia preso conoscenza della formazione del silenzio assenso, con la pubblicazione sull’albo comunale della dichiarazione dei ricorrenti in merito all’avvenuta formazione del permesso di costruire, tale pubblicazione soddisfa la disposizione di cui all’art. 20, co. 6, DPR 380/2001:

deve infatti ritenersi che tale pubblicazione sia stata effettuata per assegnare ad essa il significato di presa d’atto della formazione del titolo edilizio.

Ciò comporta che l’Amministrazione se vuole incidere sull’efficacia del titolo edilizio formatosi tacitamente può farlo solo attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell’art 20, co. 3, l. 241/1990.

La sentenza 16 ottobre 2019, n. 2171 del TAR Lombardia, Milano, sez. II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca a questo indirizzo

Aree comprese in SIC e ZPS: non sono di per sé vincolate ex D.Lgs. 42/2004

Con sentenza breve n. 1535 depositata l'11 ottobre 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha chiarito che le aree designate quali S.I.C. (Siti d'Importanza Comunitaria) e Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE recepita nell'ordinamento italiano con D.P.R. n. 357 del 1997 (oggi D.P.R. n. 120 del 2003), non sono di per sé soggette alla disciplina paesaggistica del D.Lgs. n. 42 del 2004.

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