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Luoghi di culto in Lombardia: il nuovo intervento della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 254 del 5 dicembre 2019 la Corte costituzionale torna ad occuparsi della disciplina lombarda in materia di attrezzature religiose, contenuta agli articoli 70-73 della L.R. n. 12/2005, dichiarandone l'illegittimità costituzionale nei passi in cui subordina l'installazione di qualsiasi attrezzatura religiosa all’esistenza del PAR (piano delle attrezzature religiose) e prevede che il PAR debba essere approvato contestualmente al PGT o a sua variante generale, circostanze che, ostacolandone l'esercizio, si pongono in contrasto con il principio di libertà religiosa.

Su #PA il commento di Fabrizio Donegani.

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"Servizi religiosi" e normativa urbanistica in Lombardia

Con sentenza n. 21 del 4 gennaio 2013 il T.A.R. Milano si pronuncia sull’art. 72 co. 4 bis l.  r. 12/2005, che ammette la realizzazione di “nuove attrezzature per i servizi religiosi”
esclusivamente nelle aree classificate a standard fino all’approvazione del piano dei servizi, giudicando indimostrato, nel caso di specie, che una richiesta di permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso avanzata da un’associazione di diritto privato per la realizzazione di un centro culturale possa rientrare in tale definizione ed essere sottoposta a tale disciplina.

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