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Piani attuativi e nulla osta ambientale: il TAR Brescia ribadisce l'applicabilità dell'art. 16 della L.U.

Era stato il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, con la sentenza n. 6541/2007 ad affermare la vigenza e l'operatività - anche per i piani attuativi - dell'articolo 16 della legge urbanistica, anche in Regione Lombardia (sul punto v. in questo sito Piani attuativi e nulla osta ambientale).

Con sentenza n. 959 del 28 giugno 2011 é la volta del TAR Lombardia, Brescia, a confermare l'arresto dei giudici milanesi,sottolineando che ritenere confinato il ruolo della Soprintendenza alla fase esecutiva del progetto approvato significa soltanto "salvare il salvabile", potendo in tal caso la stessa limitarsi a "contestare la forma architettonica dei singoli fabbricati, ma senza poter più incidere sulle volumetrie previste e sull’impianto complessivo della trasformazione urbanistica".

Piani attuativi e nulla osta ambientale: il TAR conferma l'obbligo dell'invio in Soprintendenza

Con sentenza n. 6541/07 emessa dal TAR Lombardia nel ricorso n. 3157/06, sezione seconda, è stata confermata la vigenza e l'operatività - anche per i piani attuativi - dell'articolo 16 della legge urbanistica del 1942 che impone agli enti locali di inviare in Soprintendenza i progetti di piani particolareggiati prima della loro approvazione e di attenersi al parere della Soprintendenza stessa.

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