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Legge del Consiglio Regionale n. 67: le novità in materia di edilizia ed urbanistica

La Legge del Consiglio Regionale della Lombardia “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo” è stata approvata nella seduta del 22/09/2020. 

Secondo quanto disposto all’art. 13, la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL, ad oggi non ancora avvenuta.

Alcune disposizioni introducono novità in ambito edilizio/urbanistico in applicazione delle disposizioni della normativa nazionale prevista dal DPR 380/2001, altre invece apportano modifiche alla L.R. 12/2005 al fine di incentivare e semplificare i procedimenti di rigenerazione urbana. 

In particolare si evidenzia quanto segue.

L’art. 5, che detta la disciplina regionale con riferimento agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità e alle varianti non sostanziali a fini sismici, prevede che:

 - al co. 1

gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell’asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3

siano esclusi dall'ambito di applicazione della legislazione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui alla L.R. 33/2015, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 94-bis co. 2 del DPR 380/2001, articolo introdotto con L. 55/2019.

- al co. 2

per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al co. 1 

il titolo abilitativo necessario all'intervento edilizio stesso, munito di predetta asseverazione, abbia validità anche con riferimento al preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/2001, secondo cui chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche è tenuto previamente a darne avviso al competente ufficio. 

Il medesimo comma specifica che ciò è possibile solo ove vengano rispettati gli strumenti urbanistici e la normativa di settore incidente sulla disciplina edilizia.

- al co. 3, 

la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge qui in commento, deliberi gli indirizzi per l’uniforme applicazione del decreto MIT (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 30.04.2020 emanato in attuazione a quanto disposto dall'art. 94-bis del DPR 380/2001, 

in riferimento: 

a) alle previsioni di cui al comma 1;

b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;

c) all’individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, anche ulteriori a quelle definite in base allo stesso d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle relative linee guida ministeriali.  

- al co. 4, la deliberazione regionale di cui al comma precedente contenga altresì la disciplina dei controlli, che possono essere effettuati anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità così come previsto dall'art. 94-bis co. 5 DPR 380/2001.

- al co. 5, fino a quando non vengano applicate le disposizione previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui alla L.R. 33/2015 e i relativi provvedimenti attuativi non si applichino se in contrasto con la sopravvenuta legislazione nazionale e con quanto previsto dal medesimo art. 5.

L’art. 6, che disciplina gli interventi di attività di edilizia libera a fini sismici, dispone che:

  • al co. 1, gli interventi di attività di edilizia libera, che non richiedono alcun titolo edilizio per la loro realizzazione, sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. 33/2015
  • al co. 2, sempre conformemente a quanto stabilito dalla prescrizioni urbanistiche e dalla normativa di settore, per la realizzazione dei tipi di interventi di cui al co. 1 non è necessario la previa denuncia di lavoro di cui all'art. 93 del DPR 380/2001.

L’ultimo comma dell’art. 5 estende gli effetti del preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/2001 al titolo abilitativo necessario per la realizzazione di interventi edilizi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici; mentre per gli interventi di attività di edilizia libera, che già di per sé non richiedono alcun titolo edilizio ai sensi dell’art. 6 DPR 380/2001, non è necessario provvedere a preavvisare l’ufficio competente ai sensi dell’art. 93 DPR 380/2001.

Restano sconosciute le ragioni per le quali il legislatore regionale, introducendo l'art. 6, non sia intervenuto direttamente sulla L.R. 12/2005 per conservare una certa uniformità e coesione alla disciplina in materia di governo del territorio, ma abbia invece preferito lasciare la disposizione al di fuori di predetto impianto normativo.

Da ultimo, in materia edilizia rileva l’art. 7, che introduce disposizioni per la semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana, il quale apporta modifiche alla L.R. 12/2005.

In particolare:

- alla lettera d) del co. 11 dell’art. 33 della Legge per il governo del territorio, che attualmente prevede:

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline: 

d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 42, nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento;

sono aggiunte immediatamente dopo le seguenti parole:

e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l’efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall’articolo 40 ter, comma 3. 

Ai fini della rigenerazione urbana per gli interventi realizzati in deroga alla pianificazione territoriale relativi al patrimonio edilizio dismesso con criticità, di cui all’art. 40-bis della L.R. 12/2005, nonché al recupero degli edifici rurali dispersi o abbandonati di cui all’art. 40-ter L.R. 12/2005 si applica la SCIA. Per tali interventi l’efficacia della SCIA è subordinata alla previa deliberazione del consiglio comunale di cui all’art. 40, in caso di deroga al PGT, e all’art. 40-ter co. 3 Legge per il governo del territorio.

- la lettera b) del comma 1 dell’art. 34, che fino all'entrata in vigore alla presente legge prevede che:

Sono assoggettati unicamente al permesso di costruire: 

b) gli interventi in deroga di cui agli articoli 40, 40-bis e 40-ter;

è sostituita dalla seguente:

Sono assoggettati unicamente al permesso di costruire

b) gli interventi in deroga di cui all'articolo 40, diversi da quelli previsti, ai fini della rigenerazione urbana, all'articolo 33, comma 1, lettera d);

Il permesso di costruire in deroga non è più  necessario per gli interventi di cui all'art. 40-bis e 40-ter della L.R. 12/2005 ai fini della rigenerazione urbana. Il titolo edilizio che dovrà essere richiesto sarà la SCIA, così come previsto dal nuovo art. 33 co. 1 lett. d) L.R. 12/2005 di cui sopra.

- all'articolo 51 della L.R. 12/2005 è apportata la seguente modifica: 

all'ultimo periodo del comma 1 dopo le parole “attività di logistica o autotrasporto” sono aggiunte le seguenti: “di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio,”. Disposizione introdotta per semplificare gli adempimenti delle amministrazioni locali e per consentire una rapida ripresa delle attività economiche.

- l’articolo 87 al co. 2  della L.R. 12/2005, che attualmente prevede che:

Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;

b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano;

viene così modificato: 

Il programma integrato di intervento è utilizzabile, ove ne ricorrano le condizioni, per gli interventi sugli immobili di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e in tutti gli altri casi in cui sia verificata la presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;

b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

La Legge del Consiglio Regionale n. 67 è consultabile a questo indirizzo 


PGT: effetti della mancata adozione entro il 31.12.2013 o della approvazione dopo il 30.06.2014

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 marzo 2020 n. 477

La legge urbanistica della Regione Lombardia impone il passaggio dai Piani Regolatori Urbanistici Generali (PRUG) ai Piani di Governo del Territorio (PGT): con sentenza n. 477 del 2020 il T.A.R. Lombardia chiarisce le conseguenze della violazione dei termini a tal fine contenuti nella l.r. n. 12/2005, specificando che non è illegittimo l’atto adottato successivamente al 31.12.2013 o approvato dopo il 30.06.2014.

Su #PA il commento di Lorenzo Spallino

Link permanente: https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/pgt-effetti-della-mancata-adozione-entro-il-31-12-2013/

Luoghi di culto in Lombardia: il nuovo intervento della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 254 del 5 dicembre 2019 la Corte costituzionale torna ad occuparsi della disciplina lombarda in materia di attrezzature religiose, contenuta agli articoli 70-73 della L.R. n. 12/2005, dichiarandone l'illegittimità costituzionale nei passi in cui subordina l'installazione di qualsiasi attrezzatura religiosa all’esistenza del PAR (piano delle attrezzature religiose) e prevede che il PAR debba essere approvato contestualmente al PGT o a sua variante generale, circostanze che, ostacolandone l'esercizio, si pongono in contrasto con il principio di libertà religiosa.

Su #PA il commento di Fabrizio Donegani.

Link permanente: https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/luoghi-di-culto-in-lombardia-nuovo-intervento-della-corte-costituzionale/

Regione Lombardia: la consulenza preistruttoria secondo la legge di semplificazione 21/2019

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, supplemento n. 50 di venerdì 13 dicembre 2019, la Legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 "Seconda legge di semplificazione 2019".

L'art. 7 modifica l’articolo 32 della l.r. 12/2005, aggiungendo - dopo il comma 3 - il comma 3 bis secondo cui:
«3 bis. Ferme restando la previsione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, per gli edifici funzionali ad attività economiche, le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), per le pratiche edilizie relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche il proprietario di un immobile o chi ne abbia titolo può richiedere allo sportello unico per l’edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari all’eventuale presentazione formale di istanze, segnalazioni o comunicazioni riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile. Lo sportello fornisce le indicazioni e i chiarimenti all’interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull’istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.».
Link: legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 "Seconda legge di semplificazione 2019".

Legge Regione Lombardia sulla rigenerazione urbana: il testo definitivo approvato dal consiglio regionale (LR n. 18/2019)

Nella seduta del 12 novembre 2019 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali".

L’Aula ha approvato diversi emendamenti che recepiscono alcune delle sollecitazioni avanzate anche dai gruppi di minoranza e che, pur mantenendo in essere la centralità della Regione e confermando sostanzialmente le norme già approvate in Commissione Territorio, consentono maggiori margini di intervento ai Comuni.

La legge è in attesa della pubblicazione sul bollettino regionale.

A questo link il testo definitivo, come approvato dall'aula.

Il testo definitivo della Legge Regionale 26 novembre 2019 , n. 18 Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali  (BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019) è disponibile sul portale regionale a questo link.


Edifici di culto: la disciplina urbanistica lombarda dopo l’intervento della Corte costituzionale.

Su Urbanistica e appalti n. 7/2016 è stato pubblicato l'articolo a firma L. Spallino dal titolo "Edifici di culto: la disciplina urbanistica lombarda dopo l’intervento della Corte costituzionale", commento alla sentenza n. 63 del 23 febbraio 2016 (linkcon cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune delle disposizioni contenute nella legge della legge urbanistica della Regione Lombardia (L.R. n. 12 del 2005) in materia di edifici di culto.

Corte Costituzionale: è illegittima la L.R. Lombardia 7/2012 "salva" ristrutturazioni edilizie ante 30.11.2011 senza rispetto della sagoma

Con sentenza n. 224 del 20 ottobre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della L.R. Lombardia n. 7/2012.

PGT: sovradimensionamento e motivazione degli standard secondo il TAR Lombardia

Con sentenza n. 1429 del 15 luglio 2016 il T.A.R. Lombardia Milano, sezione II, censura la scelta dei PGT di sovradimensionare gli standard senza specifica motivazione e di classificare con la dicitura "Aree per attrezzature private a servizio della residenza" aree di privati senza specificare le attrezzature che queste ultime sono destinate ad ospitare. 

Legge regionale di semplificazione 2016: permesso di costruire convenzionato al posto dei piani attuativi

E' stata pubblicata sul B.U.R.L. N. 22 supplemento di lunedì 30 maggio 2016, la legge regionale della Lombardia n. 14 del 26 maggio 2016, Legge di semplificazione 2016. Tra le altre innovazioni alla legge regionale n. 12 del 2005, la novella regionale dispone la sostituzione degli strumenti attuativi con permesso di costruire convenzionato, presenti le condizioni indicate dal legislatore regionale.

Edifici di culto: disponibile il testo della sentenza n. 63/2016 con cui è stata dichiarata parzialmente incostituzionale la l.r. n. 12/2005 Lombardia

Premesso che il principio costituzionale di laicità implica non indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì impegno a  salvaguardare la libertà di religione in una situazione di pluralismo confessionale e culturale, con sentenza n. 63 del 24 marzo 2016 la Corte Costituzionale ha giudicato discriminatorie e incostituzionali le  condizioni che la legge regionale lombarda n. 12 del 2005, come modificata dalla legge regionale n. 2 del 2015, ha stabilito per l’applicabilità delle norme sugli edifici  di culto agli enti delle confessioni non cattoliche e prive di intesa.

Sottotetti: è irrilevante l'altezza interna superiore di 1 cm alle N.T.A.

Con sentenza n. 482 depositata il 9 marzo 2016 il TAR Lombardia, sezione II, sottolinea come la norma delle N.T.A. in forza della quale i locali sottotetto non debbano essere computati come abitabili quando l’altezza interna netta media sia inferiore a metri 2,10, sia da considerarsi rispettata quando la violazione è per un solo centimetro e in un solo locale.

Regione Lombardia: legge di semplificazione 2015

E' stata pubblicata sul BURL n. 46, supplemento del 12 novembre 2015, la legge regionale n. 38 del 10 novembre 2015, “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti economico, sociale e territoriale”. 

La legge consiste in una serie di modifiche alla normativa regionale vigente accomunate da un'ottica di semplificazione.

Riforma della L.R. 12/2005 Regione Lombardia: novità per le residenze in zona agricola

La Direzione Generale Territorio della Regione Lombardia ha rilasciato la bozza delle modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005.

Il corpo proposto interviene per la gran parte sulle disposizioni di carattere edilizio della norma, in un'ottica di semplificazione e allineamento delle disposizioni lombarde rispetto agli arresti giurisprudenziali e alle novità nazionali.

Tra le modifiche proposte vi è quella di duplice modifica dell'articolo 60 del titolo III della parte II, Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura (artt. 59/62 bis).

Gioco d'azzardo: le modifiche alla L.R. n.12/2005 Regione Lombardia

E' stata pubblicata sul BURL n. 19 supplemento 8 maggio 2015 la legge regionale 6 maggio 2015, n. 11, portante modifiche:
  • alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il  trattamento del gioco d'azzardo patologico),
  • alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12  (Legge per il governo del territorio),
  • alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico  delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).

PGT: l'inosservanza dei termini per l'approvazione non determina l'inefficacia dell'intero procedimento

Con sentenza 24 aprile 2015 n. 1032, il TAR Lombardia, Milano, sez. II, conferma l'orientamento secondo cui l'inosservanza dei termini per l'approvazione del Piano di Governo del Territorio non può determinare la caducazione dell'intero procedimento (più recentemente, v. anche Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  sezione staccata di Brescia, sez. I, 9.1.2017 n. 29).

Autorimesse: la loro realizzazione contribuisce alla determinazione della classe dell'edificio

Avv. Lorenzo Spallino
Con sentenza n. 2151 del 29 luglio 2014 la sezione seconda del TAR Lombardia aderisce all'indirizzo secondo cui la realizzazione di autorimesse in nuovi edifici rileva ai fini della individuazione della classe degli stessi.

PGT: l'approvazione di un documento unitario contenente le norme tecniche non implica di per sé l’illegittimità dell’intero PGT

Avv. Lorenzo Spallino
Con sentenza n. 280 depositata il 24 gennaio 2014 la sezione II del TAR Lombardia, Milano, si pronuncia in punto formalità degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio, affermando che la scelta di riunire le norme tecniche in un documento unitario non viola il disposto dell'art. 7 della L.R. 12 del 2005.

L.R. Lombardia 12/2005: la scadenza del termine per l'approvazione dei PGT non comporta la decadenza dei titoli edilizi non avviati

Il T.A.R. Lombardia Milano interpreta l'articolo 25, c. 1, della legge regionale n. 12/2005 della Lombardia nell'ottica del principio di ragionevolezza, affermando che il decorso del termine per l'approvazione (allora il 31 dicembre 2012, oggi il 30 giugno 2014) dei P.G.T. imponga non la decadenza (art. 15 T.U.E.D.), bensì la sospensione dei titoli edilizi privi di inizio lavori.

Pubblicata sul BURL la L.R. 1/2013

E' stata pubblicata sul BURL n. 23, suppl. del 5 giugno 2013 la Legge Regionale 4 giugno 2013, n. 1 Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

Il testo è disponibile sulla banca dati del Consiglio regionale a questo indirizzo.

Proroga dei termini per l'approvazione dei PGT: cosa cambia per chi ha adottato ma non ancora approvato

In attesa di vedere pubblicato il testo coordinato della legge regionale n. 12/2005 come recentemente modificata dal Consiglio regionale (v. comunicato stampa della Regione), pare utile affrontare le problematiche connesse all'ipotesi di mancata approvazione di Piani di Governo del Territorio nel termine di novanta giorni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale, secondo cui la decisione del Consiglio comunale sulle osservazioni deve intervenire entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse "a pena di inefficacia degli atti assunti".
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