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Intervento in autotutela: il termine di 18 mesi vale solo per i provvedimenti successivi al 28 agosto 2015.

Il TAR Lombardia consolida il proprio orientamento in ordine alla applicabilità del termine di 18 mesi quale limite all'intervento in autotutela, ritenuto applicabile solo ai provvedimenti di annullamento che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione, ossia al 28 agosto 2015.

Investito di un ricorso relativo all'"annullamento" - recte, sottolinea il TAR,  alla dichiarazione di privazione di effetti, non di annullamento - di una SCIA e di una DIA del 2011 in variante ad una SCIA originaria, il TAR Lombardia, Milano, puntualizza che i poteri di autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 non sono soggetti al termine di 18 mesi introdotto dalla legge n. 124
del 2015 in modifica dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, a mente del quale
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il  provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Un diverso approccio, argomenta il TAR Milano, altererebbe la ratio della norma nella sua applicazione nella dinamica intertemporale,
trasformando la stessa in un termine generale di definizione di tutti i provvedimenti di secondo grado, relativi ad atti già adottati prima della novella
onerando l'Amministrazione di una verifica
di tutti i provvedimenti già adottati da consumarsi entro un generale termine di 18 mesi onde non vedersi precludere la possibilità di successiva rimozione. 
In tal modo, però, per gli atti adottati prima della novella il termine di decorrenza dei 18 mesi non si fonderebbe più sulla data di emanazione del singolo atto ma, al contrario, sulla data di entrata in vigore della legge, pervenendo  al risultato di negare la ratio della previsione che, come detto, intende calibrare temporalmente l’atto di esercizio del potere sul provvedimento da rimuovere.

In conclusione: l’interpretazione corretta del testo dell'art. 21 nonies novellato è quella che
ancora le nuove disposizioni all’esercizio del potere su atti emanati dopo l’entrata in vigore della nuova  legge. Conclusione che, del resto, appare confermata dalla circostanza che il legislatore non ha voluto approntare una disciplina di diritto transitorio, l’unica che, in tale quadro, avrebbe potuto medio tempore derogare al rigido parametro temporale di riferimento ora previsto dall’ordinamento (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) [T.A.R. Lombardia, Milano, II, 15 luglio 2919, n. 1628; 21 gennaio 2019, n. 118; 3 ottobre 2018, n. 2200; si veda anche Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8]
La sentenza 20 agosto 2019 n. 1907 del TAR Lombardia, Milano, sez. II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca a questa pagina.

SCIA: il silenzio sulla richiesta di annullamento è illegittimo

Nonostante la SCIA non sia un provvedimento, e quindi come tale non sia annullabile, il silenzio dell'amministrazione sulla istanza di annullamento in autotutela è illegittimo e l'istanza deve essere evasa, impregiudicati ovviamente gli esiti.

Con sentenza n. 1902 del 5 ottobre 2017 il TAR Lombardia, Milano, sezione II, affronta il caso di una istanza di riesame di una SCIA, sulla quale l'AC non ha provveduto affermando - in giudizio - che non trattandosi di un provvedimento non vi è nulla da annullare e quindi nessun riscontro da dare.

Ordinando all'AC a provvedere sull'istanza, il TAR Lombardia ha ricordato, con argomenti semplici ma efficaci, che:
  • un conto è il potere inibitorio puro, disciplinato dall'art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, a norma del quale l'AC può, "in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1", adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nel termine di 30 giorni di cui al comma 6-bis;
  • un conto è il potere di autotutela, disciplinato dal comma 6-ter dell'art. 19 citato,  a norma, del quale "Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

Sul punto si veda anche la sentenza della stessa sezione n. 2799 del 2014 là dove si afferma che l’intervento inibitorio è da ritenere doveroso, e non soggetto al ricorrere dei presupposti propri del potere di autotutela, laddove la carenza dei presupposti della d.i.a. sia denunciata dal terzo, titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ai sensi del richiamato comma 6-ter del medesimo articolo 19. 

La sentenza 5 ottobre 2017 n. 1902 del TAR Lombardia, Milano, sezione II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Annullamento d'ufficio del titolo illegittimo: il termine dei 18 mesi rileva ai fini interpretativi anche se non applicabile retroattivamente

Con sentenza n. 3762 del 9 giugno 2016 la Sezione VI del Consiglio di Stato si pronuncia sui presupposti dell'annullamento in autotutela alla luce del limite temporale di 18 mesi introdotto dal Decreto Sblocca Italia del 2014.

Autotutela: anche la SCIA può essere annullata

Con sentenza n. 287 depositata il 12 maggio 2016, il TAR Abruzzo, L'Aquila, interviene in materia di SCIA confermando che il decorso del termine di 30 giorni di cui all'art. 19 l. n. 241/1990 non impedisce l'intervento in autotutela dell'amministrazione, a condizione che siano rispettati i presupposti indicati dall'art. 21 nonies della stessa legge.

SCIA e DIA: la revisione sollecitata dal terzo non sconta i limiti ante riforma dell'art. 19, commi 3/4, l. 241/1990

Con sentenza n. 1038 del 12 ottobre 2015, il TAR Veneto, Sezione II, sottolinea la differenza di contenuti tra i poteri di annullamento di SCIA e DIA che l'art. 19 legge n. 241/1990 attribuisce all'A.C., e la revisione nell'ipotesi in cui sia un soggetto terzo a sollecitare l'azione dell'amministrazione.

Sindaco: l'avocazione non opera per rimediare ad atti illegittimi

E' illegittima la decisione del Sindaco di avocare a sé un singolo procedimento ed affidarlo ad un dirigente di altro settore con il compito di dargli corso sul presupposto che le valutazioni operate dal dirigente competente “si pongono in aperto contrasto con le conclusioni dell’Ufficio legislativo e legale” del Comune stesso.
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