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Piscine in aree vincolate ai fini paesistici: necessitano di autorizzazione paesistica e non sono sanabili

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, integrando interventi di nuova costruzione, necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica. Poiché determina la creazione di nuova volumetria, essa non è suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

In tal senso si è espresso T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 7 ottobre 2019, n. 11586, in una vicenda consistente nella realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di un locale ad uso garage e deposito, di opere di arredo dell’area giardino esterna circostante l’abitazione del ricorrente, nonché nella realizzazione di una piscina interrata. 

L’interessato impugna il provvedimento sanzionatorio, proponendo allo stesso tempo domanda di sanatoria, che ottiene per il locale ad uso garage e deposito, ma non per la piscina, per la quale il TAR sottolinea l'indifferenza della circostanza dell'interramento, sia ai fini della presentazione della domanda che della sanatoria, non rilasciabile in quanto l’art. 167, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

La decisione T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 7 ottobre 2019, n. 11586 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Il commento alla decisione del TAR Lazio (Piscine in aree vincolate ai fini paesistici: necessitano di autorizzazione e non sono sanabili, L. Spallino) è disponibile sul sito della Rivista Giuridica dell'Ambiente (RGA Online) all'indirizzo http://rgaonline.it/article/piscine-in-aree-vincolate-ai-fini-paesistici-necessitano-di-autorizzazione-e-non-sono-sanabili/.

Compatibilità paesaggistica e sanatoria edilizia possono non coincidere

L'abusiva realizzazione di una piscina in luogo di un autorizzato stagno ornamentale, in ambito soggetto a vincolo paesaggistico e in zona di rispetto cimiteriale, costituisce totale difformità dal permesso ai sensi dell'articolo 32 del DPR 380/2001 ed è equiparabile a attività di nuova costruzione. La circostanza che l'Amministrazione comunale abbia certificato la compatibilità ambientale in sede paesaggistica, non significa che essa sia tenuta a sanare la medesima attività sotto il profilo edilizio: la regolamentazione degli interventi sensibili ai fini paesaggistici e quella degli interventi edilizi è infatti affidata a normative differenti che perseguono scopi differenti.

In tal senso si è espressa la sezione II del TAR Lombardia nella sentenza  n. 2734 del TAR Lombardia, sezione II, depositata il 14 novembre 2011, disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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