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Piani attuativi e oneri di urbanizzazione

Con sentenza n. 4376 dell'8 giugno 2021, la Sezione II del Consiglio di Stato interviene in materia di oneri di urbanizzazione e convenzioni urbanistiche, confermando l'orientamento secondo il quale non è escluso che un operatore possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, come tali non correlati al rilascio di titoli edilizi, ma tale obbligo va interpretato alla luce della convenzione, unico titolo costitutivo della pretesa dell'amministrazione.


Consiglio di Stato, Sezione II, 8 giugno 2021 n. 4376 (commento di Lorenzo Spallino)


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Piani attuativi: gli oneri di urbanizzazione secondaria sono dovuti indipendentemente dall'edificazione

La mancata o incompleta realizzazione delle previsioni edificatorie contenute in un piano attuativo è  indifferente al corretto adempimento della prestazione consistente nella realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria o nel loro equivalente monetario.

Commento a Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2018 n. 6339

Oneri di urbanizzazione: la determinazione forfettaria non può prescindere dalla natura e dalla consistenza delle opere

Per gentile segnalazione e redazione dello studio legale Carrara di Sondrio.

Nel 1995 un privato presenta istanza di condono al Comune di Milano (il secondo condono edilizio ex L. n. 724/1994) per cambio destinazione d’uso – da produttivo a direzionale di un capannone - attuati tramite le seguenti opere: sostituzione pavimentazione, controsoffittatura per ospitare l’impianto di condizionamento e installazione di pareti in legno-vetro mobili.

Adeguamento oneri concessori: può avvenire unicamente per i titoli rilasciati posteriormente all'adeguamento

Avv. Lorenzo Spallino
Con sentenza n. 1981 depositata il 25 luglio 2014, il TAR Puglia, Lecce, interviene in materia di criterio temporale della determinazione degli oneri edilizi, sottolineando l'irrilevanza e l'ininfluenza di disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al momento del rilascio del titolo edilizio.

Nella fattispecie l'A.C. aveva provveduto a rideterminare retroattivamente l'importo del contributo concessorio a distanza di cinque anni dal rilascio del permesso di costruire, ultimata l'opera e saldati gli oneri, quale ^conguaglio^ a seguito dell'intervenuto adeguamento.

Oneri di urbanizzazione: il TAR Calabria fa il punto in materia di termini di impugnazione

Avv. Lorenzo Spallino
Con sentenza n. 45 del 13 febbraio 2014, emessa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il T.A.R. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, si pronuncia a proposito della impugnazione di provvedimenti, anche sanzionatori, in materia di oneri di urbanizzazione.

L'amministrazione comunale di Reggio Calabria intima il pagamento di oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e relative sanzioni, in riferimento ad una concessione edilizia rilasciata nel 2005, in ordine alla quale erano stati stipulati atti di fidejussione a garanzia delle opere che il privato si era impegnato a realizzare . L'atto viene impugnato per illegittimità della pretesa, variamente dedotta e il Comune eccepisce la tardività del ricorso in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Oneri accessori in sede di rilascio di titoli edilizi: sono nulli gli accordi eventualmente assunti ex art. 11 l. 241 del 1990.

Con sentenza n. 4026 del 12 ottobre 2010, la sezione I del TAR Brescia ha accolto il ricorso di una società la quale lamentava di aver versato l’importo di € 45.024,34 a titolo di compartecipazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonostante  fosse già stato assolto il pagamento del contributo concessorio all’atto del rilascio di concessioni edilizie.

Il TAR ha ribadito il principio generalissimo secondo cui, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in forza di una legge, così che - come ha rilevato la Cassazione Civile (cfr. Sez. Un. 13.6.2008 n. 15914) - “non v'è dubbio che i Comuni non hanno alcuna potestà di imporre prestazioni patrimoniali diverse o ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dal legislatore, essendo all'uopo necessaria una norma che, in relazione al disposto dell'art 23 Cost., attribuisca agli stessi tale potere”.

Opere a scomputo: per il privato affidatario i medesimi obblighi della PA

Dopo numerosi quesiti interpretativi indirizzati all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l’Authority ha adottato la Determinazione n. 7 del 16 luglio 2009 sulle ^Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti^. Per l’Autorità l’art. 32, comma 1, lett. g) del Codice dei Contratti Pubblici configura una titolarità ^diretta^ della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire o titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l’esecuzione di opere di urbanizzazione. Il privato, pertanto, in quanto soggetto aggiudicatore e stazione appaltante, è tenuto ad appaltare tali opere a terzi nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici ed è responsabile dell’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all’amministrazione.

avv. Ileana Pisani

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