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Minori distanze per risparmio energetico: non esiste un "diritto" alla deroga

Con sentenza n. 206 del 14 maggio 2015 il TAR Abruzzo, Pescara, interviene in materia di deroga alla normativa sulle distanze tra costruzioni affermando che l'applicazione della normativa speciale in materia di risparmio energetico non è ^automatica^ e che invece spetta al Comune valutare se esista la possibilità di ottenere i medesimi risultati energetici senza gravare sulle posizioni giuridiche di chi subisce la maggiore altezza e/o i minori distacchi.

Risparmio energetico: derogate anche le distanze dai confini.

Nel testo originario il D.Lgs. 115/2008, in tema di risparmio energetico, escludeva dal calcolo delle distanze minime tra edifici e dalle strade i maggiori spessori di muratura esterna necessari a ottenere una riduzione del 10% dei limiti di trasmittanza (art.11, c. II, D.Lgs. 115/2008): la normativa non conteneva nessun accenno alle distanze dal confine, che come tali non erano quindi derogate, salvo accordi tra le parti e sempre ammesso che la normativa urbanistica lo ammettesse. L'esito paradossale era infatti quello secondo cui le ammministrazioni locali erano in condizione di assentire interventi in deroga alle previsioni del d.m. 1444 ma non a quelle locali in tema di distanze dai confini. Il Decreto Legislativo 29 marzo 2010 n. 56, pubblicato in Gazzetta ufficiale 21 aprile 2010 n. 92, pone rimedio alla problematica, così modificando, all'articolo 5, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008:

Niente DIA per gli impianti solari complanari ai tetti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 154 del 3 luglio 2008 il d.lgs. 30 maggio 2008 , n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Tra le misure di questo decreto va segnalato il comma 3 dell’articolo 11, a norma del quale:
l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e’ sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
La disposizione trova applicazione "fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti". Ricordiamo che la giurisprudenza riteneva esistente una disciplina differenziata, a seconda che detti impianti fossero in un rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili), piuttosto che di autonomia funzionale dei medesimi quali nuove costruzioni (come appunto nel caso di tralicci ed impianti, destinati ad essere parte di una rete di infrastrutture).

Solo per i primi, fra gli impianti sopra indicati, risultava applicabile la disciplina dettata per gli interventi edilizi ritenuti minori, soggetti a mera denunzia di inizio attività, mentre i secondi andavano soggetti a permesso di costruire (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3323).

Ricordiamo che in Regione Lombardia, la l.r. 21/12/2004 n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti), stabilisce all'articolo 4 che
I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici (comma 5).
Risorse: Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115
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