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Nuovo regime della manutenzione straordinaria: la Regione Lombardia si adegua.

Dopo aver contrastato la prima versione del d.l. 40 in materia di regime degli interventi edilizi minori (comunicato 31 marzo 2010), la Regione Lombardia si adegua all'intervento del legislatore nazionale. Nel comunicato 3 giugno 2010 pubblicato sul sito della D.G. Territorio, la Regione evidenzia come l'entrata in vigore la legge 22 maggio 2010, n. 73 - conversione del D.L. n. 40/2010 - con quanto contenuto in termini di novella dell’art. 6 del T.U. dell’edilizia, abbia portato ad una
disciplina uniforme dell’attività edilizia libera, finalizzata a definire un livello minimo di semplificazione non derogabile in senso restrittivo dalla Regione, alla quale è consentito solo di integrare e adattare la normativa statale.

Stupisce, conoscendo l'attenzione della Regione Lombardia per le proprie prerogative, la chiusura del comunicato, secondo cui
Una tale lettura del nuovo art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 non consente di considerare "di dettaglio" le disposizioni ivi previste; queste ultime, pertanto, non potranno più ritenersi disapplicate per effetto dell’art. 103, comma 1, della L.R. n. 12/2005, legge per il Governo del Territorio. Pertanto, anche in Regione Lombardia, trova immediata applicazione il regime semplificato delineato a livello statale per gli interventi di manutenzione straordinaria e per gli altri normativamente individuati.

D.L. 40/2010: nasce la semi-dia?

Nella seduta del 6 maggio 2010 la Camera ha votato la fiducia sull’approvazione del maxiemendamento del Governo per la conversione in legge del DL 40/2010 che, tra le altre cose, liberalizza alcuni interventi edilizi. Sono confermate le modifiche introdotte dalle commissioni Finanze e Attività produttive, note come emendamento Ventucci. Eliminata la previsione “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”, il legislatore ha esteso d'imperio la nuova procedura dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 anche alle regioni che avessero già provveduto sul punto disponendo il ricorso alla d.i.a. (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia). La nuova formulazione, più ampia e strutturata della previsione originaria d.l. 40/2010, introduce di fatto una nuova figura procedimentale per gli interventi elencati nel comma 2, sottoposti a ^comunicazione^, da trasmettersi anche per via telematica all'A.C. prima dell'avvio dei lavori.

27 maggio 2010: la ristrutturazione edilizia in Lombardia

In collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio e l'Ordine degli Avvocati di Sondrio, lo Studio di Ingegneria e Consulenza Scaramellini (Sondrio), lo Studio legale Carrara e Luzzi (Sondrio) e lo Studio Legale Spallino (Como) organizzano un incontro di formazione sul tema della ristrutturazione edilizia in Regione Lombardia, alla luce dell'interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, fornita dall'articolo 22 del collegato ordinamentale alla finanziaria regionale 2010 (Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7), secondo cui la ristrutturazione edilizia attuata tramite demolizione e ricostruzione non necessita del rispetto della sagoma dell'edificio preesistente.
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