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Legge del Consiglio Regionale n. 67: le novità in materia di edilizia ed urbanistica

La Legge del Consiglio Regionale della Lombardia “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo” è stata approvata nella seduta del 22/09/2020. 

Secondo quanto disposto all’art. 13, la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL, ad oggi non ancora avvenuta.

Alcune disposizioni introducono novità in ambito edilizio/urbanistico in applicazione delle disposizioni della normativa nazionale prevista dal DPR 380/2001, altre invece apportano modifiche alla L.R. 12/2005 al fine di incentivare e semplificare i procedimenti di rigenerazione urbana. 

In particolare si evidenzia quanto segue.

L’art. 5, che detta la disciplina regionale con riferimento agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità e alle varianti non sostanziali a fini sismici, prevede che:

 - al co. 1

gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell’asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3

siano esclusi dall'ambito di applicazione della legislazione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui alla L.R. 33/2015, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 94-bis co. 2 del DPR 380/2001, articolo introdotto con L. 55/2019.

- al co. 2

per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al co. 1 

il titolo abilitativo necessario all'intervento edilizio stesso, munito di predetta asseverazione, abbia validità anche con riferimento al preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/2001, secondo cui chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche è tenuto previamente a darne avviso al competente ufficio. 

Il medesimo comma specifica che ciò è possibile solo ove vengano rispettati gli strumenti urbanistici e la normativa di settore incidente sulla disciplina edilizia.

- al co. 3, 

la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge qui in commento, deliberi gli indirizzi per l’uniforme applicazione del decreto MIT (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 30.04.2020 emanato in attuazione a quanto disposto dall'art. 94-bis del DPR 380/2001, 

in riferimento: 

a) alle previsioni di cui al comma 1;

b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;

c) all’individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, anche ulteriori a quelle definite in base allo stesso d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle relative linee guida ministeriali.  

- al co. 4, la deliberazione regionale di cui al comma precedente contenga altresì la disciplina dei controlli, che possono essere effettuati anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità così come previsto dall'art. 94-bis co. 5 DPR 380/2001.

- al co. 5, fino a quando non vengano applicate le disposizione previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui alla L.R. 33/2015 e i relativi provvedimenti attuativi non si applichino se in contrasto con la sopravvenuta legislazione nazionale e con quanto previsto dal medesimo art. 5.

L’art. 6, che disciplina gli interventi di attività di edilizia libera a fini sismici, dispone che:

  • al co. 1, gli interventi di attività di edilizia libera, che non richiedono alcun titolo edilizio per la loro realizzazione, sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. 33/2015
  • al co. 2, sempre conformemente a quanto stabilito dalla prescrizioni urbanistiche e dalla normativa di settore, per la realizzazione dei tipi di interventi di cui al co. 1 non è necessario la previa denuncia di lavoro di cui all'art. 93 del DPR 380/2001.

L’ultimo comma dell’art. 5 estende gli effetti del preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/2001 al titolo abilitativo necessario per la realizzazione di interventi edilizi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici; mentre per gli interventi di attività di edilizia libera, che già di per sé non richiedono alcun titolo edilizio ai sensi dell’art. 6 DPR 380/2001, non è necessario provvedere a preavvisare l’ufficio competente ai sensi dell’art. 93 DPR 380/2001.

Restano sconosciute le ragioni per le quali il legislatore regionale, introducendo l'art. 6, non sia intervenuto direttamente sulla L.R. 12/2005 per conservare una certa uniformità e coesione alla disciplina in materia di governo del territorio, ma abbia invece preferito lasciare la disposizione al di fuori di predetto impianto normativo.

Da ultimo, in materia edilizia rileva l’art. 7, che introduce disposizioni per la semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana, il quale apporta modifiche alla L.R. 12/2005.

In particolare:

- alla lettera d) del co. 11 dell’art. 33 della Legge per il governo del territorio, che attualmente prevede:

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline: 

d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 42, nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento;

sono aggiunte immediatamente dopo le seguenti parole:

e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l’efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall’articolo 40 ter, comma 3. 

Ai fini della rigenerazione urbana per gli interventi realizzati in deroga alla pianificazione territoriale relativi al patrimonio edilizio dismesso con criticità, di cui all’art. 40-bis della L.R. 12/2005, nonché al recupero degli edifici rurali dispersi o abbandonati di cui all’art. 40-ter L.R. 12/2005 si applica la SCIA. Per tali interventi l’efficacia della SCIA è subordinata alla previa deliberazione del consiglio comunale di cui all’art. 40, in caso di deroga al PGT, e all’art. 40-ter co. 3 Legge per il governo del territorio.

- la lettera b) del comma 1 dell’art. 34, che fino all'entrata in vigore alla presente legge prevede che:

Sono assoggettati unicamente al permesso di costruire: 

b) gli interventi in deroga di cui agli articoli 40, 40-bis e 40-ter;

è sostituita dalla seguente:

Sono assoggettati unicamente al permesso di costruire

b) gli interventi in deroga di cui all'articolo 40, diversi da quelli previsti, ai fini della rigenerazione urbana, all'articolo 33, comma 1, lettera d);

Il permesso di costruire in deroga non è più  necessario per gli interventi di cui all'art. 40-bis e 40-ter della L.R. 12/2005 ai fini della rigenerazione urbana. Il titolo edilizio che dovrà essere richiesto sarà la SCIA, così come previsto dal nuovo art. 33 co. 1 lett. d) L.R. 12/2005 di cui sopra.

- all'articolo 51 della L.R. 12/2005 è apportata la seguente modifica: 

all'ultimo periodo del comma 1 dopo le parole “attività di logistica o autotrasporto” sono aggiunte le seguenti: “di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio,”. Disposizione introdotta per semplificare gli adempimenti delle amministrazioni locali e per consentire una rapida ripresa delle attività economiche.

- l’articolo 87 al co. 2  della L.R. 12/2005, che attualmente prevede che:

Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;

b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano;

viene così modificato: 

Il programma integrato di intervento è utilizzabile, ove ne ricorrano le condizioni, per gli interventi sugli immobili di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e in tutti gli altri casi in cui sia verificata la presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;

b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

La Legge del Consiglio Regionale n. 67 è consultabile a questo indirizzo 


SCIA: il silenzio sulla richiesta di annullamento è illegittimo

Nonostante la SCIA non sia un provvedimento, e quindi come tale non sia annullabile, il silenzio dell'amministrazione sulla istanza di annullamento in autotutela è illegittimo e l'istanza deve essere evasa, impregiudicati ovviamente gli esiti.

Con sentenza n. 1902 del 5 ottobre 2017 il TAR Lombardia, Milano, sezione II, affronta il caso di una istanza di riesame di una SCIA, sulla quale l'AC non ha provveduto affermando - in giudizio - che non trattandosi di un provvedimento non vi è nulla da annullare e quindi nessun riscontro da dare.

Ordinando all'AC a provvedere sull'istanza, il TAR Lombardia ha ricordato, con argomenti semplici ma efficaci, che:
  • un conto è il potere inibitorio puro, disciplinato dall'art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990, a norma del quale l'AC può, "in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1", adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nel termine di 30 giorni di cui al comma 6-bis;
  • un conto è il potere di autotutela, disciplinato dal comma 6-ter dell'art. 19 citato,  a norma, del quale "Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

Sul punto si veda anche la sentenza della stessa sezione n. 2799 del 2014 là dove si afferma che l’intervento inibitorio è da ritenere doveroso, e non soggetto al ricorrere dei presupposti propri del potere di autotutela, laddove la carenza dei presupposti della d.i.a. sia denunciata dal terzo, titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ai sensi del richiamato comma 6-ter del medesimo articolo 19. 

La sentenza 5 ottobre 2017 n. 1902 del TAR Lombardia, Milano, sezione II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Decreto SCIA 2: le nuove regole per l'edilizia dall'11 dicembre 2016

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, Supplemento ordinario n. 52, il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 (c.d. Decreto SCIA 2), recante norme di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

SCIA: in G.U. il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016 il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126,  Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'entrata in vigore del decreto attuativo è prevista per il 28 luglio 2016.

Il testo è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.

Autotutela: anche la SCIA può essere annullata

Con sentenza n. 287 depositata il 12 maggio 2016, il TAR Abruzzo, L'Aquila, interviene in materia di SCIA confermando che il decorso del termine di 30 giorni di cui all'art. 19 l. n. 241/1990 non impedisce l'intervento in autotutela dell'amministrazione, a condizione che siano rispettati i presupposti indicati dall'art. 21 nonies della stessa legge.

SCIA e DIA: la revisione sollecitata dal terzo non sconta i limiti ante riforma dell'art. 19, commi 3/4, l. 241/1990

Con sentenza n. 1038 del 12 ottobre 2015, il TAR Veneto, Sezione II, sottolinea la differenza di contenuti tra i poteri di annullamento di SCIA e DIA che l'art. 19 legge n. 241/1990 attribuisce all'A.C., e la revisione nell'ipotesi in cui sia un soggetto terzo a sollecitare l'azione dell'amministrazione.

Abusi edilizi: non basta la segnalazione orale per attivare il silenzio dell'A.C.

Con sentenza n. 1075 del 12 aprile 2012, il T.A.R. Lombardia ha statuito che per reprimere un abuso edilizio, derivante da una D.I.A. o da una S.C.I.A., non è sufficiente una semplice segnalazione orale alla P.A. competente. E' invece necessario depositare una formale denuncia, munita degli elementi minimi (forma scritta, indicazione della lamentata illegittimità dell’intervento edilizio, richiesta di esercizio del potere/dovere di verifica e di eventuale repressione). In difetto, il silenzio dell'A.C. non è censurabile ai sensi dell'art. 31 c.p.a..

SCIA: nessuna illegittimità per la Corte Costituzionale

A giudizio della Corte costituzionale la disciplina della SCIA  ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e perciò va oltre la materia della concorrenza. Come tale, non è censurabile   per invasione delle competenze regionali ai sensi dell’art. 117, terzo e quarto comma della Carta Costituzionale.

Semplificazione amministrativa per gli impianti di telecomunicazione: D.Lgs. n.259/2003 e SCIA

Con sentenza breve n. 580 del 18 maggio 2012, la Sezione I del T.A.R. Piemonte si è occupata del tema della sostituzione, ad opera della Legge n. 122 del 2010, della denunzia di inizio attività, prevista nel Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) relativamente ad alcune tipologie di impianti di telefonia, con la segnalazione certificata di inizio attività.

Scia: stop alle impugnazioni dirette.

E alla fine il legislatore ce l'ha fatta. Non sono serviti anni di evoluzione dottrinale e giurisprudenziale a proposito della natura della DIA e della effettività della tutela del terzi, per evitare che la Finanziaria 2011 introducesse il principio secondo cui non é più possibile impugnare la DIA (oggi SCIA), neppure attraverso un'azione di accertamento.

DIA: la Plenaria fa il punto sulla natura del silenzio e sulla tutela del terzo.

Con decisione n. 15 depositata il  29 luglio 2011, a  firma Francesco Caringella, consigliere estensore, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fissa defnitivamente i termini della questione relativa alla natura della Denuncia di Inizio Attività (DIA) affermando che al trascorre dei termini della DIA non consegue né un provvedimento a formazione tacita (silenzio assenso), né un provvedimento a fattispecie progressiva.

Ancora sulla SCIA: nuova circolare della Regione Lombardia

Con circolare 16 marzo 2011, prot. D1.2011.2356, la Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Semplificazione Digitalizzazione (ma non dovrebbe essere la DG Territorio?) rilascia alcune considerazioni sulla SCIA, apparentemente riportando la barra del timone dell'interpretazione regionale su binari più ortodossi. In particolare, la circolare riporta, sia pure nelle considerazioni di ordine generale, l'affermazione secondo cui sono esclusi dall'ambito di applicazione della SCIA "le fattispecie in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali".

DIA: il Consiglio di Stato rimette all'Adunanza Plenaria la decisione sulla natura, avvertendo che quello che vale per la DIA potrebbe valere anche per la SCIA

Con ordinanza collegiale n. 14 depositata il 5 gennaio 2011 nel ricorso n. 2694/2009, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'adunanza plenaria la decisione sulla natura della DIA, ossia se l'istituto vada qualificato come un provvedimento piuttosto che un atto di natura privata, con il dubbio - con riguardo a quest'ultima soluzione - se si tratti di un atto soggetto a azione di accertamento autonomo in ordine alla inesistenza dei presupposti per ritenere completata la fattispecie, piuttosto che a un evento che imporrebbe al terzo, che intenda opporsi all’intervento assentito, una volta decorsi i termini senza l’esercizio del potere inibitorio, di presentare istanza formale e eventualmente impugnare il successivo atto negativo dell’amministrazione o di agire avverso la successiva inerzia amministrativa (silenzio-rifiuto), sul modello del rimedio previsto attualmente dall’art. 31 CPA.

Dissertazioni sulla SCIA: convegno ^La babele normativa^

Sul sito http://tv.architettiroma.it è possibile accedere ai video del Convegno nazionale sulla semplificazione delle procedure edilizie, tenutosi martedì 05.10.2010, dall'eloquente titolo ^La babele normativa^.
Suggeriamo di ascoltare
l'intervento del Cons. Chinè, capo ufficio legislativo Ministero per la semplificazione normativa.  Intervento che non solo ignora le problematiche giuridiche sollevate da più parti (ANCI in prima linea) sulla correttezza dell'interpretazione dell'articolo 19 l. 241/1990 fornita dal Ministero, ma che rivela l'affanno e l'imbarazzo del Ministero (minuto 20:30) nel momento in cui la platea ne contesta la posizione.
Segnaliamo che, a seguito dell'incontro con il Ministero della Semplificazione, il Consiglio Nazionale Architetti
ha richiesto la riscrittura del testo legislativo sulla materia della SCIA, tenuto conto della "diffusa incertezza da parte degli operatori professionali, imprenditoriali nonché degli Enti locali nell'applicazione della nuova disciplina, oltre che della possibile disomogeneità interpretativa sul territorio nazionale". Si ascolti, altresì, la replica sempre del Cons. Chiné a fronte di alcuni quesiti formulati in sala.

Replica dr. Chiné: http://tv.architettiroma.it/notizie/12823.aspx

Ancora sulla SCIA: la Regione Liguria dice no all'applicazione all'edilizia, soprattutto in ambiti vincolati

Il  4 novembre 2010 la Regione Liguria ha trasmesso alle amministrazioni locali la nota 28 ottobre 2010 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica con allegato il parere reso al Comune di Genova relativamente alla applicabilità in materia di attività edilizia del nuovo istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Oltre a ricordare di aver proposto ricorso alla Corte Costtuzionale con altre otto regioni,  la Regione ha evidenziato che la procedura pare essere circoscritta alle attività di Impresa, maggiormente bisognose di "semplificazione", escludendone in ogni caso l'applicazione in casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Il parere della Regione Liguria è disponibile sul portale del Collegio dei Geometri della Provincia di Imperia all'indirizzo http://www.geometri.im.it/portals/geometriim/images/default/doc%20home/regione%20liguria%20-%20attivit%EF%BF%BD%20edilizia.pdf 

SCIA: considerazioni di ordine applicativo [Sondrio, 16.11.2010]



Sono disponibili le slide dell'intervento tenuto all'incontro del 16 novembre 2010 a Sondrio,patrocinato dall'Ordine degli Ingegneri di Sondrio e dalla sezione Como-Lecco di UNITEL.

Ancora sulla SCIA: profili di incostituzionalità e determine di improcedibilità

Come i commentatori più attenti non hanno mancato di evidenziare, non é certo con lo scambio di corrispondenza tra D.G. Territorio della Regione Lombardia e Ministero della Semplificazione che la questione della applicabilità, o meno, della SCIA all'edilizia può dirsi esaurita. Il sistema di avvisi di Google Alert rimette oggi - alla voce ^scia segnalazione certificata inizio attività^ - due importanti segnalazioni.

La prima proviene dal sito della Regione Friuli Venezia Giulia, dove è disponibile il parere reso il 5.11.2010 dal Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali sul quesito "Si può ritenere che il c. 4-ter dell'art. 49 travalichi la competenza legislativa statale, violando le attribuzioni regionali riconosciute dallo Statuto di autonomia?" La risposta è: sì, anche se la norma troverà, tuttavia, applicazione fino all'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La seconda é inveca la determina n. 94 del 5.11.2010 con cui il Comune di Mulazzano (Lo), ha disposto la “non applicabilità della SCIA in materia edilizia”.

Il parere 5.11.2010 del Servizio affari istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia é disponibile sul sito Autonomie Locali a questo indirizzo.
La determina n. 94/2010 del Comune di Mulazzano è disponibile a questo indirizzo sul sito del Comune di Mulazzano a questo indirizzo.

SCIA: la posizione di ANCE

E alla fine anche ANCE ha detto la sua. Con una nota detta "di approfondimento", l'associazione dei costruttori edili ha espresso la propria posizione sulla vexata quaestio della applicabilità, o meno, della SCIA all'edilizia. Che é esattamente la stessa di quella del Ministero della Semplificazione in sede di risposta al quesito formulato dalla D.G. della regione Lombardia. Poiché, tuttavia, ANCE opera in una realtà decisamente più concreta di quella ministeriale, la nota si interroga - senza tuttavia offrire certezze - su due punti ignorati dal Ministero: ossia sanzioni e natura. Sotto il primo profilo ANCE si rende conto che l'applicazione letterale dell'articolo 19 della l. 241 avrebbe effetti devastanti e propone pertanto, utilizzando il condizionale, una lettura coordinata con il T.U. dell'Edilizia. Sotto il secondo profilo va anche peggio: nessuna risposta, solo interrogativi.

La nota 14 ottobre 2010, n.1613 di ANCE é scaricabile in formato pdf:

La SCIA in edilizia: Sondrio, 16 novembre 2010

In collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Sondrio e la sezione Como-Lecco di UNITEL, é stato organizzato per la data del 16 novembre 2010 un incontro sulla SCIA in edilizia. L'incontro si terrà, con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30, presso la  "Sala Vitali del Credito Valtellinese", via delle Pergole 10, Sondrio.

Saluti
  • ing. Enrico Moratti, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sondrio
  • geom. Bruno Mazzina, vice presidente Unitel Nazionale
Presentazione dell'incontro
  • ing. Marco Scaramellini, Coordinatore della Commissione Aggiornamento dell’Ordine degli Ingegneri di Sondrio
Relazioni
  • La SCIA: quadro delle posizioni circa l'applicabilità all'edilizia [avv. Lorenzo Spallino, studio legale Spallino, Como]
  • La SCIA: problematiche di ordine penale per professionisti e tecnici comunali [avv. Maurizio Carrara, studio legale Carrara e Luzzi, Sondrio]
  • La SCIA: problematiche di prima e concreta applicazione presso le amministrazioni comunali [arch. Tarca Cristina, Comune di Morbegno]
Iscrizioni
La partecipazione all'incontro è gratuita ed é ammessa nei limiti della sala (99 posti a sedere).

Info e link permanente

http://www.studiospallino.it/formazione/16.11.10.htm

Come raggiungere la Sala Vitali del Credito Valtellinese


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SCIA. Considerazioni generali di ordine interpretativo [Senago, 12.10.2010]

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