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L'edilizia di culto secondo il TAR Lombardia

Rassegna della principale giurisprudenza dei giudici amministrativi lombardi

https://www.dirittopa.it/it/materiali/giurisprudenza/edilizia-di-culto-rassegna-della-giurisprudenza-del-tar-lombardia/

Edifici di culto: l’uso di un bene come luogo di preghiera è illegittimo in assenza di permesso di costruire.

Il T.A.R. Lombardia interviene in materia di mutamenti di destinazione d'uso senza opere finalizzati alla realizzazione di luoghi di culto, specificando che - una volta accertato l'utilizzo dell'immobile come luogo di culto e che tale utilizzo non è contemplato dalle previsioni dello strumento urbanistico locale per la specifica zona - è giocoforza applicare il regime sanzionatorio previsto dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001, in uno con le conseguenze acquisitive connesse alla mancata ottemperanza.

Commento a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 27 agosto 2018, n. 2018.

https://www.dirittopa.it/it/interventi/edilizia/edifici-di-culto-l-uso-del-bene-come-luogo-di-culto-illegittimo-in-assenza-di-permesso-di-costruire/

Edifici di culto: la disciplina urbanistica lombarda dopo l’intervento della Corte costituzionale.

Su Urbanistica e appalti n. 7/2016 è stato pubblicato l'articolo a firma L. Spallino dal titolo "Edifici di culto: la disciplina urbanistica lombarda dopo l’intervento della Corte costituzionale", commento alla sentenza n. 63 del 23 febbraio 2016 (linkcon cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune delle disposizioni contenute nella legge della legge urbanistica della Regione Lombardia (L.R. n. 12 del 2005) in materia di edifici di culto.

Edifici di culto: disponibile il testo della sentenza n. 63/2016 con cui è stata dichiarata parzialmente incostituzionale la l.r. n. 12/2005 Lombardia

Premesso che il principio costituzionale di laicità implica non indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, bensì impegno a  salvaguardare la libertà di religione in una situazione di pluralismo confessionale e culturale, con sentenza n. 63 del 24 marzo 2016 la Corte Costituzionale ha giudicato discriminatorie e incostituzionali le  condizioni che la legge regionale lombarda n. 12 del 2005, come modificata dalla legge regionale n. 2 del 2015, ha stabilito per l’applicabilità delle norme sugli edifici  di culto agli enti delle confessioni non cattoliche e prive di intesa.
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