Con sentenza n. 1770 del 22 luglio 2015 il TAR Milano, sezione III, chiarisce i limiti dei poteri di pianificazione territoriale delle amministrazioni comunali interessate dalla realizzazione di "Grandi Opere", affermando che l’ente locale non ha il potere di modificare unilateralmente lo strumento urbanistico relativamente alle aree su cui incide il progetto e che eventuali provvedimenti comportanti modifiche unilaterali successivamente intervenuti debbono quindi essere considerati nulli per difetto di un elemento essenziale dell’atto.
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