Con sentenza breve n. 1535 depositata l'11 ottobre 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha chiarito che le aree designate quali S.I.C. (Siti d'Importanza Comunitaria) e Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE recepita nell'ordinamento italiano con D.P.R. n. 357 del 1997 (oggi D.P.R. n. 120 del 2003), non sono di per sé soggette alla disciplina paesaggistica del D.Lgs. n. 42 del 2004.
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Aree comprese in SIC e ZPS: non sono di per sé vincolate ex D.Lgs. 42/2004
Pubblicato da
Alice Galbiati
alle
9:56 PM
lunedì 17 ottobre 2011
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