Con sentenza n. 2661 del 28 giugno 2010, la sezione seconda del TAR Lombardia ha censurato le NTA del PRUG del Comune di Brunate là dova, all'articolo 35, dispongono che per la zona “G -Rispetto” "Tali aree possono essere soggette coattivamente a piantumazione". La norma tecnica impugnata, afferma il TAR, non si sottrae alle censure per perplessità e difetto di motivazione contenute in ricorso, non apparendo infatti chiaro "se per le zone di rispetto sussista un vero e proprio obbligo o una semplice facoltà (od opportunità, a voler seguire il non chiaro linguaggio del Comune), e – nella prima ipotesi – in base a quale specifica norma, o principio generale, possa imporsi ai privati l’obbligo di un facere, come quello di collocare piante nella zona di rispetto".
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NTA del PRUG: sono illegittime quando incomprensibili
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
7:02 PM
domenica 31 ottobre 2010
Etichette:
NTA,
Scrittura delle leggi
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