Al termine di complesse vicende procedimentali, il TAR Lombardia, prima sezione, pronunciando nei ricorsi nn. 393/2010 e 443/2010) ha depositato il 12 luglio 2012 la sentenza n. 1973 con la quale pone un punto fermo sul rapporto tra progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo e in particolare sulla possibilità, per un progetto definitivo, di discostarsi dal progetto preliminare posto a base di gara (cfr. art. 53, comma 2, lettera c, d.lgs 163/2006).
Nella fattispecie la seconda classificata contestava il fatto che il progetto vincitore - finalizzato al recupero di un teatro storico acquisto da società di cui unico proprietario era il Comune di Sondrio - fosse in contrasto con il preliminare posto a base di gara e, in ogni caso, come le discordanze tra progetto vincitore e lavori realizzati fossero dovute a ovviare alle manchevolezze del progetto vincitore.
Appalto integrato: il progetto definitivo può discostarsi dal preliminare posto a gara
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
5:26 PM
mercoledì 29 agosto 2012
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Appalti pubblici,
Codice degli appalti
Telecomunicazioni e Corte di Giustizia UE: solo i proprietari delle infrastrutture possono essere assoggettati ad un contributo per le installazioni.
Con pronuncia del 12 luglio 2012, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che solo i proprietari delle infrastrutture, per servizi di telefonia mobile, possono essere assoggettati ad un contributo per le installazioni avvenute su aree demaniali. Non possono invece essere assoggettati al alcun contributo gli Operatori che, semplicemente, utilizzano tali infrastrutture di tlc.
La controversia trae origine dalle obiezioni sollevate, da Vodafone España e da France Telecom España, in qualità di semplici utilizzatori e non proprietari della rete di telecomunicazione elettronica, presso la Corte Suprema Spagnola. Il tutto in relazione alla conformità ed al rispetto della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni").
La controversia trae origine dalle obiezioni sollevate, da Vodafone España e da France Telecom España, in qualità di semplici utilizzatori e non proprietari della rete di telecomunicazione elettronica, presso la Corte Suprema Spagnola. Il tutto in relazione alla conformità ed al rispetto della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2002/20/CE (direttiva “autorizzazioni").
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