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Espropriazione per pubblica utilità e misure perequative

Espropriazione per pubblica utilità e misure perequative


Repertorio di giurisprudenza


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Occupazione senza titolo e usucapione del fondo a favore della P.A.

La Corte di Cassazione conferma la compatibilità dell'usucapione da parte dell'ente occupante con l'acquisizione sanante di cui all'articolo 42bis del Testo Unico degli Espropri. La decisione completa il quadro descritto nel recente articolo Occupazione senza titolo e prescrizione del risarcimento del danno.


Commento a Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 aprile 2023, n. 3965


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Occupazione acquisitiva: il privato ha diritto alla restituzione del bene anche quando c'è stata trasformazione

Con sentenza n. 735 del 19 gennaio 2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione intervengono in materia di occupazione acquisitiva, stabilendone la natura di illecito permanente che non determina il trasferimento della proprietà del bene all'Amministrazione.

Stazioni radio base: legittimo il ricorso all'esproprio per i proprietari renitenti

Con sentenza n. 11 del 2012 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 98 del T.A.R. Emilia Romagna, Sez. di Parma, del 2011, riconoscendo la legittimità dei provvedimenti approvati del Comune di Salsomaggiore diretti ad attuare il piano comunale di coordinamento per la installazione di antenne di telefonia mobile, all’individuazione delle aree interessate e all'espropriazione delle stesse, nulla ostando la circostanza della loro successiva concessione in via onerosa ai gestori.

Corte Costituzionale: illegittima la riduzione dell'indennità di espropriazione correlata alla dichiarazione ICI

Con sentenza n. 338 depositata il 12 dicembre 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. In via consequenziale la corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 37, comma 7, del DPR 8 giugno 2001, n. 327, a norma del quale
7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. 
La disciplina stabilita dall’art. 16 - afferma la Corte - non è, infatti, compatibile con il citato nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà, in quanto non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI, consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo  espropriato e l’ammontare della indennità.

La pronuncia consolida definitivamente l'orientamento della Corte di Cassazione che nel 2007 e nel 2008 aveva affermato che l’evasione - totale o parziale -dell’Ici non impedisce al soggetto espropriato di ottenere l’erogazione dell'indennità, vero che “il diritto all'indennità di esproprio non va penalizzato in caso di omessa od infedele dichiarazione Ici” (Cassazione civile , sez. I, 3 gennaio 2008, n. 19; Id. Cassazione civile , sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21433).

La sentenza 12 dicembre 2011 n. 338 della Corte Costituzionale è disponibile a questo indirizzo:

Esproprio di terreni agricoli non coltivati e di fondi inedificabili: é illegittimo il valore agrario

Con sentenza n. 181 depositata il 10 giugno 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 5-bis, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché, in via conseguenziale, l'articolo 40, commi 2 e 3, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).

La Corte ha affermato che - per le aree agricole non coltivate e per quelle inedificabili - "il valore agrario, previsto di fatto in via automatica, potrebbe non rivelarsi un ^serio ristoro^", con conseguente violazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Occupazione appropriativa: prime soluzioni adottate dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 T.U. espropriazioni.

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’istituto dell’acquisizione sanante ex art. 43 Dpr n. 327 del 2001, nell’ipotesi di occupazione sine titulo di un fondo per la realizzazione di un’opera pubblica, si devono applicare gli articoli 934 e ss. del c.c., con la conseguenza che, in base alla regola dell’accessione, il privato proprietario del fondo ha diritto di ottenerne la restituzione, oltre al risarcimento del danno subito, essendo irrilevante l’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica.

E’ questo l’innovativo principio espresso dal TAR Campania, Sez. V, nella sentenza n. 262 del 18 gennaio 2011.

Regione Lombardia: progetto di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità

Con delibera n. 6425 del 16 gennaio 2008 la Giunta regionale della Lombardia ha approvato un disegno di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, nell'intento di completare il quadro normativo contenuto del DPR 380/2001 alla luce, soprattutto, delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 12 del 2005 (legge per il Governo del Territorio). Il testo del disegno di legge, della delibera e della relazione illustrativa sono disponibile all'indirizzo:

Finanziaria 2008: nuove regole in materia di espropriazione per pubblica utilità

Dopo la sentenza n. 348/2007 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, legge n. 359 del 1992, e dell'articolo 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 in materia di indennità di esproprio delle aree edificabili, la Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244)provvede a riempire il vuoto legislativo in materia. L'articolo 2, comma 89, del testo approvato il 21 dicembre 2008, sancisce il principio secondo il quale
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.
Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. Avremo certamente modo di discutere dell'espressione "interventi di riforma economico-sociale" vaga per la sua parte. Il legislatore è intervenuto anche sugli accordi di cessione, per l'ipotesi in cui non siano stati conclusi o lo siano stati "per fatto non imputabile all'espropriato" (altra espressione su cui si discuterà), ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva. In questi casi l'indennità è aumentata del 10 per cento.

Il testo completo delle disposizioni:
89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;
b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;
e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».
90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 89, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
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