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Codice delle comunicazioni elettroniche: il diritto di prelazione dei beni destinati alle reti

Intervenendo nel 2021 sul Codice delle comunicazioni elettroniche per dare attuazione alla direttiva UE  2018/1972, istitutiva del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il legislatore italiano - senza che in alcun modo la direttiva prevedesse alcunché a questo proposito - ha esteso gli istituti della prelazione e del riscatto, di cui alla legislazione sulla locazione del 1978, ai beni destinati alla installazione e all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.


Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, articolo 51


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Nuove semplificazioni e modifiche nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Con Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” c.d. DL Semplificazioni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lunedì 14 settembre, n.228, sono state apportate significative modifiche al D.Lgs. n.259 del 2003, noto Codice delle comunicazioni elettroniche. 

L’articolo 38 della L. n. 120/2020, introduce, in particolari, diverse misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per quanto riguarda le reti in fibra ottica sia per quanto riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione, alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale. 

Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia mobile temporanei nonché per l’utilizzo degli impianti in banda cittadina e per l’installazione degli impianti di videosorveglianza utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza. È infine, viene ribadito e previsto un divieto per i Sindaci di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Semplificazioni in materia di realizzazione di reti di comunicazione in fibra e di impianti radioelettrici per le connessioni mobili
In materia di semplificazione, grazie alla novella apportata dalla L. n.120/2020, il riformato art.86, comma 3, del D.Lgs. n.259/2003, prevede che, fatte salve le previsioni degli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati, per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto, alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. 
La previsione, con importante semplificazione sia del procedimento amministrativo che pertanto dei tempi, prevede, pertanto, la presentazione di un’unica istanza per gli scavi, l’occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 2003, in deroga alle previsioni del testo unico dell’edilizia. 
Ulteriore elemento di semplificazione viene introdotto per le modifiche delle caratteristiche degli impianti, ma attenzione, come già accaduto, già provvisti di titolo abilitativo, prevedendo in tal senso che, anche nel caso in cui tali modifiche riguardino il solo profilo radioelettrico, si applichi la previsione dell’articolo 87-ter, comma 1, del D.L.gs. n. 259 del 2003, che subordina la realizzazione dell’intervento alla presentazione di una semplice autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi previsti dall'art. 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi Organismi che hanno rilasciato i titoli precedenti, con obbligo degli Organismi preposti a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’autocertificazione. 
Con l’inserimento nel Codice delle comunicazioni elettroniche del nuovo art.87-quater, recante Impianti temporanei di telefonia mobile, dopo lungo percorso, anche da parte degli Operatori, vengono identificati e disciplinati i già c.d. impianti provvisori. Il comma 1, del nuovo articolo 87-quater, prevede infatti che gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati ed essere attivati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale qualora, se entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all’ARPA, non sia stato comunicato dal medesimo ente un provvedimento di diniego. 
Il comma 2 del nuovo articolo 87-quater prevede un regime ulteriormente semplificato se la permanenza in esercizio dell’impianto non supera i 7 giorni. In tal caso è prevista semplicemente un’autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’ente locale, alle ARPA, nonché agli ulteriori enti competenti, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.
Nelle ipotesi disciplinate dettata da questo comma la norma precisa altresì la deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente qualora presenti. 
Vengono invece soppresse le parole “un’istanza unica” di cui al comma 1 dell’art.88 del Codice recante “Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico”, oltre a specificare al termine del periodo del medesimo comma che "L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo", chiarendo invece in modo definitivo il riferimento agli atti di “competenza delle singole amministrazioni” di cui ai commi 4 e 9 del medesimo art.88, viene abrogato e sostituito l’inciso in riferimento agli “atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”. 
A questo proposito, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la modifica è effettuata “per eliminare i pareri preliminari resi nelle conferenze di servizi che creano ritardi amministrativi con il rilascio di autorizzazioni postume. Conseguentemente il parere (con la condizione di ottenere l’autorizzazione successivamente) non è più un atto di assenso per effettuare gli scavi”.
Il comma 7 estende anche all’installazione di altri elementi di rete l’applicazione del termine ridotto di otto giorni per il rilascio dell’autorizzazione nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti ed allacciamento utenti. 

Termini autorizzatori ridotti anche per le richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici. 
Va ricordato che l’attività di sviluppo delle reti in banda larga (broadband) coinvolge necessariamente anche il fondo delle strade su cui sono posati i binari ferroviari (c.d. sedimi ferroviari), con particolare riguardo ai casi di attraversamenti degli stessi. Le singole tipologie di sedime non sono espressamente citate dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, per cui a volte gli Enti gestori in molti casi non riconoscono l’applicazione dei termini e delle condizioni fissate dal Codice, generando problematiche sia sul fronte del rilascio dei permessi che degli oneri richiesti. 
In effetti, il Legislatore, anche in questo intervento, non espressamente menzionato i beni del demanio ferroviario che, tuttavia, secondo una giurisprudenza ampiamente prevalente, devono considerarsi appartenenti al demanio accidentale dello Stato (ex multis, da ultimo si veda: Cass., civ. sez. II, del 1° marzo 2018, n. 4864). Il comma 2-bis, dell’art. 82 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, introduce inoltre specifiche disposizioni volte ad agevolare ulteriormente il conseguimento degli obiettivi indicati dal comma 2 del medesimo articolo, il quale stabilisce che le imprese, che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche (…), intraprendano misure e svolgano iniziative atte a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. A tale scopo si ricorda che le semplificazioni, introdotte dalla L.27/2020, sono le seguenti: 
  • alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di una SCIA all’amministrazione locale competente e agli Organismi competenti ad effettuare i controlli anche in deroga a quanto disposto dal D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali; • la SCIA deve contenere le informazioni di cui ai modelli C e D dell’allegato n. 13 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e vale come istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell’istanza medesima. Si ricorda che i modelli C e D, dell’allegato 13 del D.Lgs. n.259 del 2003, si riferiscono rispettivamente:
  • all’Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane (modello C) e all’Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane (modello D). 
  • per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni ed atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all’art. 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003. A tale proposito si ricorda che l’art.87-bis stabilisce che nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti. 
Semplificazioni in materia di autorizzazioni generali e relativi contributi 
In relazione alle attività soggette ad autorizzazione, di cui all’art. 25 del Codice, la novella introduce all’art. 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8, un punto 2.8-bis prevedendo l’assoggettamento ad autorizzazione generale delle attività di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. 
 Modifiche sono inoltre apportate agli artt. 105, comma 1, lettera p), 33, comma 1, lettera c) e 34, comma 1, lettera c) in relazione ai contributi, per i quali si rinvia al riformato testo normativo per maggiori dettagli. 

Semplificazioni in materia di preventiva verifica dell’interesse archeologico per l’effettuazione di scavi per la realizzazione di reti di telecomunicazioni 
Il comma 4, dell’art. 38 della L. 124/2020, introduce una semplificazione in materia di verifica preventiva di interesse archeologico precisando che, qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, l'avvio dei lavori sia subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'Autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. Detta previsione trova anche applicazione per la realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. Con importante semplificazione il Legislatore prevede, pertanto, l’esclusione dalla fornitura di documentazione richiesta per la verifica di interesse archeologico, il tutto per i soli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, e per i beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali. L’Operatore dovrà, pertanto, solo comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l’inizio dei lavori alla soprintendenza competente, che come novellato non dovrà di conseguenza più esprimere la sua approvazione, come invece accadeva nella precedente disciplina vigente.

Semplificazioni in materia di scavi sul sedime stradale e autostradale per la posa di infrastrutture in banda larga 
In materia di scavi sul sedime stradale e autostradale per la posa di infrastrutture in banda larga, il comma 5 dell’art.38 introduce ulteriori interventi di semplificazione modificando l’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l’istallazione di reti di telecomunicazioni. Si prevede a questo proposito, attraverso l’aggiunta dei nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, che la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli Operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Tale possibilità è finalizzata a favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l’impatto sul sedime stradale e autostradale. 
L’Ente titolare o gestore della strada o dell’autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall’operatore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultra larga, può inoltre concordare con l’Operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell’infrastruttura e alle concrete modalità di lavorazione in modo da garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.

Divieto di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
Con il comma 6, il Legislatore, nel ribadire e chiarire anche un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, modifica l’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n.36, vietando agli Enti locali di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato. 
In sostanza si conferma per i Comuni la possibilità, già prevista dalla disciplina previgente, di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, ma si esclude di poter disciplinare in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità dei segnali che restano riservati solo allo Stato. 

Elettromagnetismo: gli impianti di “Classe 1” sono compatibili con qualsiasi fondo elettromagnetico.

Con sentenza n.16/2018, pubblicata il 02/01/2018, il Consiglio di Stato ha chiarito il proprio orientamento in materia di attivazione di impianto trasmittente in tecnica digitale, appartenente alla “Classe 1” (non superiori a 0,6 V/m), ritenendolo compatibile con qualsiasi fondo elettromagnetico, quale che sia il suo sviluppo nel tempo, non aumentandolo per definizione; oltre ad essere irrilevante che il sito sia già inquinato. 

La vicenda prende spunto dall’istanza presentata, ai sensi dell’art. 87bis del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., da un operatore televisivo alle PP.AA locali (Comune e ARPA), al fine di attivare un canale UHF in tecnica digitale, presso una infrastruttura per telecomunicazioni già esistente.

A seguito dell’istanza introduttiva dell’operatore, dove veniva precisato che l’attivazione del nuovo canale UHF, legittimamente concesso, sarebbe avvenuta senza alcuna modifica dei luoghi e che in nessun punto di misura nel territorio sarebbe stato possibile individuare un valore di campo elettromagnetico, prodotto dalla irradiazione del nuovo segnale, superiore a 0,6 V/m, pertanto rilevante ai fini della normativa sull’elettromagnetismo (L. 36/2001 e all. C) del D.P.C.M. 08/07/2003), essendo l’impianto conforme alle specifiche tecniche previste dalla norma CEI 211-2010, ARPA esprimeva un parere negativo sulla “compatibilità del progetto ai limiti e valori fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003” dell’impianto di c.d. “Classe 1”: poiché risultava che nell’area circostante non si era ancora completato il pregresso ordinato risanamento conseguente ai rilevati superamenti dei valori di campo elettromagnetico di legge, oltre al fatto che l’attivazione del nuovo e richiesto impianto non risultava compatibile con una adeguata tutela della popolazione, anche se l’attivazione del nuovo impianto avrebbe prodotto un campo inferiore a 1/10 del limite applicabile, ossia 0,6 V/m.

Oltre a ribadire alcuni principi già consolidati in materia di applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n.259/2003 e ss.mm.ii.), il caso in esame ha permesso, ai giudici di Palazzo Spada, di definire l’orientamento in tema di attivazione di impianto trasmittente in tecnica digitale, appartenente alla c.d. “Classe 1” (cfr.; CEI 211-2010 “Guida alla realizzazione di una stazione radio base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”). 

Con riferimento al rapporto tra normativa tecnica CEI e Codice delle comunicazioni elettroniche, l’art. 87, comma 3, del D.Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. precisa che “L'istanza, … deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI”.

In applicazione del dettato legislativo, la sentenza in commento, ha infatti confermato che “gli artt. 87 ss. d.lgs. n. 259/2003, che assoggettano alla procedura autorizzatoria semplificata l’installazione di tutte le «infrastrutture per impianti radioelettrici» e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti medesimi, per la loro formulazione generale e onnicomprensiva devono ritenersi applicabili a tutti gli interventi volti all’installazione e modifica di infrastrutture costituenti una rete di comunicazione elettronica, incluse le reti utilizzate per la diffusione dei programmi sonori e televisivi”. 

In relazione invece al campo di applicazione proprio della normativa tecnica, i giudici di Palazzo Spada hanno avuto modo di evidenziare come

Dal riferito quadro normativo emerge in modo chiaro e univoco che gli organi tecnici dell’amministrazione sono tenuti all’applicazione delle regole previste dalla normativa tecnica CEI 211-10 – comprese le regole che fissano i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e i criteri di valutazione della rilevanza, o meno, di determinati nuovi impianti in funzione della verifica del rispetto di tale soglia –, a tutti gli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali alle frequenze specificate nella disciplina normativa, ivi compresi gli impianti di irradiazione di segnali digitali televisivi”. 

 Il tutto in aderenza all’art. 14, comma 8, lett. d), del D.L. n. 179 del 18/10/2012, (convertito in L. n. 221/2012), che dopo aver fatto salve le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 08/07/2003 – in attuazione della L. n. 36/2001 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali alle frequenze ivi specificate, applicabile anche agli impianti di irradiazione di segnali digitali televisivi –, stabilisce: "le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare e le tecniche di calcolo previsionale sono quelle indicate nella norma CEI 211-10”.

Analogamente hanno disposto le Linee Guida contenute nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 02/12/2014. Con riferimento poi alla ammissibilità dell’attivazione di un nuovo impianto di “Classe 1”, in una area già inquinata, i giudici d’appello hanno altresì riconosciuto l’ammissibilità dell’impianto “con qualsiasi fondo elettromagnetico, ai sensi del paragrafo 8.3. delle norme CEI 211-10, quale che sia il suo sviluppo nel tempo, non aumentandolo per definizione”; risultando in tal caso il “segnale … compatibile anche con la pendenza di azioni di risanamento, rimanendo sempre al di sotto della soglia di rilevanza del segnale stabilita dall’allegato C del D.P.C.M. del 08/07/2003”.

A completamento preme, ricordare che l’art. 3 del D.P.C.M 08/07/2003 (Decreto applicativo della L. 36/2001), all. B, tabella 2, assume in 6 V/m il valore di attenzione; mentre il par. 8.3 della citata norma tecnica CEI, prevede che “se l’impianto appartiene alla Classe 1, esso è sempre conforme ai limiti, indipendentemente dall’evoluzione nel tempo della situazione di campo elettromagnetico creata da altri impianti vicini”. L’allegato C del medesimo D.P.C.M. 08/07/2003 stabilisce altresì che nei siti, ove si superino i limiti di legge, “dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100” di 6 V/m (ovvero un contributo inferiore, per il calcolo quadratico, a 0,6 V/m). Infatti per la legge di Ohm, il valore del campo elettrico misurato in V/m è proporzionale alla radice quadrata della potenza misurata in watt.

Se si riduce pertanto la potenza di 1/100, si riduce conseguentemente il campo elettrico di 1/10. Ne deriva che gli impianti che producono segnali a tenue impatto elettromagnetico (cioè inferiore al 10% - ovvero ad 1/100 della potenza - del valore di attenzione pari a 6 V/m, stabilito dall’art. 3, DPCM 8 luglio 2003), sono sempre “irrilevanti” ed indistinguibili rispetto ad un qualsiasi fondo elettromagnetico. Mentre da ultimo e completamento il par. 2 del CEI 211-2010 prevede che “sulla base del potenziale impatto sull’ambiente circostante ed in particolare sul livello di esposizione che ne può risultare, si suddividono gli impianti, e quindi le SRB o le stazioni PMP, in classi di attenzione.”.

In tal senso appartengono pertanto alla c.d. “Classe 1” gli impianti che soddisfano, secondo il paragrafo (b), “in qualunque punto accessibile, il campo elettrico prodotto dalla sorgente in esame è inferiore al 10% del limite di esposizione applicabile” (i.e. 10% di 6 V/m = 0,6 V/m)”.
Se nessun punto all’interno del volume del 10% del limite di campo risulta accessibile, l’impianto appartiene alla classe di attenzione 1. Per determinare la superficie che contiene il volume al 10% del limite di campo occorre considerare solo il contributo dell’impianto analizzato”.

La sentenza del Consiglio di Stato n.16/2018 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Legge di stabilità 2016 e accatastamento impianti per comunicazioni elettroniche

Con la Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015, art.1, comma 21), il Legislatore è tornato sul tema della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare. L'articolo tratta il tema con riferimento agli impianti per comunicazioni elettroniche. 


Autore: Jesus Cortinovis / Data: 14.02.2016 / Utilizzo: l'articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia

Codice comunicazioni elettroniche: dal 2 febbraio 2016 il contributo ad ARPA (art. 93)

Dal 2 febbraio 2016 il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del D.Lgs 259/2003 sarà tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell’ARPA, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87, comma 4, del D.Lgs 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), ossia 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della medesima ARPA. 

Corte costituzionale: sono illegittimi gli oneri richiesti agli Operatori per le attività tecniche ed amministrative

Con sentenza n. 47/2015 la Corte costituzionale ha ribadito  il proprio orientamento in tema di illegittimità costituzionale degli oneri richiesti agli Operatori.

La Corte costituzionale, con sentenza n.47 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della L.R. Piemonte n.19/2004 (“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nella parte in cui prevede che, per gli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, i gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche ed amministrative concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni.

Telefonia mobile: aggiornato il digesto

E' disponibile l'ultimo aggiornamento del Digesto dedicato alla telefonia mobile. Oltre 100 pagine in formato pdf dedicate a legislazione, giurisprudenza e dottrina in tema. L'aggiornamento è stato curato da Fabrizio Donegani. In particolare, sono state aggiunte le voci "D.Lgs 259/2006 - Rapporti con latutela paesaggistica / ambientale" e "D.Lgs. 259/2003 - Rapporti con T.U. edilizia -Titolo edilizio - Necessità".

Il documento è disponibile alla pagina http://www.studiospallino.it/materiali/telefonia.htm.

Preavviso di diniego: interrompe i termini anche nelle procedure per infrastrutture di comunicazione elettronica

Il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990 contenente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una domanda interrompe i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso. Tale principio generale opera anche nell'ipotesi di cui all'art. 87, comma 9, del d. lgs. n. 259 del 2003, per l’esame delle domande di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, nonostante la norma non contenga un previsione analoga a quella dell'art. 10bis.

Impianti di telefonia mobile: sono compatibili con le zone di rispetto cimiteriale.

Con sentenza n. 489 del 3 agosto 2013 la sezione I del TAR Basilicata consolida l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è illegittimo il diniego all'installazione di impianto di telefonia mobile in zona di rispetto cimiteriale in ragione della equiparazione di tali impianti  alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 16 D.P.R. n. 380/2001, come disposto dall'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003.

Impianti telecomunicazione e accatastamento: circolare Ag. del Territorio n.6/2012

Con la Circolare n. 6 del 30 novembre 2012 l’Agenzia del Territorio affronta  il tema della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale (D) e particolare (E). La Circolare segue le Circolari n. 4 del 16 maggio 2006 e n. 4 del 13 aprile 2007, con le quali sono stati approfonditi gli aspetti che attengono alla corretta attribuzione della categoria catastale nonché i criteri per l’individuazione del minimo perimetro immobiliare e  l'autonomia funzionale e reddituale delle unità immobiliari.

Semplificazione amministrativa per gli impianti di telecomunicazione: D.Lgs. n.259/2003 e SCIA

Con sentenza breve n. 580 del 18 maggio 2012, la Sezione I del T.A.R. Piemonte si è occupata del tema della sostituzione, ad opera della Legge n. 122 del 2010, della denunzia di inizio attività, prevista nel Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) relativamente ad alcune tipologie di impianti di telefonia, con la segnalazione certificata di inizio attività.

Impianti di telefonia mobile: digesto di legislazione, giurisprudenza e dottrina.

Di seguito le slide dell'avvocato Jesus Cortinovis a margine dell'incontro ^Impianti di telefonia mobile: procedure e competenze^ del 2 febbraio 2012

Sono altresì disponibili i materiali distribuiti all'incontro. Il documento ^Impianti di telefonia mobile: legislazione, giurisprudenza, dottrina, schema di rilascio del n.o. paesaggistico^ è scaricabile in formato .pdf a questo indirizzo: http://www.studiospallino.it/doc/telefonia.pdf 

Tutti i materiali sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia

Stazioni radio base: legittimo il ricorso all'esproprio per i proprietari renitenti

Con sentenza n. 11 del 2012 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 98 del T.A.R. Emilia Romagna, Sez. di Parma, del 2011, riconoscendo la legittimità dei provvedimenti approvati del Comune di Salsomaggiore diretti ad attuare il piano comunale di coordinamento per la installazione di antenne di telefonia mobile, all’individuazione delle aree interessate e all'espropriazione delle stesse, nulla ostando la circostanza della loro successiva concessione in via onerosa ai gestori.

Regime edilizio della telefonia mobile: le nozioni di "stazione radio base”, “infrastrutture” e “impianti”

Con sentenza n. 2100 dell'11 novembre 2011, il Tribunale amministrativo regionale di Palermo è tornato ad esaminare una serie di tematiche già oggetto di precedenti pronunce sia del medesimo Tribunale amministrativo che del Consiglio di Stato, nel solco di principi indicati dalla Corte Costituzionale, escludendo che per l’installazione degli impianti di telefonia mobile occorra un titolo edilizio.
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