Esiste la possibilità per le amministrazioni di dar corso a procedimenti amministrativi e adottare provvedimenti pur in pendenza del periodo di sospensione disposto dall'art. 103 del d.l. n. 18/2020?
L’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) ha disposto che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15 aprile 2020, termine prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 co. 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
Ora che si discute della progressiva ripartenza delle attività economiche, la domanda è se, in che misura e con quali accorgimenti, esista la possibilità per le amministrazioni di dar corso comunque a procedimenti amministrativi e adottare provvedimenti pur in pendenza del periodo di sospensione dei termini.
Su #PA il contributo di Fabrizio Donegani.
Link: https://www.dirittopa.it/it/interventi/pa/covid-19-la-possibilit-di-provvedere-nel-periodo-di-sospensione-dei-termini-amministrativi/
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COVID-19: sospensione dei termini amministrativi e possibilità di provvedere nelle more
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Lorenzo Spallino
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10:36 AM
venerdì 24 aprile 2020
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D.L. 18/2020
D.L. n. 18/2020, come aggiornato dal D.L. 23/2020: sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi
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Lorenzo Spallino
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12:55 PM
giovedì 9 aprile 2020
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D.L. 18/2020,
D.L. 23/2020
Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, sono state dettate disposizioni finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le altre disposizioni emergenziali, il decreto si occupa anche dei procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini e regola gli effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103).
A tal fine è disposto che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (comma 1).
Il decreto è stato integrato dal decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, il cui articolo 37 ha spostato al 15 maggio 2020 il termine finale di sospensione:
Continua su #PA a questo indirizzo.
Tra le altre disposizioni emergenziali, il decreto si occupa anche dei procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini e regola gli effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103).
A tal fine è disposto che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (comma 1).
Il decreto è stato integrato dal decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, il cui articolo 37 ha spostato al 15 maggio 2020 il termine finale di sospensione:
"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020"Va tenuto presente che solo i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, non quelli con scadenza successiva al 15 aprile 2020.
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Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18: cosa cambia per le pratiche affidate allo studio
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Lorenzo Spallino
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12:50 PM
domenica 22 marzo 2020
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COVID-19,
D.L. 18/2020
Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, sono state dettate disposizioni finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come certamente saprete, il decreto contiene numerose norme dettate dall'emergenza di questi giorni: trovate il testo a questo indirizzo.
Le righe che seguono vogliono essere di aiuto per capire se e in che misura alcune di queste possono interessare le pratiche affidate allo studio, siano esse giudiziali o stragiudiziali.
Parliamo delle pratiche che vedono coinvolte pubbliche amministrazioni.
In questo caso, il decreto si occupa all'art. 103 dei procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.
A questo proposito abbiamo pubblicato un articolo in #PA: lo trovate a questo indirizzo.
Il decreto contiene diverse disposizioni, alcune dedicate alla giustizia civile, penale e tributaria (art. 83), altre alla giustizia amministrativa (art. 84).
Per la giustizia civile basti sapere che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e che è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.
Per la giustizia amministrativa le cose, anche se un po' più complesse, possono così riassumersi: dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, mentre ai Presidenti dei TAR è affidato il compito di adottare le opportune misure organizzative a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020.
Il Presidente del TAR Lombardia ha provveduto il 19 marzo con il decreto n. 6/2020 (link).
Su #PA abbiamo pubblicato un'infografica a questo proposito: la trovate a questo indirizzo.
Non sta certo a voi preoccuparvi di verificare l'impatto di queste norme sulle pratiche affidate allo studio: ovviamente abbiamo calendarizzato la verifica delle varie scadenze in relazione ai disposti del decreto.
Qualora, in relazione alla singola pratica, vi fossero delle disposizioni del decreto legge n. 18/2020 applicabili, sarà nostra cura segnalarvelo.
Se aveste dei dubbi o delle riflessioni da sottoporci, non esitate a contattarci agli indirizzi contenuti nella pagina http://www. studiospallino.it/recapiti.htm .
Come certamente saprete, il decreto contiene numerose norme dettate dall'emergenza di questi giorni: trovate il testo a questo indirizzo.
Le righe che seguono vogliono essere di aiuto per capire se e in che misura alcune di queste possono interessare le pratiche affidate allo studio, siano esse giudiziali o stragiudiziali.
Pratiche stragiudiziali
Parliamo delle pratiche che vedono coinvolte pubbliche amministrazioni.
In questo caso, il decreto si occupa all'art. 103 dei procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.
A questo proposito abbiamo pubblicato un articolo in #PA: lo trovate a questo indirizzo.
Pratiche giudiziali
Il decreto contiene diverse disposizioni, alcune dedicate alla giustizia civile, penale e tributaria (art. 83), altre alla giustizia amministrativa (art. 84).
Per la giustizia civile basti sapere che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e che è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.
Per la giustizia amministrativa le cose, anche se un po' più complesse, possono così riassumersi: dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, mentre ai Presidenti dei TAR è affidato il compito di adottare le opportune misure organizzative a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020.
Il Presidente del TAR Lombardia ha provveduto il 19 marzo con il decreto n. 6/2020 (link).
Su #PA abbiamo pubblicato un'infografica a questo proposito: la trovate a questo indirizzo.
Verifica delle pratiche
Non sta certo a voi preoccuparvi di verificare l'impatto di queste norme sulle pratiche affidate allo studio: ovviamente abbiamo calendarizzato la verifica delle varie scadenze in relazione ai disposti del decreto.
Qualora, in relazione alla singola pratica, vi fossero delle disposizioni del decreto legge n. 18/2020 applicabili, sarà nostra cura segnalarvelo.
Se aveste dei dubbi o delle riflessioni da sottoporci, non esitate a contattarci agli indirizzi contenuti nella pagina http://www.
Decreto del Presidente del TAR Lombardia n. 6/2020 ai sensi del d.l. 18/2020: infografica
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Lorenzo Spallino
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12:56 PM
sabato 21 marzo 2020
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D.L. 18/2020,
TAR Lombardia
L'art. 84, c. 3, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ha assegnato ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate il compito di adottare, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza
Il decreto - disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo [pdf] -si compone di 10 articoli, i cui primi 5 hanno diretta attinenza con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale del TAR Lombardia.
Il testo è stato sintetizzato in una tabella cronologica, disponibile su #PA a questo indirizzo.
le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.In data 19 marzo 2020 il Presidente del TAR Lombardia ha emanato il decreto n. 6, dalla cui emanazione cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel precedente decreto presidenziale n. 5 del 9 marzo 2020.
Il decreto - disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo [pdf] -si compone di 10 articoli, i cui primi 5 hanno diretta attinenza con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale del TAR Lombardia.
Il testo è stato sintetizzato in una tabella cronologica, disponibile su #PA a questo indirizzo.
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: disposizioni relative ai procedimenti e agli atti amministrativi
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Lorenzo Spallino
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11:47 AM
mercoledì 18 marzo 2020
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D.L. 18/2020
E' stato pubblicato sulla edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"
L'art. 103 del d.l. interviene in materia di procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in scadenza, disponendo:
La norma è di particolare importanza in quanto le disposizioni sin qui adottate si rivolgevano unicamente ai termini dei procedimenti giurisdizionali (oggi trattati agli articoli 83, 84 e 85, in sostituzione delle disposizioni contenute nel d.l. 8 marzo 2020, n. 11) e non a quelli dei procedimenti amministrativi, spesso scaturenti in provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale.
L'art. 103 del d.l. interviene in materia di procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in scadenza, disponendo:
- che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (c. 1);.
- che sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (c. 1);
- che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (c. 2).
La norma è di particolare importanza in quanto le disposizioni sin qui adottate si rivolgevano unicamente ai termini dei procedimenti giurisdizionali (oggi trattati agli articoli 83, 84 e 85, in sostituzione delle disposizioni contenute nel d.l. 8 marzo 2020, n. 11) e non a quelli dei procedimenti amministrativi, spesso scaturenti in provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale.
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.
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