Tra le altre innovazioni, degno di nota è l'articolo 17, il quale modifica l'elenco delle tipologie di intervento edilizio di cui all'articolo 27 della legge 12/2005, introducendo, al comma 2, la figura della sostituzione edilizia:
2. Dopo il punto 7 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito il seguente: «7 bis. Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito;».