Con la sentenza n. 1945 del 13 maggio 2016 la Sezione VI del Consiglio di Stato si è occupata del diniego espresso dalla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di Napoli in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica di un c.d. ^volume tecnico^, precisando che, in termini generali, l'onere di dimostrare l'eventuale incompatibilità di un intervento edilizio con i valori paesaggistici dei luoghi spetta in capo alla stessa Soprintendenza, giacché trattasi di valutazione riservata all'autorità preposta alla tutela del vincolo, senza che vi sia alcuna possibilità di inversione dell'onere dimostrativo.
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Compatibilità paesaggistica: per il vano tecnico serve una valutazione effettiva e concreta
Pubblicato da
Alice Galbiati
alle
6:51 PM
martedì 5 luglio 2016
Etichette:
Accertamento compatibilità paesaggistica,
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,
Volume tecnico
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