Modifiche alla legge 241/1990: quadro sinottico.

E' disponibile il quadro sinottico delle modifiche apportate alla L. 241/90 dalla L.69/09 (artt. da 7 a 10), come trattato e discusso nel corso dell'incontro di studio del 3 dicembre 2009.

Link: Quadro sinottico delle modifiche alla legge n. 241/1990 [pdf]
Autore: avv. Ileana Pisani

Nascondersi ai tempi di Internet: il sito della Regione Lombardia dedicato al Piano Casa.

La Regione Lombardia impedisce ai motori di ricerca di indicizzare le pagine di un suo sito. Nella fattispecie, quello dedicato al Piano Casa (rilancioedilizia). L'articolo, pubblicato su webimpossibile.net, esplora una possibile ragione: cambiare idea senza avvisare il cittadino. Di seguito uno stralcio delle conclusioni:
Non c'è da vergognarsi a cambiare idea ogni giorno, ammoniva Dino Segre, a condizione di avere delle idee di ricambio. Escludere un sito istituzionale dai motori di ricerca per riservarsi il diritto di cambiare idea senza dar conto del perchè, non soltanto ripropone l'equivalenza cittadino=suddito ma, soprattutto, mina alla radice l'attendibilità stessa delle idee, vecchie e nuove. Nel caso della Regione Lombardia spiegare perchè si è cambiata idea può, e molto, aiutare l'utente a crescere nella comprensione delle leggi. Sempre che non si sia convinti, in una sorta di Controriforma del diritto, che le leggi siano qualche cosa di difficile da interpretare e che il popolo non possieda la capacità di intenderle.
Link: http://www.webimpossibile.net/09/1.12.09.htm
Data: 1 dicembre 2009
Autore: Lorenzo Spallino

3 dicembre 2009: le modifiche apportate alla L. 241/90.

Incontro di studio dedicato alle modifiche della legge 241 del 1990

L’incontro si prefigge di vagliare le principali modifiche apportate alla L. 241/90 dalla L.69/09 (artt. da 7 a 10), avendo riguardo alle novità maggiormente significative e agli istituti coinvolti dalla recente riforma. Tra le novità - senza pretesa di esaustività:
  • l’introduzione all’art. 1 del principio costituzionale di imparzialità a fianco dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, che fondano l’azione amministrativa;
  • la riscrittura dell’art. 2, che disciplina il termine per concludere il procedimento;
  • l’individuazione nel rispetto del termine per concludere il procedimento di un elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
  • l’introduzione dell’art. 2 bis in materia di ^Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento^;
  • la modifica dell’art. 16, anche attraverso la riduzione del termine assegnato agli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni per rendere i pareri obbligatori (termine che da 45 giorni passa a 20 giorni);
  • la modifica dell’art. 19, anche attraverso l’introduzione al comma 2 del seguente inciso: “Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente”;
  • la modifica dell’art. 29, che ora precisa che le disposizioni della L. 241/90 si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, nonché alle società con totale o prevalente capitale pubblico limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative, e specifica che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della L. 241/90 concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti, alla dichiarazione di inizio attività e al silenzio assenso;
  • altre modifiche tra cui quelle agli artt. 14 ter, 20, 22 e 25 comma 4.

L'incontro, riservato ai clienti dello studio, si terrà Giovedì 3 dicembre 2009 - con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:00 - presso la Sala riunioni degli Ordine degli avvocati, palazzo di Giustizia di Como (largo Spallino), piano 1^.

La partecipazione all'incontro è gratuita. È necessario iscriversi via email all'indirizzo news @ studiospallino.it, indicando:
  • numero e nominativo dei partecipanti;
  • ente o studio professionale di riferimento.

PGT: emanati i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali

Con d.g.r. 29 luglio 2009, n. 8/9963, la regione Lombardia ha emanato le ^Disposizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali per l’avvio del procedimento di approvazione del PGT ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della l.r. n. 12/05^, ossia per i comuni che non abbiano deliberato l'avvio del procedimento di approvazione entro il 15 settembre 2009. La d.g.r. contiene inoltre più di una modifica della d.g.r. n. 41493/99 in materia di criteri, modalità, formazione, gestione e articolazione dell’albo dei commissari ad acta.

Materiali:

Enti idonei ad esercitare le funzioni paesaggistiche: pubblicato il primo elenco.

Con Decreto del Direttore Generale n. 6820 del 3 luglio 2009 la Regione ha approvato il primo elenco degli enti idonei ad esercitare le funzioni paesaggistiche in Lombardia. Il primo elenco, che comprende 10 Province, 22 enti gestori dei Parchi Regionali, 28 Comunità Montane e più di 600 Comuni, indica gli enti che sono sin d’ora idonei ad esercitare le competenze paesaggistiche e che continueranno ad esserlo anche nel vigore del procedimento di cui all’art. 146 del Codice (1° gennaio 2010). Gli enti locali che non risultano inclusi in questo primo elenco potranno continuare ad esercitare le funzioni paesistiche fino al 31 dicembre 2009, data entro la quale la Regione provvederà a concludere l’istruttoria finalizzata alla verifica dell’idoneità degli enti delegati all’esercizio delle funzioni, completando l’elenco iniziato.

Materiali:

Piano Casa Regione Lombardia: primi interrogativi

Il 10 settembre 2009 questo studio ha organizzato un incontro finalizzato all'analisi della legge n. 13 del 2009 della Regione Lombardia, con particolare riferimento alla sua implementazione presso le amministrazioni locali. Sono disponibili le indicazioni emerse in ordine ad alcuni interrogativi sollevati dai partecipanti, senza alcuna pretesa di esaustività e con riserva di implementazione.

Link: Piano Casa Regione Lombardia: primi interrogativi

Indice quesiti
  1. Le distanze minime previste dal Codice Civile e dagli strumenti urbanistici comunali devono essere rispettate dagli interventi di cui alla l.r. 13/09? In particolare devono essere rispettate eventuali distanze dal confine prescritte dagli strumenti urbanistici comunali?
  2. Cosa si intende per deroghe alle previsioni ^quantitative^ degli strumenti urbanistici comunali?
  3. Come si calcola il volume esistente ai fini dell’applicazione dell’art. 3 c. 1 della l.r. 13/09? Ovvero per ^volume esistente^ di cui al citato articolo si deve intendere il volume reale ed effettivo oppure il volume calcolato secondo la normativa tecnica degli strumenti urbanistici comunali?
  4. Visto il disposto dell’art. 5, c. 6, della l.r. 13/09, possono i Comuni escludere dall’applicazione della legge intere zone soggette ad un determinato piano attuativo?
  5. Gli interventi di ampliamento previsti dalla l.r. 13/09 sono cumulabili con quelli per il recupero dei sottotetti di cui alla l.r. 12/05?
  6. Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della l.r. 13/09 i Comuni possono fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della legge 13 con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde. E’ possibile che il Comune, in forza di tale disposizione, fornisca prescrizioni anche di ordine quantitativo?
  7. Cosa si intende per ^proprietario^ ai fini dell’applicazione dell’art. 2 c. 2 della l.r. 13/09? Nelle aree destinate all'agricoltura (art. 2, comma 2, l.r. 13/09) il proprietario del fondo, anche se non è o non è più imprenditore agricolo, può chiedere il cambio di destinazione d'uso e recuperare a fini residenziali e per utilizzo personale un edificio inutilizzato all'interno del fondo?
  8. Cosa si intende per ^edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005^?
  9. Ai sensi dell’art. 3 c. 5 della l.r. 13/09 “E' ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009”. Ma cosa succede se il Comune non adotta alcuna deliberazione?
  10. Gli interventi previsti dalla l.r. 13/09 possono essere realizzati anche in assenza di un piano attuativo?
  11. Le amministrazioni locali possono confermare i contributi come vigenti, senza riduzioni?
  12. Le amministrazioni locali possono escludere (o limitare percentualmente) determinate tipologie applicative della l.r. 13?
Link: http://www.studiospallino.it/interventi/pianocasalombardia.htm

PGT adottati: non esiste diritto di estrazione di copia.

Con sentenza n. 4838 del 31 luglio 2009, la sezione quarta del Consiglio di Stato ha escluso a chiare lettere che, accanto ad un diritto del cittadino di prendere visione degli atti di un PGT adottato, non esiste anche un diritto di averne copia. Afferma la Corte - con riferimento specifico alla l.r. lombarda n. 12 del 2005 - che:
la ragione per cui la legge n. 241 del 1990 ha escluso dall'ambito di applicazione delle norme generali sull'accesso i procedimenti di pianificazione generale, compresi quelli in materia urbanistica, sta nel fatto che, trattandosi di procedimenti con destinatari non determinati e astrattamente illimitati, finalizzati ad incidere su intere collettività, per essi non può ammettersi un diritto di estrazione di copia che rischierebbe, attesa la potenziale moltitudine di richiedenti, di vanificare il correlato e paritario principio costituzionale di buon andamento, nei suoi contenuti precettivi dell’azione amministrativa di economicità, celerità ed efficacia.
C'è da chiedersi, considerando la mole di documentazione che compone un PGT, come sia anche solo possibile svolgere delle osservazioni se non è ammessa la copia e, soprattutto, se non debba considerarsi leso il diritto alla difesa considerata l'impossibilità di impugnare senza avere copia dei documenti. Per inciso, il Codice della P.A. digitale non prevede, all'articolo 54, che i siti internet delle pubbliche amministrazioni contengano le delibere di giunta e/o consiglio. Forse è il caso che qualcuno pensi ad un progetto di legge in tal senso.

La decisione del Consiglio di Stato è disponibile su Altalex a questo indirizzo:

Piano Casa Regione Lombardia: rilasciati i criteri attuativi

Nel sito che la Regione Lombardia ha approntato specificamente per la legge 13 del 2009, sono disponibili i criteri attuativi rilasciati in attuazione dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale.

"Monitoraggio dei provvedimenti assunti dai comuni entro il termine del 15 ottobre 2009 in attuazione della l.r. 13/2009" - Decreto Dirigente U.O. n. 8114 del 4 agosto 2009 - Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione da parte dei Comuni relativa ai provvedimenti assunti per l'attuazione della legge (Art. 6, comma 2)."Determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (art.3, comma 6)" - D.G.R. n. 10134 del 7 agosto 2009 -Indicazioni generali per la realizzazione del "congruo equipaggiamento arboreo" che consente, in caso di sostituzione di edificio, di elevare il bonus volumetrico al 35%.
Altro materiale:
Fonte: http://www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it

Risorse: Piano Casa della Regione Lombardia: primi interrogativi [14.9.09]

Formazione della Camera Amministrativa: due appuntamenti in arrivo.

La Camera Amministrativa di Como ha formalizzato il calendario dell'offerta formativa per il 2009. Gli incontri previsti sono:
  • Giovedì 17 settembre 2009: Piano Casa della Regione Lombardia (avv. Paolo Mantegazza);
  • Giovedì 15 ottobre 2009: Novità in tema di giustizia amministrativa e procedimento amministrativo (avv. Maria Antonietta Marciano).
Tutti gli incontri si tengono presso la sala riunioni degli Ordine degli avvocati, palazzo di Giustizia di Como (largo Spallino), piano 1^. Inizio ore 16,00, termine ore 19,00. Data la natura degli incontri - di carattere seminariale - è fissato un numero massimo di partecipanti (50). In caso di esubero di tale disponibilità, la preferenza viene accordata agli iscritti alla Camera. Per iscriversi è sufficiente inviare una email all'avv. Virginia Manzi utilizzando i link alla pagina www.cameramministrativacomo.it/formazione.htm.

Gli accreditamenti sono in corso ma è ragionevole ritenere che vengano attribuiti n. 3 crediti per ciascun incontro. Gli incontri sono liberi e gratuiti.

Tutte le informazioni sulla Camera e la sua attività sul sito www.cameramministrativacomo.it.

Opere a scomputo: per il privato affidatario i medesimi obblighi della PA

Dopo numerosi quesiti interpretativi indirizzati all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l’Authority ha adottato la Determinazione n. 7 del 16 luglio 2009 sulle ^Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti^. Per l’Autorità l’art. 32, comma 1, lett. g) del Codice dei Contratti Pubblici configura una titolarità ^diretta^ della funzione di stazione appaltante in capo al privato titolare del permesso di costruire o titolare del piano di lottizzazione o di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l’esecuzione di opere di urbanizzazione. Il privato, pertanto, in quanto soggetto aggiudicatore e stazione appaltante, è tenuto ad appaltare tali opere a terzi nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici ed è responsabile dell’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all’amministrazione.

avv. Ileana Pisani

Risorse:

10 settembre 2009: incontro di studio sul Piano casa Regione Lombardia

Con legge 16 luglio 2009 n. 13 la Regione Lombardia ha approvato il Piano Casa regionale ("Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia").

L'incontro, riservato ai clienti dello studio, ha per oggetto l'analisi della l.r. 13/2009 e la sua implementazione presso le amministrazioni locali, e si terrà Giovedì 10 settembre 2009 - con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:00 - presso la Sala riunioni degli Ordine degli avvocati, palazzo di Giustizia di Como (largo Spallino), piano 1^.

La partecipazione all'incontro è gratuita. È necessario iscriversi via email all'indirizzo news @ studiospallino.it, indicando:
  • numero e nominativo dei partecipanti;
  • ente o studio professionale di riferimento.
Scheda dell'incontro e materiali

Camera Amministrativa di Como: on line il sito.

E' on line il sito della neonata Camera Amministrativa di Como: si tratta di un primo sito, provvisorio, ma che vuole dar conto delle attività della Camera con un minimo di esaustività e di completezza. Nata il 22 maggio scorso, la Camera Amministrativa persegue l'obiettivo di valorizzare la figura dell’avvocato amministrativista e la sua specifica professionalità. Una sezione del sito è dedicata alla giurisprudenza di riferimento per il territorio comasco.

Link: http://www.cameramministrativacomo.it/

Approvato il Piano Casa della Regione Lombardia

Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia, legge 16 luglio 2009 n. 13. Il testo pubblicato sul BURL del 17 luglio 2009, II suppl. ord., è disponibile a questo indirizzo:
Risorse:

La chiarezza dei testi normativi

Giovanni Acerboni, presente all'incontro di formazione del 24 aprile 2009 a Sondrio - dove ha riflettuto sull'articolo 25, primo comma, l.r. 12 del 2005 - , commenta su www.techblogs.it l'articolo 3 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, intitolato "Chiarezza dei testi normativi". Conclude Acerboni affermando che:
Non è una bella notizia - lo dico da cittadino - sapere che chi fa le leggi è talmente insicuro di quello che fa che si dà una legge per obbligarsi a capire quello che fa. Il rischio per noi è che la giungla delle leggi produca leggi della giungla.
L'articolo è disponibile a questo indirizzo:

La gestione del territorio sino ai PGT



Stato di attuazione della L.r. 12/2005 e gestione del territorio sino ai P.G.T.

Slide dell'intervento al convegno “Piano di governo del Territorio” (Mercoledì 8 luglio 2009, Auditorium Istituto Don Guanella, Via T. Grossi 18, Como).

Brochure [pdf]

Piano casa: testo del progetto di legge della Regione Lombardia

Nella seduta del 3 giugno 2009 la Giunta Regionale della Lombardia ha licenziato il progetto di ^Piano casa^, che passa adesso in commissione prima di giungere in aula. Secondo le previsioni dell'accordo Stato - Regioni del 1° aprile 2009, la legge regionale dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2009, ossia novanta giorni dalla conferenza unificata.

Risorse:
Testo definitivo approvato il 14 luglio 2009:

Programmi Integrati di Intervento: rilasciati i criteri per l'approvazione dei P.I.I. in variante non aventi rilevanza regionale

Nella seduta del 6 maggio 2009 la Giunta regionale lombarda ha approvato i criteri per l'approvazione dei Programmi Integrati di Intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, da osservarsi fino alla approvazione dei Piani di Governo del Territorio (art. 25, c. VII, l.r. 12 del 2005).

La delibera è disponibile all'indirizzo: www.studiospallino.it/doc/pii_9413_09 (pdf)

Decreto-legge di semplificazione: spariscono le VAS dei piani attuativi

Bosetti & Gatti pubblica una (l'ultima) bozza del decreto-legge di semplificazione in materia edilizia. Nulla di eccezionalmente rilevante, salvo l'articolo 6, che depotenzia in misura gravissima l'applicazione delle Valutazioni ambientali Strategiche, in evidente contrasto con il dettato europeo, il quale non fa distinzione tra piani/progetti generali e piani/progetti attuativi, vero che la VAS dei primi non si spinge (e non può spingersi) sino alla valutazione di dettaglio conseguente alla attuazione dei piani attuativi, che - ovviamente - possono essere declinati progettualmente in mille modi. Anche sotto il profilo ambientale.
Art. 6
(Semplificazioni in materia di valutazione ambientale strategica)
1. Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), ove non comporti variante, non è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità di uno strumento attuativo di piani urbanistici sono comunque limitate agli aspetti non già oggetto di valutazione nella VAS e nella verifica di assoggettabilità effettuate sui piani sovraordinati.
Fonte: Bosetti & Gatti
Link: http://www.bosettiegatti.com/novita/2009_piano_casa_dl.pdf [pdf]

Modifiche alla legge regione Lombardia n. 12/2005 (L.R. 5/2009) e P.I.I. in variante

Analisi delle prime problematiche interpretative della l.r. 5 del 2009, di modifica della l.r. 12 del 2005, con particolare attenzione alla applicazione del nuovo comma 7 dell'articolo 25 in ordine ai programmi Integrati di Intervento adottati alla data di entrata in vigore della novella (14 marzo 2009).

Titolo: Modifiche alla legge regione Lombardia n. 12/2005 (L.R. 5/2009) e P.I.I. in variante
Link: http://www.studiospallino.it/interventi/lr_5_2009_lombardia.htm

L.r. 12/2005: incontro di studio 24.4.09



E' disponibile on line la presentazione che verrà proiettata all'incontro del 24 aprile 2009, presso la Sala Vitali del Credito Valtellinese di Sondrio, nel corso dell'incontro dedicato alle ultime modifiche alla legge regione Lombardia n. 12 del 2005.

Info incontro: http://www.studiospallino.it/formazione/24.9.09.htm

24 aprile 2009: incontro di studio sulle ultime modifiche alla l.r. 12/2005

RIFERIMENTI: legge Regione Lombardia n. 12 del 2005 / modifiche approvate con legge regionale n. 121 del 2009

OGGETTO: lo Studio legale Spallino organizza un incontro di formazione sulle modifiche alle legge regionale n. 12/2005, recentemente approvate nella seduta del Consiglio Regionale del 3 marzo 2009 (Legge Regionale Lombardia n. 5/2009).

INFO: l'incontro si terrà Venerdì 24 aprile 2009 - con inizio alle ore 15,00 e termine alle 17:30 - presso la "Sala Vitali del Credito Valtellinese", via delle Pergole 10, Sondrio.

ISCRIZIONI: la partecipazione all'incontro è gratuita. Per partecipare è necessario segnalare preventivamente via email la propria presenza all'indirizzo news @ studiospallino.it, indicando ente o studio di riferimento, nonché il numero dei partecipanti.

MATERIALI: Il testo integrale della l.r. 5/09 è disponibile sul sito della Regione Lombardia a questo indirizzo

LINK PERMANENTE: http://www.studiospallino.it/formazione/24.9.09.htm

Nuove modifiche alla l.r. 12 del 2005

Nella seduta del Consiglio Regionale del 3 marzo 2009 è stato approvato il testo della Legge Regionale Lombardia n. 21 “Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche”, portante modifiche alla l.r. 12 del 2005. Tra le novità:
  • il termine per l'approvazione (e non l'adozione, come si sente spesso affermare) dei PGT è spostato al 31 marzo 2010;
  • entro il 15 settembre 2009 i comuni deliberano l’avvio del procedimento di approvazione del PGT dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il comune interessato e accertatane l’inattività, nomina un commissario ad acta che provvede in luogo dell’ente;
  • fino all’approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all’approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell’ambito territoriale. La Giunta regionale definirà, con proprio atto, i criteri e le modalità per l’applicazione della disposizione entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore;
  • fino all’adeguamento di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, i comuni "possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi", utilizzando i disposti acceleratori della l.r. 23/1997.
Il testo integrale della l.r. 121/09 in formato pdf
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