CONSIDERATE le criticità segnalate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche, in merito alle candidature per i componenti della Commissione per il Paesaggio, relativamente all'impossibilità degli stessi di svolgere incarichi di progettazione edilizia presso il medesimo ente, in ottemperanza a quanto previsto dai requisiti indicati nell'allegato A alla suddetta delibera regionale;ha deliberato
VALUTATE le osservazioni avanzate dagli enti titolari delle funzioni paesaggistiche in merito al quinto capoverso del capitolo " istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della d.g.r. 6 agosto 2008 n. 81 7977 e tenuto conto delle possibili modifiche proposte;
RITENUTO di condividere le sopraccitate osservazioni e quindi di annullare il quarto capoverso e di modificare il quinto capoverso dell'allegato A sopraccitato;
1) di eliminare il quarto capoverso del capitolo "istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio" di cui all'allegato A della dgr 6 agosto 2008 n. 81 7977;Allegati
2) di modificare il quinto capoverso del sopraccitato capitolo, come sotto specificato: "i componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado"
- Deliberazione VIII_7977 del 6 agosto 2008 (649 kb)

- Deliberazione VIII_8139 del 1 ottobre 2008

Post correlati
- Beni paesaggistici: approvati i criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in Lombardia