Beni paesaggistici: approvati i criteri per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in Lombardia

Beni paesaggistici: la Giunta regionale della Lombardia ha approvato la D.G.R. n. 7977 del 6 agosto 2008 , con la quale ha dettato i criteri cui gli enti locali, titolari delle funzioni di cui all'articolo 80 della l.r. 12/2005,
"dovranno attenersi al fine di continuare ad esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008".
Diversamente, decadrà la subdelega in capo agli enti locali al rilascio di autorizzazioni paesistiche (art. 146 d.lgs. n.42 del 2004). La trasmissione alla Giunta regionale della documentazione indicata nell'allegato 1 della d.g.r. dovrà avvenire entro il 14 novembre 2008, ed entro il 31 dicembre 2008 il Direttore Generale al Territorio e all'Urbanistica provvederà ad emanare l'elenco degli enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche.

In buona sostanza:
  • il legislatore nazionale ha rimesso alle regioni il compito di promuovere e disciplinare l'istituzione e il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica (articolo 148 d.lgs. 42/2004);
  • nel far questo questo, il legislatore nazionale si è limitato a porre come condizione ^sostanziale^ che le commissioni siano composte da "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" (id.);
  • in un sussulto di dignità il legislatore nazionale ha da ultimo fissato al 31 dicembre 2008 la data entro la quale le regioni sono tenute a verificare la sussistenza nei soggetti delegati (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146 comma 6 del Codice, pena la decadenza dei poteri di subdelega in capo agli enti in questione;
  • la regione Lombardia ha ritenuto che i requisiti in questione siano soddisfatti con la costituzione delle commissioni per il paesaggio di cui all'articolo 81 della l.r. 12/2005, intervendo in modo assai blando nei criteri di composizione delle stesse.
Mentre nei ^Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici^ (par. 5.5) si affermava a chiare lettere che "la legge non ha previsto criteri per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio in quanto si è voluto lasciare piena discrezionalità agli Enti competenti onde consentire un migliore adeguamento alle esigenze ed alle realtà locali" e che "sarà ogni singolo ente a stabilire numero dei membri, eventuali casi di incompatibilità, regole di funzionamento ecc.", la delibera 67977 impone:
  • per il presidente della Commissione: laurea, abilitazione all'esercizio della professione e ^qualificata esperienza^ nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
  • per i componenti della Commissione: diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore "in una materia attinente" (il listato è nostro)
    • l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio,
    • la progettazione edilizia ed urbanistica,
    • la tutela dei beni architettonici e culturali,
    • le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali".
Il che a dire, interpretando letteralmente:
  • che per il Presidente la laurea può anche essere slegata da materie attinenti la tutela e la valorizzazione del territorio;
  • che per i componenti non è necessaria l'abilitazione alla professione, quando laureati, mentre per i diplomati il titolo di studio può essere connesso anche a una sola delle materie elencate;
  • nessun criterio relativo alla composizione della commissione nel complesso è indicato (la commissione potrebbe, ad esempio, essere composta solo da agronomi).
Se si voleva elevare il livello di professionalità e competenza delle Commissioni per il paesaggio non sembra, con tutto il rispetto, che il metodo scelto sia quello corretto. E soprattutto non sembra che la sostituzione degli odierni esperti con le Commissioni in questione corrisponda, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale:
  • alla condizione posta dal legislatore nazionale in ordine alla composizione da parte di "soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio" (id.);
  • all'obbligo di verifica della sussistenza nei soggetti delegati (province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146.
Risorse: D.G.R. 6.8.2008, n. 7977 (PDF)
Copyright © www.studiospallino.it