Legge Regione Lombardia n. 12/2005: la commissione licenzia una mini modifica all'articolo 25

Nella saga delle proposte di modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 12/2005 della Lombardia, si inserisce l’emendamento approvato nella giornata del 13 dicembre in Commissione Bilancio. Il testo è ben lontano dal progetto di legge 26 ottobre 2012 della Giunta regionale, il cui articolo 8 prevedeva che nei Comuni in cui è stato adottato il PGT entro il 31 dicembre 2012, si continuino - fino al 31 luglio 2013 - ad attuare le previsioni dei Piani regolatori urbanistici generali (PRUG). Il Consiglio regionale si terrà mercoledì 19 dicembre.



L'emendamento all'articolo 25 della L.R., a firma del gruppo della Lega Nord, dispone che alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 25, dopo il comma 1 bis, sono aggiunti i seguenti: 
1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012, conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 quater e 1 quinquies. 
1 quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 12, sono ammessi unicamente i seguenti interventi: 
a) nelle zone omogenee B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c); 
b) nelle zone omogenee A, E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato; c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro il 31 dicembre 2012, la cui convenzione, stipulata entro il medesimo termine, è in corso di validità. 
1 quinquies. Nei comuni di cui al comma 1 quater, dal 1°gennaio 2013 e fino all'approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.
Il testo dell’emendamento approvato in Commissione Bilancio è disponibile a questo indirizzo:
www.studiospallino.it/doc/Em_165.pdf

Risorse: Esiti della mancata approvazione dei PGT al 31 dicembre 2012 [14.11.2011]
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