Sul supplemento al B.U.R.L. n. 52 del 28 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge regionale 24 dicembre 2012 n. 21, "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizione legislative - Collegato ordinamentale 2013".
L'art. 4 ("Modifiche alla l.r. n. 12/2005") introduce, dopo l'art. 25, comma 1 bis, l.r. n. 12 del 2005 ("Legge per il governo del territorio") tre nuovi commi, finalizzati a disciplinare, secondo la Direzione Generale Urbanistica, "la disciplina transitoria necessaria per il completamento del processo di totale rinnovamento della strumentazione urbanistica comunale, pur senza modificare il termine di validità dei vecchi piani regolatori generali, fissato al 31 dicembre 2012 dall'art. 25, comma 1 della l.r. n. 12 del 2005", ferma restando - ad avviso della DG regionale - l'applicazione dell'articolo 9 TUEL per i Comuni che a quelladata non avessero approvato il PGT.
Tuttavia, il disposto del nuovo comma 1 quater per i comuni inadempienti non solo non concretizza alcuna declinazione della tesi della applicabilità dell'articolo 9 del DPR 380/2001 ma, al contrario, la nega, disponendo in senso diverso e contrario rispetto alla norma nazionale, con il conseguente obbligo per le AC che aderissero a tale tesi di verificare in ogni caso il rispetto del DPR 380/2001, articolo 9.
La disamina della modifiche alla l.r. lombardia 12/05 attraverso il collegato ordinamentale 2013 è disponibile a questo indirizzo:
L.r. Lombardia 12/05: le modifiche del collegato ordinamentale 2013
Pubblicato da
Lorenzo Spallino
alle
10:35 AM
domenica 30 dicembre 2012
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L.R. Lombardia 12/2005,
PGT