Avv. Alice Galbiati |
La previsione, convertita con Legge n. 98/2013, introduce un meccanismo di proroga triennale dei termini di validità nonché di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione e simili.
Per espressa previsione normativa, la proroga si applica agli accordi "stipulati sino al 31 dicembre 2012".
3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni.Nel ricorso in commento, la società ricorrente invoca l'applicazione della norma ad una bozza di convenzione che, pur approvata dall'amministrazione comunale con delibera consiliare, non era mai stata sottoscritta dalle parti e perciò non risultava essere stata "stipulata", formandosi la volontà .
In applicazione del canone letterale di cui all'art. 12 Preleggi, il Comune ha ritenuto che l’incontro delle volontà tra le parti non possa che sostanziarsi nel momento della sottoscrizione della convenzione, non essendo dati accordi della Pubblica Amministrazione privi della caratteristica della ritualità. Per tale motivo ha negato la richiesta di riconoscimento della proroga automatica avanzata dalla società e quest'ultima ha impugnato il provvedimento.
Il sede cautelare il T.A.R. Lombardia aderisce a tale interpretazione della norma e respinge la domanda di sospensione, affermando che
l’interpretazione dell’art. 30, c. 3 bis, d.l. n. 69/2013, accolta nel provvedimento impugnato - secondo cui la proroga non può operare con riferimento a bozze di convenzioni, pur approvate dall’amministrazione comunale, ma che non siano state stipulate dalle parti - appare legittima in quanto conforme alla lettera della norma.L'ordinanza n. 1417 del 24 ottobre 2014 del TAR Lombardia è disponibile a questo indirizzo.