COVID-19: sospensione dei termini amministrativi e possibilità di provvedere nelle more

Esiste la possibilità per le amministrazioni di dar corso a procedimenti amministrativi e adottare provvedimenti pur in pendenza del periodo di sospensione disposto dall'art. 103 del d.l. n. 18/2020?

L’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) ha disposto che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15 aprile 2020, termine prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 co. 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Ora che si discute della progressiva ripartenza delle attività economiche, la domanda è se, in che misura e con quali accorgimenti, esista la possibilità per le amministrazioni di dar corso comunque a procedimenti amministrativi e adottare provvedimenti pur in pendenza del periodo di sospensione dei termini.

Su #PA il contributo di Fabrizio Donegani.

Link: https://www.dirittopa.it/it/interventi/pa/covid-19-la-possibilit-di-provvedere-nel-periodo-di-sospensione-dei-termini-amministrativi/

D.L. n. 18/2020, come aggiornato dal D.L. 23/2020: sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, sono state dettate disposizioni finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le altre disposizioni emergenziali, il decreto si occupa anche dei procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini e regola gli effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103).
 
A tal fine è disposto che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (comma 1).

Il decreto è stato integrato dal decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, il cui articolo 37 ha spostato al 15 maggio 2020 il termine finale di sospensione: 

"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020"
Va tenuto presente che solo i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, non quelli con scadenza successiva al 15 aprile 2020.

Continua su #PA a questo indirizzo.

Distanze in edilizia: interesse all'impugnazione e decorrenza dei termini per ricorrere

Il Consiglio di Stato consolida l'orientamento secondo il quale, in tema di distanze, la ^vicinitas^ non rappresenta di per sé un dato decisivo per fondare l'interesse ad impugnare mentre il termine entro il quale proporre ricorso va calcolato a partire dall'inizio dei lavori e non dalla loro ultimazione.

Commento a Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 7 febbraio 2020 n. 962, disponibile su #PA all'indirizzo https://www.dirittopa.it/it/interventi/edilizia/distanze-in-edilizia-interesse-all-impugnazione-e-decorrenza-dei-termini-per-ricorrere/

COVID-19: ricovero di pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere solo in presenza di risultato negativo al tampone

Con decreto monocratico 30 marzo 2020 il Presidente del TAR Molise ha sospeso le note Asrem (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) del 17/3/2020 Prot. n. 27519 e 16/3/2020 prot n. 27262 nella parte in cui, immotivatamente, dispongono il ricovero di una paziente senza aver effettuato preventivamente il tampone di controllo per verificare che la paziente medesima non sia affetta da coronavirus.

Con distinte note l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha disposto:

  •  che, al fine di limitare il contagio, solo per il ricovero dei pazienti provenienti da strutture sanitarie di altre regioni è necessario il preventivo tampone, mentre per i pazienti ricoverati presso strutture sanitarie aziendali del Molise il ricovero potrà avvenire anche senza tampone sulla base della valutazione effettuata dai medici ospedalieri in merito alla necessità o meno di eseguire il tampone;
  • che “le strutture pubbliche e private dovranno garantire la disponibilità di posto letto, in maniera prioritaria agli assistiti dimessi dalle UUOO ospedaliere, attraverso l’UVM del distretto di residenza. In merito ai pazienti provenienti da altre regioni, le strutture dovranno essere garantite sull’assenza di contagio da coronavirus mediante presenza di risultato negativo al tampone, eseguito presso la struttura di provenienza“.

Una struttura alla quale era chiesto di accogliere in regime di ricovero per il trattamento riabilitativo una paziente ricoverata presso un presidio ospedaliero di Campobasso, ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere i pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere, domandando però “di sottoporre a tampone preventivo tutti i pazienti per i quali è chiesto il ricovero presso la scrivente Struttura, senza distinguere in base al luogo di provenienza”.

ASREM ha opposto un diniego implicito sulla domanda, senza effettuare alcuna valutazione sulla assenza di rischio di contagio o quantomeno senza nulla dire a riguardo.

Ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile connesso alla circostanza che la cooperativa debba accogliere un paziente proveniente dal Molise, in un luogo in cui sono ricoverati molti ospiti anziani, senza che sia stato effettuato un tampone per escludere che sia affetto da coronavirus e considerato che altresì che non risulta una motivazione adeguata che giustifichi il diverso trattamento previsto per i pazienti residenti nella regione Molise rispetto a quelli provenienti da regioni diverse e non residenti nella regione Molise, il TAR ha, con decreto presidenziale monocratico, accolto l'istanza e per l’effetto sospeso gli atti impugnati nella parte in cui, immotivatamente, dispongono il ricovero di una paziente senza aver effettuato preventivamente il tampone di controllo per verificare che la paziente medesima non sia affetta da coronavirus.

Il decreto monocratico n. 62 del 30 marzo 2020 il Presidente del TAR Molise è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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