Avv. Lorenzo Spallino |
I nuovi commi 4bis, 4ter e 4quater prevedono che:
- l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroghi una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro;
- nell'ipotesi di abusi realizzati su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o su edifici dichiarati monumento nazionale (art. 27, c. 2, DPR 380/2001), ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, la sanzione "è sempre irrogata nella misura massima";
- la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e (recte "o") del funzionario inadempiente;
- i proventi delle sanzioni spettano all'amministrazione comunale e sono destinati "esclusivamente" alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (non si specifica in che limite) e addirittura stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
Resta inalterato il sistema sanzionatorio acquisitivo alla mano pubblica, originariamente introdotto con la legge n. 47 del 1985.
Di seguito il testi dei commi 4bis, 4ter e 4quater, come introdotti con la legge di conversione (legge 164/2014) del decreto legge n. 133/2014.
Art. 31 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
[...]
4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.
4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.