Con sentenza breve
n. 4886 del 23 ottobre 2009 la sezione seconda del TAR Lombardia, estensore Cattaneo, aderisce (finalmente) all'indirizzo inaugurato dalla
sentenza n. 717/2009 della sezione quarta del Consiglio di Stato in punto impugnabilità delle denunce di inizio attività tramite azione dichiarativa. Pur riconoscendo che la d.i.a. è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria, il TAR Lombardia dichiara di condividere la principale delle obiezioni volte alla tesi della non impugnabilità, ossia della irragionevole - ed incostituzionale - disparità di trattamento tra il terzo che si assuma leso da un permesso di costruire rispetto ad uno leso da una d.i.a..
L'alternativa che costringe il terzo - una volta decorso il termine per l'esercizio del potere inibitorio senza che la P.A. sia intervenuta - a chiedere all'amministrazione di porre in essere i provvedimenti di « autotutela » previsti, attivando, in caso di inerzia, il rimedio di cui all'art. 21-bis l. n. 1034 del 1971, limita fortemente gli ambiti di tutela.
Ciò premesso, in accordo con il principio statuito nella decisione del Consiglio di Stato, nulla é innovato in ordine al termine per l'impugnativa:
L'azione di accertamento è da ritenersi sottoposta al generale termine di decadenza di sessanta giorni previsto per l'azione di annullamento, pena una illogica diversificazione degli strumenti di tutela di cui dispongono i terzi, a seconda che siano lesi da un permesso di costruire o da una dichiarazione di inizio attività.
La decisione n. 4886/2009 del TAR Lombardia è scaricabile in formato pdf a questo indirizzo:
www.studiospallino.it/doc/tar_milano_4886_2009.pdf.