Impianti per energia da fonti rinnovabili e misure compensative non patrimoniali

Sono da considerarsi nulle ex art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative ed impossibilità dell’oggetto, le convenzioni che subordinano il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile al pagamento di corrispettivi, canoni, o altro emolumento, o peso economico, con l'eccezione delle misure compensative non meramente patrimoniali, purché compatibili con le necessità aziendali.

Con sentenza non recentissima ma di sicuro interesse, il TAR Puglia, Bari, ricostruisce il quadro dei limiti che la legislazione comunitaria e nazionale pone agli enti locali in sede di rilascio delle autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

La sentenza 21 marzo 2018 n. 737 TAR Puglia, Bari, sez. I, esclude, nel solco di una giurisprudenza consolidata (TAR Lombardia, 4 giugno 2018, n. 536; TAR Piemonte, sez. II, 12 giugno 2018 n. 733; TAR Puglia 15 novembre 2016, n. 1737) l'imposizione di forme generalizzate di compensazione patrimoniale per la semplice installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nulle ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative ed impossibilità dell’oggetto (art. 12, co. 6, d.lgs n. 387/2003, in combinato disposto a quella di cui all’art. 1, co. 5, legge n. 239/2004 s.m.i).

Al tempo stesso la sentenza conferma invece la legittimità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale non patrimoniali (in tal senso, T.A.R. Roma, sez. II-quater, 29 aprile 2013 n. 4275).

Nella fattispecie, si trattava di un protocollo aggiuntivo alla convenzione originaria, stipulato tra Regione Puglia, Comune di Ordona e la società Eurowind s.r.l. che prevede, all’art. 3, talune misure compensative non meramente patrimoniali (ossia che non consistono in elargizione di somme di
denaro), tra cui l’impegno a favorire l’imprenditoria pugliese, ad assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori, tra cui addetti ai lavori socialmente utili e di pubblica utilità, o disoccupati, o soggetti in lista di mobilità, anche portatori di invalidità, purché compatibile con le necessità aziendali dell’attività di produzione di energia eolica, in uno con l’obbligo della comunicazione delle unità lavorative impiegate nel tempo dell’esercizio dell’attività quale monitoraggio.

Trattandosi di prestazioni non di natura economica finalizzate a garantire tutela di interessi sensibili rispetto all'autorizzazione amministrativa in uno con il potenziamento dell'impiego di energie rinnovabili, il TAR ne ha sancito la legittimità, per quanto - almeno a quanto risulta allo scrivente - il protocollo aggiuntivo in questione non fosse oggetto di impugnativa.

La sentenza 21 marzo 2018 n. 737 TAR Puglia, Bari, sez. I, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca disponibile a questo indirizzo.
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