Intervento in autotutela: il termine di 18 mesi vale solo per i provvedimenti successivi al 28 agosto 2015.

Il TAR Lombardia consolida il proprio orientamento in ordine alla applicabilità del termine di 18 mesi quale limite all'intervento in autotutela, ritenuto applicabile solo ai provvedimenti di annullamento che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione, ossia al 28 agosto 2015.

Investito di un ricorso relativo all'"annullamento" - recte, sottolinea il TAR,  alla dichiarazione di privazione di effetti, non di annullamento - di una SCIA e di una DIA del 2011 in variante ad una SCIA originaria, il TAR Lombardia, Milano, puntualizza che i poteri di autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 non sono soggetti al termine di 18 mesi introdotto dalla legge n. 124
del 2015 in modifica dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, a mente del quale
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il  provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Un diverso approccio, argomenta il TAR Milano, altererebbe la ratio della norma nella sua applicazione nella dinamica intertemporale,
trasformando la stessa in un termine generale di definizione di tutti i provvedimenti di secondo grado, relativi ad atti già adottati prima della novella
onerando l'Amministrazione di una verifica
di tutti i provvedimenti già adottati da consumarsi entro un generale termine di 18 mesi onde non vedersi precludere la possibilità di successiva rimozione. 
In tal modo, però, per gli atti adottati prima della novella il termine di decorrenza dei 18 mesi non si fonderebbe più sulla data di emanazione del singolo atto ma, al contrario, sulla data di entrata in vigore della legge, pervenendo  al risultato di negare la ratio della previsione che, come detto, intende calibrare temporalmente l’atto di esercizio del potere sul provvedimento da rimuovere.

In conclusione: l’interpretazione corretta del testo dell'art. 21 nonies novellato è quella che
ancora le nuove disposizioni all’esercizio del potere su atti emanati dopo l’entrata in vigore della nuova  legge. Conclusione che, del resto, appare confermata dalla circostanza che il legislatore non ha voluto approntare una disciplina di diritto transitorio, l’unica che, in tale quadro, avrebbe potuto medio tempore derogare al rigido parametro temporale di riferimento ora previsto dall’ordinamento (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) [T.A.R. Lombardia, Milano, II, 15 luglio 2919, n. 1628; 21 gennaio 2019, n. 118; 3 ottobre 2018, n. 2200; si veda anche Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8]
La sentenza 20 agosto 2019 n. 1907 del TAR Lombardia, Milano, sez. II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca a questa pagina.

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