la ragione per cui la legge n. 241 del 1990 ha escluso dall'ambito di applicazione delle norme generali sull'accesso i procedimenti di pianificazione generale, compresi quelli in materia urbanistica, sta nel fatto che, trattandosi di procedimenti con destinatari non determinati e astrattamente illimitati, finalizzati ad incidere su intere collettività, per essi non può ammettersi un diritto di estrazione di copia che rischierebbe, attesa la potenziale moltitudine di richiedenti, di vanificare il correlato e paritario principio costituzionale di buon andamento, nei suoi contenuti precettivi dell’azione amministrativa di economicità, celerità ed efficacia.C'è da chiedersi, considerando la mole di documentazione che compone un PGT, come sia anche solo possibile svolgere delle osservazioni se non è ammessa la copia e, soprattutto, se non debba considerarsi leso il diritto alla difesa considerata l'impossibilità di impugnare senza avere copia dei documenti. Per inciso, il Codice della P.A. digitale non prevede, all'articolo 54, che i siti internet delle pubbliche amministrazioni contengano le delibere di giunta e/o consiglio. Forse è il caso che qualcuno pensi ad un progetto di legge in tal senso.
La decisione del Consiglio di Stato è disponibile su Altalex a questo indirizzo: