Impianti per TLC-RadioTV: l’Antitrust interviene sulla L.R. Lomb. n. 11/2001

Con nota n. AS919, datata 28 febbraio 2012, pubblicato sul Bollettino n.9 del 19 marzo 2012, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso al Presidente della Regione Lombardia alcune osservazioni in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza e del mercato provocati dall’art. 7 della Legge della Regione Lombardia n. 11 del 2001 recante “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”.

Il nuovo Segretario Generale dell'Autorità Roberto Chieppa, già noto Consigliere di Stato anche per materie inerenti le telecomunicazioni, ha osservato, come, in materia di installazione o modifica di impianti radioelettrici, a fronte di una disciplina di matrice statale in tema di procedimento autorizzatorio, il potere delle Regioni di normare debba avvenire nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dallo Stato. In tal senso, come disciplinato e noto, in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le Regioni possono, esercitare la propria competenza solo nel rispetto delle scelte strategiche di tutela ambientale e della salute, effettuate a livello statale tramite la Legge quadro n. 36 del 2001 che ne individua i principi fondamentali.

L'Autorità ha inoltre sottolineato come l’art. 93 del Codice delle comunicazioni (D.Lgs. n. 259 del 2003), vietando alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni l’imposizione di oneri o canoni, che non siano stabiliti per legge, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, sancisca il principio del trattamento uguale, uniforme e non discriminatorio per tutti gli Operatori, al fine di creare un unico quadro normativo europeo per le infrastrutture delle comunicazioni elettroniche. La L.R. Lombardia n. 11 del 2001, in deroga alla riserva di legge statale in materia di oneri per l’installazione di impianti di telecomunicazione o radiodiffusione di cui all’art. 93 del Codice delle comunicazionini, pone invece a capo degli Operatori di comunicazioni gli oneri dell’attività istruttoria svolta dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA) per la verifica del rispetto dei limiti alle emissioni elettromagnetiche fissate dalla L. n.36 del 2001. La citata Legge Regionale risulta pertanto in contrasto con un principio fondamentale alla base dell’ordinamento delle comunicazioni elettroniche, la cui finalità è, da sempre, anche la tutela della concorrenza, intesa come divieto di discriminazione degli Operatori nell’ottica di creare un mercato europeo unico delle infrastrutture di rete.

Va inoltre evidenziato che, il richiamato principio di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e ss.mm.ii, è stato posto a fondamento della pronuncia n. 272 del 2010 della Corte Costituzionale per sancire l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della L.R. 6 aprile 2000, n. 54 della Regione Toscana, che, prevedendo oneri pecuniari a carico di soggetti operanti nel proprio territorio, determinavano ingiustificate discriminazioni rispetto ad Operatori attivi in altre Regioni in cui tali oneri non sono previsti.

La nota n. AS919 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato diretta al Presidente della Regione Lombardia e la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/ del 2010, sanciscono dunque principi fondamentali diretti a garantire, e non ostacolare, sia l'ingresso di nuovi soggetti/Operatori nei mercati interessati, che ad evitare ingiustificate discriminazioni.

In tal senso si auspica, pertanto, che non solo l’Amministrazione Regionale della Lombardia voglia adeguare le proprie disposizioni normative, ma che questo avvenga anche da parte di altre Regioni che pure abbiano adottato disposizioni simili.
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