Con sentenza n. 2737 del 23 febbraio 2012 la Sezione II della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un promissario acquirente di un terreno che ha chiesto la risoluzione del contratto di compravendita per avergli il venditore taciuto la circostanza che tale terreno fosse gravato da vincolo. Gli Ermellini hanno fondato la motivazione del rigetto sulla circostanza che, essendo la previsione di vincolo contenuta nel piano regolatore vigente, l'acquirente avrebbe potuto conoscerla.
Secondo la Corte è infatti necessario distinguere a seconda che la prescrizione di vincolo sia prevista in atti di ordine generale aventi contenuto normativo ovvero di carattere speciale.
Nel primo caso, le prescrizioni inserite in leggi, atti aventi forza di legge e - come nel caso di specie - piani regolatori, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, sono assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari, tale per cui i vincoli ivi previsti non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile ai sensi dell'art. 1489 c.c., nè sono invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto.
Solo qualora il vincolo risulti imposto in forza di uno specifico provvedimento amministrativo a carattere particolare, la conoscenza può essere presunta in capo al proprietario del bene, che, quale soggetto interessato, può venirne a conoscenza con l'ordinaria diligenza, ma non anche da parte del compratore, il quale ben potrebbe far valere nei confronti del venditore l'obbligo di garanzia derivante dall'art. 1489 c.c.
La sentenza n. 2737/2012 della Corte di Cassazione è disponibile in formato pdf all'indirizzo www.studiospallino.it/doc/cass_2737_2012.pdf