Notifica a mezzo PEC a pubblica amministrazione non iscritta al registro D.L. 179/2012

In difetto di iscrizione dell'indirizzo pec al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia, la notificazione del ricorso deve essere eseguita solo con le modalità cartacee.


Con sentenza n. 1842 del 13 luglio 2017 il T.A.R. Palermo consolida l'indirizzo secondo cui  ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica, non è possibile utilizzare un qualsiasi indirizzo p.e.c. della p.a., pur ricavabile dall'elenco disponibile nel sito iPA  piuttosto che dal sito dell'amministrazione stessa.

E' invece necessario utilizzare l'indirizzo pec presente nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ex art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012, richiamato dall’art. 14 del D.M. 16 febbraio 2016 n. 40, accessibile con autenticazione cd. ^forte^ (smart card) dal portale Servizi Online Ufficiali giudiziari (https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).

Il c.d. Registro IPA, nel quale sono inseriti tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni, non è infatti più tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale.

E' impossibile non sottolineare che nel momento in cui è chiesto a tutti gli operatori del del diritto uno sforzo importante in termini di adeguamento alle nuove tecnologie, come recepite tanto dal Codice dell'Amministrazione Digitale che dal Codice del Processo Amministrativo, a luglio del 2017 la maggioranza delle pubbliche amministrazioni non è iscritta all'elenco.

C'è da chiedersi a cosa serva il sito iPA, per quale motivo la circostanza non sia indicata in home page e per quale motivo lo Stato non sanzioni le amministrazioni inadempienti attraverso la sospensione dei trasferimenti sino alla avvenuta iscrizione.

Ovviamente, sarebbe facilissimo modificare la normativa vigente introducendo l'elenco iPA tra quelli utilizzabili: soluzione evidentemente ritenuta semplicistica per la tradizione giuridica del diritto italiano.

La sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sezione Terza, n. 1842 del 13 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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