TAR Lombardia: principi generali in tema di ampliamenti di attività produttive in variante al PRUG

Presupposto per la convocazione della conferenza di servizi volta all'approvazione di una variante urbanistica ex art. 5 del d.P.R. n. 447 del 1998 [link a Bosetti & Gatti] è la verifica, da parte del responsabile del procedimento, dell'assenza o dell'insufficienza di aree già destinate agli insediamenti produttivi nel p.r.g. in vigore. La disposizione in questione, infatti, prevede che allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico "non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato", il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi per l'esame della domanda.

Opere abusive realizzate su fondo altrui: quando é legittima la sanzione indirizzata al proprietario incolpevole

Quali iniziative deve porre in atto il proprietario che intenda sottrarsi all'ordine di demolizione di opere abusivamente realizzate sul suo fondo da terzi in assenza di titolo autorizzativo e in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico generale? Lo spiega la sentenza n. 278 depositata il 25 marzo 2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), che affronta il caso di opere di manutenzione straordinaria consistenti in recinzioni metalliche con annessi cancelli pedonali e una piccola pavimentazione, realizzati sulla proprietà di un soggetto incolpevole e sanzionate dall'A.C. ex art.22 e 37 D.P.R. 380/2001.

Pregiudiziale amministrativa e concorso colposo del creditore verso la P.A.

Con sentenza n. 3 depositata in cancelleria il 23 marzo 2011, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha messo un punto fermo all'annosa questione della pregiudiziale ammininistrativa, ossia la necessità di impugnare ed ottenere l’annullamento dell’atto amministrativo prima di poter conseguire il risarcimento del danno da quel medesimo atto.

Strade in zona agricola: serve il collegamento con la conduzione del fondo

Riformando Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 485 del 3 maggio 2004, il Consiglio di Stato, sezione  IV, con sentenza 1 aprile 2011, n. 2041, ha escluso la possibilità della realizzazione di una strada carrabile in zona E2 (agricola di salvaguardia) al servizio di un immobile a destinazione residenziale in zona B2, in quanto in violazione della normativa regionale di riferimento (nella specie, legge regionale della Lombardia n. 63 del 7 giugno 1980).

Se infatti é vero, afferma il Consiglio di Stato, che secondo il più diffuso orientamento giurisprudenziale, “non può riconoscersi incompatibilità [...] fra la destinazione a zona agricola contenuta in uno strumento urbanistico e la costruzione di una strada che l’attraversi, qualora la destinazione specifica non sia alterata e turbata", é vero altresì che il criterio generale, di carattere interpretativo, "non può trovare applicazione ove questo venga a scontrarsi con espresse previsioni normative in senso opposto".

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