Recupero dei sottotetti e distanze dai confini

La Corte d'Appello di Milano, confermando il Tribunale di Lecco, afferma che il recupero dei sottotetti effettuati ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 è soggetto al rispetto della distanza dai confini nella misura prevista dal Piano di Governo di Territorio, nonostante la legge regionale disponga che detti interventi siano ammessi "in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati".

Il commento alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2952 del 23 agosto 2018, è disponibile su #PA all'indirizzo https://www.dirittopa.it/it/interventi/edilizia/recupero-sottotetti-e-distanze-dai-confini/.

Fonti rinnovabili e pianificazione territoriale

Con sentenza 6 giugno 2019, n. 819, il T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, statuisce che è legittimo individuare aree sottratte, per ragioni paesaggistiche, all’insediamento di impianti eolici e che la saturazione dei luoghi, ossia il fatto che questi siano interessati da molteplici infrastrutture di vario tipo, non è un motivo valido per paralizzare l’operatività delle ragioni sottese al vincolo paesaggistico.

Decisione e commento sono disponibili sul sito della Rivista Giuridica dell'Ambiente (RGA Online)

Autore: Lorenzo Spallino
Link: Fonti rinnovabili e pianificazione territoriale: legittimo individuare aree sottratte, per ragioni paesaggistiche, all’insediamento di impianti eolici

Regione Lombardia: la consulenza preistruttoria secondo la legge di semplificazione 21/2019

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, supplemento n. 50 di venerdì 13 dicembre 2019, la Legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 "Seconda legge di semplificazione 2019".

L'art. 7 modifica l’articolo 32 della l.r. 12/2005, aggiungendo - dopo il comma 3 - il comma 3 bis secondo cui:
«3 bis. Ferme restando la previsione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, per gli edifici funzionali ad attività economiche, le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), per le pratiche edilizie relative a edifici anche non funzionali ad attività economiche il proprietario di un immobile o chi ne abbia titolo può richiedere allo sportello unico per l’edilizia indicazioni e chiarimenti preliminari all’eventuale presentazione formale di istanze, segnalazioni o comunicazioni riguardo, in particolare, alla conformità delle stesse con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa igienico-sanitaria e con la restante normativa applicabile. Lo sportello fornisce le indicazioni e i chiarimenti all’interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, coinvolgendo, se del caso, le altre amministrazioni competenti. Le indicazioni e i chiarimenti resi non incidono, in ogni caso, sull’istruttoria successiva alla eventuale presentazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione né sulla conclusione del procedimento amministrativo correlato. La consulenza preistruttoria di cui al presente comma è resa gratuitamente, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.».
Link: legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 "Seconda legge di semplificazione 2019".

Nuova disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale in Lombardia

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, supplemento n. 49 di martedì 3 dicembre 2019, la legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse  regionale".

La legge:

  • disciplina gli strumenti della programmazione negoziata finalizzati alla realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel Programma regionale di sviluppo, nel Documento di economia e finanza regionale e negli  altri piani e programmi regionali di settore, la cui attuazione richiede l’azione integrata e coordinata della Regione e di uno o  più enti locali o, comunque, di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici o anche organismi di diritto pubblico (art. 1);
  • definisce strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale: a) l’accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST); b) l’accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST); c) l’accordo di programma, di seguito (AdP); d) l’accordo locale semplificato (ALS), oltre ai patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani  ai quali la Regione aderisce secondo le modalità e le condizioni  definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3,  della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40.

La novella sostituisce integralmente la precedente legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione  negoziata regionale).

Link: legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse  regionale".

Legge Regione Lombardia sulla rigenerazione urbana: il testo definitivo approvato dal consiglio regionale (LR n. 18/2019)

Nella seduta del 12 novembre 2019 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali".

L’Aula ha approvato diversi emendamenti che recepiscono alcune delle sollecitazioni avanzate anche dai gruppi di minoranza e che, pur mantenendo in essere la centralità della Regione e confermando sostanzialmente le norme già approvate in Commissione Territorio, consentono maggiori margini di intervento ai Comuni.

La legge è in attesa della pubblicazione sul bollettino regionale.

A questo link il testo definitivo, come approvato dall'aula.

Il testo definitivo della Legge Regionale 26 novembre 2019 , n. 18 Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali  (BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019) è disponibile sul portale regionale a questo link.


Permesso di costruire, silenzio assenso e autorizzazione paesistica

Con sentenza 16 ottobre 2019, n. 2171, il TAR Milano fissa il principio secondo cui il permesso di costruire su’un area soggetta a vincolo paesistico che è anche sito di interesse comunitario (SIC) può costituirsi mediante silenzio-assenso.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano presentato domanda di permesso di costruire, previa acquisizione dell’autorizzazione paesistica dall’Amministrazione Comunale la quale conteneva anche la presa d’atto dell’autorizzazione da parte della Comunità Montana ente gestore del SIC.

Il TAR chiarisce che, in questo caso, per la valutazione paesistica è sufficiente l’autorizzazione acquisita dal Comune, potendosi dunque escludere l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 14 della l. 241/1990 sulla conferenza dei servizi che impone la conclusione dell’iter procedimentale necessariamente con provvedimento espresso

nella fattispecie specifica la mancanza della necessità di altri pareri ed autorizzazioni di altri enti giustifica l’applicazione della normativa in materia di silenzio assenso.

Altresì, una volta che l’Amministrazione abbia preso conoscenza della formazione del silenzio assenso, con la pubblicazione sull’albo comunale della dichiarazione dei ricorrenti in merito all’avvenuta formazione del permesso di costruire, tale pubblicazione soddisfa la disposizione di cui all’art. 20, co. 6, DPR 380/2001:

deve infatti ritenersi che tale pubblicazione sia stata effettuata per assegnare ad essa il significato di presa d’atto della formazione del titolo edilizio.

Ciò comporta che l’Amministrazione se vuole incidere sull’efficacia del titolo edilizio formatosi tacitamente può farlo solo attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell’art 20, co. 3, l. 241/1990.

La sentenza 16 ottobre 2019, n. 2171 del TAR Lombardia, Milano, sez. II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca a questo indirizzo

Guida "Permessi Edilizi", Il Sole 24 Ore

E' in edicola la Guida 2019 ai Permessi Edilizi de Il Sole 24 Ore a cura di Cristina Colombo e Roberto Ragozzino.

All'interno il capitolo "Sanatorie edilizie e sanatorie paesaggistiche", dedicato all'accertamento di conformità e alla compatibilità paesaggistica, nonché ai rapporti tra le due procedure.

Il contributo è firmato da Lorenzo Spallino e Fabrizio Donegani.

Consumo di suolo: poteri regionali e attribuzioni degli enti locali

E' disponibile sul sito della Rivista Giuridica dell'Ambiente (RGA Online), il commento alla sentenza della Corte Costituzionale 16 luglio 2019, n. 179, con cui la Corte Costituzionale ha fissato alcuni principi di rilevanza nazionale in punto rapporti tra poteri delle Regioni e attribuzioni degli enti locali, definitivamente acclarando che la funzione di pianificazione comunale resta assegnata al livello dell’ente più vicino al cittadino.

Il che non significa che le Regioni non possano disciplinarla o conformarla sulla scorta di esigenze generali, ma confligge con il principio costituzionale di sussidiarietà verticale comprimerla o paralizzarla come nel caso della disposizione contenuta nel testo originario dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale della Lombardia n. 31 del 2014, nella parte in cui non consentiva ai Comuni di apportare varianti in riduzione delle previsioni e dei programmi edificatori dello strumento urbanistico vigente.

Autore: Lorenzo Spallino
Link: Consumo di suolo: poteri regionali e attribuzioni degli enti locali

Impianti per energia da fonti rinnovabili e misure compensative non patrimoniali

Sono da considerarsi nulle ex art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative ed impossibilità dell’oggetto, le convenzioni che subordinano il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile al pagamento di corrispettivi, canoni, o altro emolumento, o peso economico, con l'eccezione delle misure compensative non meramente patrimoniali, purché compatibili con le necessità aziendali.

Con sentenza non recentissima ma di sicuro interesse, il TAR Puglia, Bari, ricostruisce il quadro dei limiti che la legislazione comunitaria e nazionale pone agli enti locali in sede di rilascio delle autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

La sentenza 21 marzo 2018 n. 737 TAR Puglia, Bari, sez. I, esclude, nel solco di una giurisprudenza consolidata (TAR Lombardia, 4 giugno 2018, n. 536; TAR Piemonte, sez. II, 12 giugno 2018 n. 733; TAR Puglia 15 novembre 2016, n. 1737) l'imposizione di forme generalizzate di compensazione patrimoniale per la semplice installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nulle ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative ed impossibilità dell’oggetto (art. 12, co. 6, d.lgs n. 387/2003, in combinato disposto a quella di cui all’art. 1, co. 5, legge n. 239/2004 s.m.i).

Al tempo stesso la sentenza conferma invece la legittimità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale non patrimoniali (in tal senso, T.A.R. Roma, sez. II-quater, 29 aprile 2013 n. 4275).

Nella fattispecie, si trattava di un protocollo aggiuntivo alla convenzione originaria, stipulato tra Regione Puglia, Comune di Ordona e la società Eurowind s.r.l. che prevede, all’art. 3, talune misure compensative non meramente patrimoniali (ossia che non consistono in elargizione di somme di
denaro), tra cui l’impegno a favorire l’imprenditoria pugliese, ad assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori, tra cui addetti ai lavori socialmente utili e di pubblica utilità, o disoccupati, o soggetti in lista di mobilità, anche portatori di invalidità, purché compatibile con le necessità aziendali dell’attività di produzione di energia eolica, in uno con l’obbligo della comunicazione delle unità lavorative impiegate nel tempo dell’esercizio dell’attività quale monitoraggio.

Trattandosi di prestazioni non di natura economica finalizzate a garantire tutela di interessi sensibili rispetto all'autorizzazione amministrativa in uno con il potenziamento dell'impiego di energie rinnovabili, il TAR ne ha sancito la legittimità, per quanto - almeno a quanto risulta allo scrivente - il protocollo aggiuntivo in questione non fosse oggetto di impugnativa.

La sentenza 21 marzo 2018 n. 737 TAR Puglia, Bari, sez. I, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca disponibile a questo indirizzo.

Intervento in autotutela: il termine di 18 mesi vale solo per i provvedimenti successivi al 28 agosto 2015.

Il TAR Lombardia consolida il proprio orientamento in ordine alla applicabilità del termine di 18 mesi quale limite all'intervento in autotutela, ritenuto applicabile solo ai provvedimenti di annullamento che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione, ossia al 28 agosto 2015.

Investito di un ricorso relativo all'"annullamento" - recte, sottolinea il TAR,  alla dichiarazione di privazione di effetti, non di annullamento - di una SCIA e di una DIA del 2011 in variante ad una SCIA originaria, il TAR Lombardia, Milano, puntualizza che i poteri di autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 non sono soggetti al termine di 18 mesi introdotto dalla legge n. 124
del 2015 in modifica dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, a mente del quale
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il  provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Un diverso approccio, argomenta il TAR Milano, altererebbe la ratio della norma nella sua applicazione nella dinamica intertemporale,
trasformando la stessa in un termine generale di definizione di tutti i provvedimenti di secondo grado, relativi ad atti già adottati prima della novella
onerando l'Amministrazione di una verifica
di tutti i provvedimenti già adottati da consumarsi entro un generale termine di 18 mesi onde non vedersi precludere la possibilità di successiva rimozione. 
In tal modo, però, per gli atti adottati prima della novella il termine di decorrenza dei 18 mesi non si fonderebbe più sulla data di emanazione del singolo atto ma, al contrario, sulla data di entrata in vigore della legge, pervenendo  al risultato di negare la ratio della previsione che, come detto, intende calibrare temporalmente l’atto di esercizio del potere sul provvedimento da rimuovere.

In conclusione: l’interpretazione corretta del testo dell'art. 21 nonies novellato è quella che
ancora le nuove disposizioni all’esercizio del potere su atti emanati dopo l’entrata in vigore della nuova  legge. Conclusione che, del resto, appare confermata dalla circostanza che il legislatore non ha voluto approntare una disciplina di diritto transitorio, l’unica che, in tale quadro, avrebbe potuto medio tempore derogare al rigido parametro temporale di riferimento ora previsto dall’ordinamento (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) [T.A.R. Lombardia, Milano, II, 15 luglio 2919, n. 1628; 21 gennaio 2019, n. 118; 3 ottobre 2018, n. 2200; si veda anche Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8]
La sentenza 20 agosto 2019 n. 1907 del TAR Lombardia, Milano, sez. II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca a questa pagina.

21/22 settembre 2019: Giardini Segreti

Nel luglio del 2018 ospitammo l'associazione Jubilantes per una visita, guidata da Emilio Trabella, ai giardini pensili sulle mura del centro storico di Como.
Il grande successo dell'iniziativa ha suggerito l'organizzazione dell'evento in forma più strutturata ed ampliata per i giorni 21 e 22 settembre 2019.
Il sito ufficiale del Festival Bellezze Interiori - I giardini segreti di Como è a questo indirizzo, dove è possibile acquistare i biglietti: www.bellezzeinteriori.it.

Chiusura estiva

Lo studio rimarrà chiuso da giovedì 8 agosto e riaprirà giovedì 29 agosto.
A tutti i nostri auguri per un sereno periodo feriale.

Piani di lottizzazione: efficacia superiore a 10 anni per le pattuizioni tra privati

Con sentenza n. 1200/2019 il Consiglio di Stato specifica che la convenzione di lottizzazione può avere una efficacia vincolante superiore a 10 anni nella parte in cui contiene pattuizioni tra soggetti privati.

Esprimendosi in una fattispecie relativa a contestazioni tra privati in un Piano attuativo (incremento di altezza per effetto di recuperi di sottotetti) scaduto, il Consiglio di Stato precisa che - fermo restando il potere dell’Amministrazione di disporre diversamente nel PGT su aspetti edilizio-urbanistico - poichè la convenzione di lottizzazione è (anche) espressione dell’esercizio di autonomia contrattuale dei privati, questa è vincolante per le parti anche dopo la scadenza della stessa in quanto:

  • si tratta di auto-limitazioni all’attività costruttiva, rispondenti a interessi privati sui quali l’ordinamento può esercitare soltanto un giudizio di meritevolezza dell’interesse perseguito;
  • non si tratta unicamente di limitazioni imposte dall’Amministrazione [ma] quel particolare assetto previsto dalla convenzione è il frutto anche di una ponderazione di diritti e facoltà dei privati.

Il Consiglio di Stato chiarisce poi che le contestazioni in merito all'esecuzione del piano di lottizzazione che possono sorgere tra privati sono da far valere in sede civilistica e
non sono rimediabili mediante l’approvazione di uno strumento (pubblicistico) di governo del territorio, che ha per l’appunto una funzione di pianificazione e di programmazione, e non già di sistemazione giuridica (postuma) di difformità che sono il frutto di inadempienze non rispetto a previsioni pubblicistiche, ma rispetto a obblighi convenzionali, di auto-limitazione costruttiva.
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2019, n. 1200, è disponibile sul sito della  Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Recinzione del fondo: è possibile vietarne la costruzione solo in presenza di preminenti interessi pubblici

Con sentenza 12 luglio 2019 n. 175, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme che vietano ogni forma di recinzione del fondo in zone agricole, poiché in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (ex art. 117, co. 2 lett. l), Cost.).

Con ordinanza dell’8 ottobre 2018, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2019, il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni.
Nelle  zone agricole è esclusa ogni forma di recinzione  dei terreni o interruzione di strade di uso pubblico se non espressamente previste dalla legislazione  di settore o per motivi di sicurezza, nonché a  protezione di attrezzature o impianti per animali.
La rimessione ha origine dalla richiesta di annullamento dell’ordinanza del Comune di Orvieto, che ha disposto la demolizione di una recinzione elettrificata realizzata a difesa dalla fauna selvatica in violazione dell’art. 89, comma 2, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, normativa che il giudice a quo assume
non consenta la realizzazione di recinzioni come quella installata dalla società ricorrente, che non si configura come opera temporanea, si estende per circa tre chilometri ed è formata in modo tale da permettere «il normale passaggio di animali di piccole e medie dimensioni, fatta eccezione per gli ungulati»
nonostante tale attività
sia riconducibile alle manifestazioni del diritto di proprietà.
La giurisprudenza amministrativa, già da molto tempo, ritiene pacifico che limitare la facoltà di apporre una recinzione al proprio fondo può avvenire per tramite delle norme urbanistiche soltanto in funzione di prioritari interessi pubblici (TAR Lombardia, sede di Brescia, I., 4 marzo 2015 n. 362; TAR Piemonte, II, 10 maggio 2012, n. 532).

La facoltà di chiudere il proprio fondo rientra nella manifestazione del diritto di proprietà ed è strumentale all’esercizio dello ius excludendi alios, il quale permette di conferire l’assetto più opportuno alle singole proprietà, pur sempre tenendo in considerazione le caratteristiche del manufatto e il suo impatto sul territorio (Cons. Stato, III, 4 luglio 2014, n. 3408; Cons. Stato, VI, 12 giugno 2019, n. 3932).

Partendo da questa consolidata giurisprudenza amministrativa, la Corte costituzionale giunge ad affermare che si possano sì vietare, in via generale, la costruzione di recinzioni del fondo in zone agricole, ma esclusivamente in presenza di superiori interessi pubblici.

Nello specifico, afferma la Corte:
nel vietare le recinzioni dei terreni agricoli che non siano espressamente previste dalla legislazione di settore o giustificate da motivi di sicurezza, il legislatore umbro ha travalicato i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio, che riconosce la potestà regionale di dettare prescrizioni di dettaglio sugli interessi legati all’uso del territorio, in conformità con i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale
escludendo in via generale una facoltà che il codice civile considera, per contro, parte integrante del diritto di proprietà.

Da qui la violazione della competenza esclusiva statale sancita dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La sentenza 12 luglio 2019 n. 175 della Corte costituzionale è disponibile a questo indirizzo.

Distanze tra edifici: qualcosa può cambiare.

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019  la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

L’art. 5 della legge di conversione del dl n. 32/2019, prevede che l’articolo 2-bis del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) veda aggiunti i commi 1bis e 1ter dopo il comma 1.

Il nuovo articolo 2bis del TU dell'Edilizia (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) è quindi così riscritto:
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.
L’art. 5 della legge di conversione del dl n. 32/2019, prevede altresì:
"che le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9", 
ossia alle zone C, per le quali è
"prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12".
Nella seduta del 17 giugno 2019 la Giunta regionale della Lombardia ha approvato una proposta di progetto di legge per la rigenerazione urbana e territoriale e il recupero del patrimonio edilizio.

La proposta, intitolata “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonche’ per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”, prevede all'art. 4, comma 1, lettera j), che all’articolo 103, comma 1 bis, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“e in ambiti oggetto di pianificazione unitaria con previsioni planivolumetriche comunque autorizzata.”,
al fine di prevedere  "l’estensione della possibilità di deroga alle distanze di cui al DM1444/68 a tutti gli ambiti oggetto di pianificazione unitaria con previsioni planivolumetriche (ad esempio i permessi di costruire convenzionati) e non solo ai piani attuativi" (cit. relazione).

Il che a significare che il nuovo testo dell'art. 103 (Disapplicazione di norme statali) della legge regionale n. 12/2005 potrebbe essere così riscritto:
1. [omissis]
1-bis. Ai fini dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a dieci metri, derogabile all’interno di piani attuativi e in ambiti oggetto di pianificazione unitaria con previsioni planivolumetriche comunque autorizzata.
1-ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione la distanza minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1 bis, è derogabile per lo stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.

La nuova stagione dei contratti pubblici tra incertezze e responsabilità (Mimesis, 2019)


Al termine del ciclo organizzato dall'Università dell'Insubria nel 2018, esce per i tipi di Mimesis il volume che raccoglie i saggi dei relatori.

"Il testo approfondisce l'intero ciclo di vita dei contratti, compreso tra l'iniziale fase ideativa e quella terminale dell'esecuzione rilevando, in ogni fase, le criticità che inibiscono, in seno agli apparati pubblici, l'esercizio intraprendente del potere di scelta. Il lavoro si rivolge, pertanto, sia a coloro che vogliono conoscere le innovazioni legislative succedutesi in materia di contratti pubblici, sia a coloro che intendono approcciarsi a questo ambito con sguardo attento alle ragioni dell'inquietudine e delle remore degli operatori pubblici".

Chi scrive ha curato il saggio intitolato "Potere conformativo e giustiziabilità degli atti di ANAC".

Editore: Mimesis 
A cura di: M. Cafagno, C. Leone, M. Barbera 
Data di Pubblicazione: giugno 2019 
EAN: 9788857558042
ISBN: 8857558045 
Pagine: 508


INDICE

LA NUOVA STAGIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI TRA INCERTEZZE E RESPONSABILITÀ: INTRODUZIONE ALLA RIFLESSIONE
Maurizio Cafagno

ELEMENTI PER UN NUOVO INQUADRAMENTO
CONCESSIONI DI LAVORI E DI SERVIZI. DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE
ALLA PARTE TERZA DEL D. LGS. N.50/2016
Guido Greco

ESECUZIONE DEL CONTRATTO PUBBLICO E DEBOLEZZA DEL MODELLO BIFASICO
Aldo Travi

LE NUOVE CATEGORIE DI NORME DEBOLI: LINEE GUIDA, LINEE DI INDIRIZZO E
LINEE GUIDA DI INDIRIZZO
Vittorio Italia

OPZIONI PROCEDIMENTALI TRA RAGIONI DELL’EFFICIENZA E ISTINTI DI
SOPRAVVIVENZA
Maurizio Cafagno

IL TERMINE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO TRA POTERI DELLA P.A. E TUTELA CONTRO IL SILENZIO
Marco Sica

IL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ ED I SUOI TEMPERAMENTI: LE CLAUSOLE SOCIALI
E LA TUTELA DELL’AMBIENTE
Carmela Leone

ALCUNI PROFILI PROBLEMATICI DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
IN MATERIA DI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICO
Matteo Barbera

QUESTIONI IN TEMA DI FORMAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO. LA PROGRAMMAZIONE TRA CODICE DEI CONTRATTI E TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI
Francesco Tramontana

LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Matteo Accardi

LA PUBBLICITÀ NEL CODICE DEI CONTRATTI
Mario Viviani

L’ESCLUSIONE DELLE IMPRESE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA:
GARANZIE PROCEDURALI E DEFICIT DI EFFETTIVITÀ DELLA NORMA
Emanuele Boscolo

ELEMENTI NUOVI DI FLESSIBILITÀ NELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Stefano D’Ancona

I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Gianfrancesco Fidone, Francesco Mataluni

L’AFFIDAMENTO DIRETTO
Leonardo Salvemini

ESECUZIONE: FISIOLOGIA E SUBAFFIDAMENTI
Giangiacomo Ruggeri

LE MODIFICHE OGGETTIVE DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Annalaura Giannelli

L’ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL
CONTRATTO: LA SPECIALITÀ ERETTA A SISTEMA
Gianluca Cavalieri

TUTELE ED ENFORCEMENT. QUESTIONI DI RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Emanuele Boscolo, Silvia Torraca

L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
E LA TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO
Lidia Consonni

L’ISTITUTO DELLO STAND STILL NELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI
Davide Galimberti

CONTRATTI PUBBLICI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNO ERARIALE:
LA INSINDACABILITÀ, NEL MERITO, DELLE SCELTE DISCREZIONALI
Gabriele Bottino

DISCREZIONALITÀ TECNICA E PREVEDIBILITÀ DEL RISCHIO PENALE DEL PUBBLICO FUNZIONARIO
Chiara Perini

I VARIEGATI POTERI DI ANAC TRA PREROGATIVE DELLE AMMINISTRAZIONI INDIPENDENTI E COMPITI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA
Vincenzo Latorraca

LA FUNZIONE ORIENTATRICE DI ANAC TRA VINCOLI E ISTRUZIONI
Mariano Fazio

POTERE CONFORMATIVO E GIUSTIZIABILITÀ DEGLI ATTI DI ANAC
Lorenzo Spallino

IL RUOLO E POTERI DI ANAC ALLA LUCE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI:
RIFLESSI IN AMBITO PENALE
Pasquale Addesso

21/22 giugno 2019: grazie a tutti.


Venerdì 21 giugno con Diego Minonzio, direttore de La Provincia, Luigi Cavadini, critico d'arte, e Enzo Pifferi, fotografo, abbiamo presentato alla stampa l'archivio Antonio Spallino.

Nel pomeriggio di venerdì e nella mattinata di sabato abbiamo aperto lo studio al pubblico per una piccola mostra fotografica. Particolarmente gradito è stato il video che abbiamo montato con circa 150 immagini di papà.

Grazie davvero a tutti quelli che ci hanno fatto visita: è stato bello vedervi, davvero.

Trovate la rassegna stampa nella pagina dedicata all'archivio:

21/22 giugno 2019: mostra fotografica e presentazione archivio Antonio Spallino


Dopo un anno di lavoro, nella mattinata di venerdì 21 giugno 2019 presenteremo alla stampa l'archivio dell'avv. Antonio Spallino.

Contenendo l'archivio anche numerose immagini, con Enzo Pifferi abbiamo colto l'occasione per organizzare una mostra fotografica che ne ripercorre il sentiero di vita.

Sospenderemo quindi l'attività professionale e apriremo lo studio al pubblico:

  • dalle ore 15:00 fino alle 18:30 di venerdì 21 giugno
  • dalle 10:00 alle 12:30 di sabato 22 giugno.

Vi aspettiamo.

Link pagina: http://www.studiospallino.it/eventi.htm

TAR Lombardia: il diniego alla domanda di autorizzazione paesaggistica non può essere motivato con riferimento agli errori del passato

Se è vero che una situazione paesaggistica compromessa o seriamente incisa non giustifica ulteriori interventi dannosi per l’ambiente, è altrettanto vero che anche in presenza di un’edificazione diffusa un eventuale diniego paesaggistico deve illustrare "in modo esauriente i connotati dei luoghi e motivare una decisione sfavorevole".

Richiamando l'orientamento della stessa Sezione (TAR Lombardia, Brescia, 8/6/2018 n. 552, che a sua volta ha evocato il precedente 9/2/2016 n. 228), il TAR Brescia ha affermato che:
gli errori edificatori del passato non possono essere bilanciati mediante una sorta di compensazione intertemporale, bloccando tutte le innovazioni dello stato dei luoghi. Parimenti, non è possibile presumere che qualsiasi edificazione abbia un impatto negativo sul territorio, come se l’esistente trattenesse valori paesistici che sarebbero irrimediabilmente perduti per il solo fatto che vengano realizzate nuove opere. Ogni nuovo progetto deve invece essere valutato in concreto per stabilirne la compatibilità con il vincolo paesistico, utilizzando la prospettiva ideale di un osservatore che descrive uno scenario dove sono percepibili molti elementi connessi tra loro in modo coerente [...]. 
L’autorità che effettua la valutazione paesistica è infatti tenuta in primo luogo a graduare il proprio giudizio attraverso prescrizioni limitative o mitigative, stabilendo se, con differenti modalità costruttive o con una diversa scelta di materiali e colori, ovvero con schermature vegetali o interventi di ingegneria naturalistica, sia possibile diluire e confondere il significato delle nuove opere nella visione d’insieme. Un giudizio completamente negativo può essere espresso solo dopo aver scartato le ipotesi intermedie.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, 14 maggio 2019, n. 468, è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.

Sicurezza statica degli edifici: è di competenza esclusiva dello Stato.

La Corte di Cassazione richiamando l'articolo 117, comma secondo, Cost., ha confermato che rientra nella competenza esclusiva dello Stato la disciplina edilizia antisismica e quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato che attiene la sicurezza statica degli edifici: la legislazione regionale resta invece applicabile con riferimento alla sola disciplina urbanistica.

L’esame delle Corte di Cassazione prende spunto dal ricorso avverso la sentenza del 18/10/2017 della Corte di appello di Messina ed in particolare dal terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge (art. 20 L.R. Sicilia n. 4/03 e 32, comma 2, d.P.R. n. 380/2001) relativamente alla condanna per ampliamenti abusivi, lamentando che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che le opere in questione non rivestono carattere di rimovibilità e che, pertanto, non si applica la disciplina regionale la quale prevede la non assoggettabilità né a concessione né ad autorizzazione delle suddette opere, deducendo che, in ogni caso, si tratterebbe di ambienti-volumi accessori di cui al comma 2 dell'art. 32 d.P.R. n. 380/2001.

A tale proposito va osservato che l'articolo 20 della L.R. Sicilia del 16 aprile 2003, n. 4, stabilisce che - in deroga ad ogni altra disposizione normativa - non sono soggette a concessione o autorizzazione né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.

In tali casi, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve limitarsi a presentare al Sindaco una relazione a firma di un professionista alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti ed a versare a favore del Comune un determinato importo per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.

Tali disposizioni sono applicabili anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie, come previsto dall'articolo 9 della L.R. datata 10 agosto 1985, n. 37.

Ai fini dell'applicazione delle richiamate disposizioni il medesimo articolo precisa, al comma 4, che sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione, mentre si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Alle verande sono assimilate le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

Dei rapporti tra disciplina regionale e la normativa statale, contenuta nel d.P.R. 380/2001, si è ripetutamente occupata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di chiarire che, in ogni caso, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali fissati dalla legislazione nazionale e, conseguentemente, devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007 (dep. 2008), Giangrasso, Rv. 238555; Sez. 3, n. 33039 del 15/6/2006, RM. in proc. Moltisanti, Rv. 234935. Conf., ma con riferimento ad altre disposizioni normative della Regione siciliana, Sez. 3, n. 4861 del 9/12/2004 (dep. 2005), Garufi, Rv. 230914; Sez. 3, n. 6814 del 11/1/2002, Castiglia V, Rv. 221427).

Ciò posto, con specifico riferimento alla individuazione, ad opera della L. R. n. 4/2003, di opere precarie, non soggette a permesso di costruire, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di osservare come il legislatore regionale abbia altresì privilegiato il «criterio strutturale», considerando la circostanza che le parti di cui la costruzione si compone siano facilmente rimovibili, in luogo di quello «funzionale», relativo all'uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione è destinata e che dette disposizioni non possono trovare applicazione al di fuori dei casi in esse espressamente previsti (Sez. 3, n. 48005 del 17/9/2014, Gulizzi e altro, Rv. 261156; Sez. 3, n. 16492 del 16/3/2010, Pennisi, Rv. 246771; Sez. 3, n. 35011 del 26/4/2007, Camarda, Rv. 237533).

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, è tornata ad evidenziare che la legislazione regionale è applicabile con riferimento alla sola disciplina urbanistica, restando, pertanto, sottratta quella relativa alla disciplina edilizia antisismica e quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, le quali attengono alla sicurezza statica degli edifici, rientrando questa nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, Cost., con la conseguenza che dette opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 37375 del 20/6/2013, P.M. in proc. Serpicelli, Rv. 257594; Sez. 3, n. 16182 del 28/2/2013, Crisafulli ed altro, Rv. 255254; Sez. 3, n. 38405 del 9/7/2008, Di Benedetto e altro, Rv. 241287). In tal senso, non coglie neppure nel segno la deduzione che invoca l'applicazione dell'art. 32, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, risultando evidente che l'opera in esame non può configurarsi come volume tecnico.

A tale proposito va infatti ricordato che sono da considerarsi "volumi tecnici", (la cui realizzazione in difetto del permesso di costruire non integra la contravvenzione di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001) quei volumi strettamente necessari a contenere e consentire la sistemazione di impianti tecnici, aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione alla quale si connettono, alla duplice condizione negativa che tali impianti non possano trovare ubicazione, per evidenti ragioni di funzionalità, entro il corpo dell'edificio asservito e che non vi sia sproporzione, in termini di ingombro, tra tali volumi e le esigenze effettivamente sussistenti (Sez.3, n.22255 del 28/04/2016, Rv.267289; Sez.3, n.14281 del 04/02/2016, Rv.266394).

La sentenza della Corte di Cassazione, Penale, Sez. III, 10 aprile 2019 n. 15746, è disponibile su SentenzeWeb a questo indirizzo.

VAS: le Regioni non possono limitare il campo di applicazione della normativa nazionale

La Corte Costituzionale interviene in materia ambientale specificando le modalità con cui le Regioni possono legiferare a proposito di valutazione ambientale strategica (VAS) e strumentazione urbanistica.

Con sentenza 16 maggio 2019, n. 118, la Corte ha chiarito che le Regioni, non avendo competenza in materia urbanistica, non possono introdurre una disciplina in tema di valutazione ambientale della strumentazione urbanistica diversa da quella prevista dall'art. 6, co. 2 lett a), codice dell'ambiente quando ciò comporti una minor garanzia dell'interesse ambientale.

Le Regioni,siano esse ordinarie o a statuto speciale, non possono pertanto introdurre modifiche alla propria disciplina urbanistica se questa è in contrasto con il codice dell'ambiente, in quanto tale materia è di esclusiva competenza statale ex art. 117, co. 2 lett. s), Cost.

Nello specifico, le Regioni non possono escludere automaticamente la VAS - né tantomeno la verifica di assoggettabilità a VAS - ai piani urbanistici di dettaglio che non determinino modifiche non costituenti varianti al Piano Regolatore Generale.

Nè le Regioni hanno il potere di individuare, in via generale ed astratta, quali siano le fattispecie modificative non sostanziali al PRG che non devono essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS.

Nel caso in esame la Regione Valle d’Aosta aveva escluso - con le modifiche agli artt. 12-bis co.4, 16 co.1, 52 co.2, della l. reg. n. 11/1998 - la assoggettabilità a VAS di varianti non sostanziali al PRG, in contrasto con l'art. 6, co. 2, lett. a), e co. 3, cod. ambiente.

La Corte Costituzionale ha inoltre voluto puntualizzare in materia edilizia - materia concorrente fra Stato e Regioni - che le Regioni hanno il potere di stabilire con precisione quali interventi sono consentiti nei centri storici in assenza degli strumenti attuativi del PRG, purché si tratti di 
limitati interventi alla riqualificazione e rivitalizzazione delle aree territoriali, già edificate e provviste di opere di urbanizzazione
e purché tali interventi siano, in linea di principio, conformi all’art. 9, co. 2, Testo Unico dell’Edilizia la cui finalità è quella di
salvaguardare la funzione di pianificazione urbanistica nel suo complesso, evitando, […], che siano realizzati interventi incoerenti con gli strumenti urbanistici generali e tali da compromettere l’ordinato uso del territorio (Corte cost. 68/2018).
La sentenza 16 maggio 2019 n. 118 della Corte costituzionale è disponibile a questo indirizzo.
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