Guida "Permessi Edilizi", Il Sole 24 Ore

E' in edicola la Guida 2019 ai Permessi Edilizi de Il Sole 24 Ore a cura di Cristina Colombo e Roberto Ragozzino.

All'interno il capitolo "Sanatorie edilizie e sanatorie paesaggistiche", dedicato all'accertamento di conformità e alla compatibilità paesaggistica, nonché ai rapporti tra le due procedure.

Il contributo è firmato da Lorenzo Spallino e Fabrizio Donegani.

Consumo di suolo: poteri regionali e attribuzioni degli enti locali

E' disponibile sul sito della Rivista Giuridica dell'Ambiente (RGA Online), il commento alla sentenza della Corte Costituzionale 16 luglio 2019, n. 179, con cui la Corte Costituzionale ha fissato alcuni principi di rilevanza nazionale in punto rapporti tra poteri delle Regioni e attribuzioni degli enti locali, definitivamente acclarando che la funzione di pianificazione comunale resta assegnata al livello dell’ente più vicino al cittadino.

Il che non significa che le Regioni non possano disciplinarla o conformarla sulla scorta di esigenze generali, ma confligge con il principio costituzionale di sussidiarietà verticale comprimerla o paralizzarla come nel caso della disposizione contenuta nel testo originario dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale della Lombardia n. 31 del 2014, nella parte in cui non consentiva ai Comuni di apportare varianti in riduzione delle previsioni e dei programmi edificatori dello strumento urbanistico vigente.

Autore: Lorenzo Spallino
Link: Consumo di suolo: poteri regionali e attribuzioni degli enti locali

Impianti per energia da fonti rinnovabili e misure compensative non patrimoniali

Sono da considerarsi nulle ex art. 1418 c.c., per contrarietà a norme imperative ed impossibilità dell’oggetto, le convenzioni che subordinano il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile al pagamento di corrispettivi, canoni, o altro emolumento, o peso economico, con l'eccezione delle misure compensative non meramente patrimoniali, purché compatibili con le necessità aziendali.

Con sentenza non recentissima ma di sicuro interesse, il TAR Puglia, Bari, ricostruisce il quadro dei limiti che la legislazione comunitaria e nazionale pone agli enti locali in sede di rilascio delle autorizzazioni uniche per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

La sentenza 21 marzo 2018 n. 737 TAR Puglia, Bari, sez. I, esclude, nel solco di una giurisprudenza consolidata (TAR Lombardia, 4 giugno 2018, n. 536; TAR Piemonte, sez. II, 12 giugno 2018 n. 733; TAR Puglia 15 novembre 2016, n. 1737) l'imposizione di forme generalizzate di compensazione patrimoniale per la semplice installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nulle ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative ed impossibilità dell’oggetto (art. 12, co. 6, d.lgs n. 387/2003, in combinato disposto a quella di cui all’art. 1, co. 5, legge n. 239/2004 s.m.i).

Al tempo stesso la sentenza conferma invece la legittimità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale non patrimoniali (in tal senso, T.A.R. Roma, sez. II-quater, 29 aprile 2013 n. 4275).

Nella fattispecie, si trattava di un protocollo aggiuntivo alla convenzione originaria, stipulato tra Regione Puglia, Comune di Ordona e la società Eurowind s.r.l. che prevede, all’art. 3, talune misure compensative non meramente patrimoniali (ossia che non consistono in elargizione di somme di
denaro), tra cui l’impegno a favorire l’imprenditoria pugliese, ad assumere con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori, tra cui addetti ai lavori socialmente utili e di pubblica utilità, o disoccupati, o soggetti in lista di mobilità, anche portatori di invalidità, purché compatibile con le necessità aziendali dell’attività di produzione di energia eolica, in uno con l’obbligo della comunicazione delle unità lavorative impiegate nel tempo dell’esercizio dell’attività quale monitoraggio.

Trattandosi di prestazioni non di natura economica finalizzate a garantire tutela di interessi sensibili rispetto all'autorizzazione amministrativa in uno con il potenziamento dell'impiego di energie rinnovabili, il TAR ne ha sancito la legittimità, per quanto - almeno a quanto risulta allo scrivente - il protocollo aggiuntivo in questione non fosse oggetto di impugnativa.

La sentenza 21 marzo 2018 n. 737 TAR Puglia, Bari, sez. I, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca disponibile a questo indirizzo.

Intervento in autotutela: il termine di 18 mesi vale solo per i provvedimenti successivi al 28 agosto 2015.

Il TAR Lombardia consolida il proprio orientamento in ordine alla applicabilità del termine di 18 mesi quale limite all'intervento in autotutela, ritenuto applicabile solo ai provvedimenti di annullamento che abbiano ad oggetto provvedimenti che siano successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione, ossia al 28 agosto 2015.

Investito di un ricorso relativo all'"annullamento" - recte, sottolinea il TAR,  alla dichiarazione di privazione di effetti, non di annullamento - di una SCIA e di una DIA del 2011 in variante ad una SCIA originaria, il TAR Lombardia, Milano, puntualizza che i poteri di autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 non sono soggetti al termine di 18 mesi introdotto dalla legge n. 124
del 2015 in modifica dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, a mente del quale
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il  provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Un diverso approccio, argomenta il TAR Milano, altererebbe la ratio della norma nella sua applicazione nella dinamica intertemporale,
trasformando la stessa in un termine generale di definizione di tutti i provvedimenti di secondo grado, relativi ad atti già adottati prima della novella
onerando l'Amministrazione di una verifica
di tutti i provvedimenti già adottati da consumarsi entro un generale termine di 18 mesi onde non vedersi precludere la possibilità di successiva rimozione. 
In tal modo, però, per gli atti adottati prima della novella il termine di decorrenza dei 18 mesi non si fonderebbe più sulla data di emanazione del singolo atto ma, al contrario, sulla data di entrata in vigore della legge, pervenendo  al risultato di negare la ratio della previsione che, come detto, intende calibrare temporalmente l’atto di esercizio del potere sul provvedimento da rimuovere.

In conclusione: l’interpretazione corretta del testo dell'art. 21 nonies novellato è quella che
ancora le nuove disposizioni all’esercizio del potere su atti emanati dopo l’entrata in vigore della nuova  legge. Conclusione che, del resto, appare confermata dalla circostanza che il legislatore non ha voluto approntare una disciplina di diritto transitorio, l’unica che, in tale quadro, avrebbe potuto medio tempore derogare al rigido parametro temporale di riferimento ora previsto dall’ordinamento (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) [T.A.R. Lombardia, Milano, II, 15 luglio 2919, n. 1628; 21 gennaio 2019, n. 118; 3 ottobre 2018, n. 2200; si veda anche Consiglio di Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8]
La sentenza 20 agosto 2019 n. 1907 del TAR Lombardia, Milano, sez. II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca a questa pagina.

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