Legge Regione Lombardia sulla rigenerazione urbana: il testo definitivo approvato dal consiglio regionale (LR n. 18/2019)

Nella seduta del 12 novembre 2019 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali".

L’Aula ha approvato diversi emendamenti che recepiscono alcune delle sollecitazioni avanzate anche dai gruppi di minoranza e che, pur mantenendo in essere la centralità della Regione e confermando sostanzialmente le norme già approvate in Commissione Territorio, consentono maggiori margini di intervento ai Comuni.

La legge è in attesa della pubblicazione sul bollettino regionale.

A questo link il testo definitivo, come approvato dall'aula.

Il testo definitivo della Legge Regionale 26 novembre 2019 , n. 18 Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali  (BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019) è disponibile sul portale regionale a questo link.


Permesso di costruire, silenzio assenso e autorizzazione paesistica

Con sentenza 16 ottobre 2019, n. 2171, il TAR Milano fissa il principio secondo cui il permesso di costruire su’un area soggetta a vincolo paesistico che è anche sito di interesse comunitario (SIC) può costituirsi mediante silenzio-assenso.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano presentato domanda di permesso di costruire, previa acquisizione dell’autorizzazione paesistica dall’Amministrazione Comunale la quale conteneva anche la presa d’atto dell’autorizzazione da parte della Comunità Montana ente gestore del SIC.

Il TAR chiarisce che, in questo caso, per la valutazione paesistica è sufficiente l’autorizzazione acquisita dal Comune, potendosi dunque escludere l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 14 della l. 241/1990 sulla conferenza dei servizi che impone la conclusione dell’iter procedimentale necessariamente con provvedimento espresso

nella fattispecie specifica la mancanza della necessità di altri pareri ed autorizzazioni di altri enti giustifica l’applicazione della normativa in materia di silenzio assenso.

Altresì, una volta che l’Amministrazione abbia preso conoscenza della formazione del silenzio assenso, con la pubblicazione sull’albo comunale della dichiarazione dei ricorrenti in merito all’avvenuta formazione del permesso di costruire, tale pubblicazione soddisfa la disposizione di cui all’art. 20, co. 6, DPR 380/2001:

deve infatti ritenersi che tale pubblicazione sia stata effettuata per assegnare ad essa il significato di presa d’atto della formazione del titolo edilizio.

Ciò comporta che l’Amministrazione se vuole incidere sull’efficacia del titolo edilizio formatosi tacitamente può farlo solo attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell’art 20, co. 3, l. 241/1990.

La sentenza 16 ottobre 2019, n. 2171 del TAR Lombardia, Milano, sez. II, è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa attraverso il motore di ricerca a questo indirizzo
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