Legge finanziaria: modifiche al T.U. dell'Edilizia

RIFERIMENTO: Legge 30 dicembre 2004, n. 311 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005) - innovazioni in materia edilizia
MATERIALI: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria2005/
[finanziaria 2005]
NORMATIVA: legge 311/2004, articolo unico, commi 332 e 558
NOTA: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 (Suppl. Ordinario n. 192) la finanziaria 2005. Due i commi di interesse in materia edilizia: - il 332, a norma del quale è oggi d'obbligo inserire tanto nelle richieste di permesso di costruire che nelle DIA il codice fiscale del progettista e del costruttore; - il 558, a norma del quale è oggi d'obbligo allegare nella DIA la ricevuta della domanda di variazione catastale o, in alternativa,
dichiarazione attestante che i lavori non hanno comportato modifiche di classamento. Di seguito il testo dei commi di riferimento.
  • *COMMA 332* Al decreto del Presidente della Repubblica del 29.09.1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 6 primo comma: 1) dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera"; [omissis]
  • *COMMA 558* All'art. 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi : "Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazione del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art.37, comma 5".
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
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