Elettromagnetismo: gli impianti di “Classe 1” sono compatibili con qualsiasi fondo elettromagnetico.

Con sentenza n.16/2018, pubblicata il 02/01/2018, il Consiglio di Stato ha chiarito il proprio orientamento in materia di attivazione di impianto trasmittente in tecnica digitale, appartenente alla “Classe 1” (non superiori a 0,6 V/m), ritenendolo compatibile con qualsiasi fondo elettromagnetico, quale che sia il suo sviluppo nel tempo, non aumentandolo per definizione; oltre ad essere irrilevante che il sito sia già inquinato. 

La vicenda prende spunto dall’istanza presentata, ai sensi dell’art. 87bis del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii., da un operatore televisivo alle PP.AA locali (Comune e ARPA), al fine di attivare un canale UHF in tecnica digitale, presso una infrastruttura per telecomunicazioni già esistente.

A seguito dell’istanza introduttiva dell’operatore, dove veniva precisato che l’attivazione del nuovo canale UHF, legittimamente concesso, sarebbe avvenuta senza alcuna modifica dei luoghi e che in nessun punto di misura nel territorio sarebbe stato possibile individuare un valore di campo elettromagnetico, prodotto dalla irradiazione del nuovo segnale, superiore a 0,6 V/m, pertanto rilevante ai fini della normativa sull’elettromagnetismo (L. 36/2001 e all. C) del D.P.C.M. 08/07/2003), essendo l’impianto conforme alle specifiche tecniche previste dalla norma CEI 211-2010, ARPA esprimeva un parere negativo sulla “compatibilità del progetto ai limiti e valori fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003” dell’impianto di c.d. “Classe 1”: poiché risultava che nell’area circostante non si era ancora completato il pregresso ordinato risanamento conseguente ai rilevati superamenti dei valori di campo elettromagnetico di legge, oltre al fatto che l’attivazione del nuovo e richiesto impianto non risultava compatibile con una adeguata tutela della popolazione, anche se l’attivazione del nuovo impianto avrebbe prodotto un campo inferiore a 1/10 del limite applicabile, ossia 0,6 V/m.

Oltre a ribadire alcuni principi già consolidati in materia di applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n.259/2003 e ss.mm.ii.), il caso in esame ha permesso, ai giudici di Palazzo Spada, di definire l’orientamento in tema di attivazione di impianto trasmittente in tecnica digitale, appartenente alla c.d. “Classe 1” (cfr.; CEI 211-2010 “Guida alla realizzazione di una stazione radio base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”). 

Con riferimento al rapporto tra normativa tecnica CEI e Codice delle comunicazioni elettroniche, l’art. 87, comma 3, del D.Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. precisa che “L'istanza, … deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI”.

In applicazione del dettato legislativo, la sentenza in commento, ha infatti confermato che “gli artt. 87 ss. d.lgs. n. 259/2003, che assoggettano alla procedura autorizzatoria semplificata l’installazione di tutte le «infrastrutture per impianti radioelettrici» e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti medesimi, per la loro formulazione generale e onnicomprensiva devono ritenersi applicabili a tutti gli interventi volti all’installazione e modifica di infrastrutture costituenti una rete di comunicazione elettronica, incluse le reti utilizzate per la diffusione dei programmi sonori e televisivi”. 

In relazione invece al campo di applicazione proprio della normativa tecnica, i giudici di Palazzo Spada hanno avuto modo di evidenziare come

Dal riferito quadro normativo emerge in modo chiaro e univoco che gli organi tecnici dell’amministrazione sono tenuti all’applicazione delle regole previste dalla normativa tecnica CEI 211-10 – comprese le regole che fissano i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e i criteri di valutazione della rilevanza, o meno, di determinati nuovi impianti in funzione della verifica del rispetto di tale soglia –, a tutti gli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali alle frequenze specificate nella disciplina normativa, ivi compresi gli impianti di irradiazione di segnali digitali televisivi”. 

 Il tutto in aderenza all’art. 14, comma 8, lett. d), del D.L. n. 179 del 18/10/2012, (convertito in L. n. 221/2012), che dopo aver fatto salve le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 08/07/2003 – in attuazione della L. n. 36/2001 che fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generali alle frequenze ivi specificate, applicabile anche agli impianti di irradiazione di segnali digitali televisivi –, stabilisce: "le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare e le tecniche di calcolo previsionale sono quelle indicate nella norma CEI 211-10”.

Analogamente hanno disposto le Linee Guida contenute nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 02/12/2014. Con riferimento poi alla ammissibilità dell’attivazione di un nuovo impianto di “Classe 1”, in una area già inquinata, i giudici d’appello hanno altresì riconosciuto l’ammissibilità dell’impianto “con qualsiasi fondo elettromagnetico, ai sensi del paragrafo 8.3. delle norme CEI 211-10, quale che sia il suo sviluppo nel tempo, non aumentandolo per definizione”; risultando in tal caso il “segnale … compatibile anche con la pendenza di azioni di risanamento, rimanendo sempre al di sotto della soglia di rilevanza del segnale stabilita dall’allegato C del D.P.C.M. del 08/07/2003”.

A completamento preme, ricordare che l’art. 3 del D.P.C.M 08/07/2003 (Decreto applicativo della L. 36/2001), all. B, tabella 2, assume in 6 V/m il valore di attenzione; mentre il par. 8.3 della citata norma tecnica CEI, prevede che “se l’impianto appartiene alla Classe 1, esso è sempre conforme ai limiti, indipendentemente dall’evoluzione nel tempo della situazione di campo elettromagnetico creata da altri impianti vicini”. L’allegato C del medesimo D.P.C.M. 08/07/2003 stabilisce altresì che nei siti, ove si superino i limiti di legge, “dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100” di 6 V/m (ovvero un contributo inferiore, per il calcolo quadratico, a 0,6 V/m). Infatti per la legge di Ohm, il valore del campo elettrico misurato in V/m è proporzionale alla radice quadrata della potenza misurata in watt.

Se si riduce pertanto la potenza di 1/100, si riduce conseguentemente il campo elettrico di 1/10. Ne deriva che gli impianti che producono segnali a tenue impatto elettromagnetico (cioè inferiore al 10% - ovvero ad 1/100 della potenza - del valore di attenzione pari a 6 V/m, stabilito dall’art. 3, DPCM 8 luglio 2003), sono sempre “irrilevanti” ed indistinguibili rispetto ad un qualsiasi fondo elettromagnetico. Mentre da ultimo e completamento il par. 2 del CEI 211-2010 prevede che “sulla base del potenziale impatto sull’ambiente circostante ed in particolare sul livello di esposizione che ne può risultare, si suddividono gli impianti, e quindi le SRB o le stazioni PMP, in classi di attenzione.”.

In tal senso appartengono pertanto alla c.d. “Classe 1” gli impianti che soddisfano, secondo il paragrafo (b), “in qualunque punto accessibile, il campo elettrico prodotto dalla sorgente in esame è inferiore al 10% del limite di esposizione applicabile” (i.e. 10% di 6 V/m = 0,6 V/m)”.
Se nessun punto all’interno del volume del 10% del limite di campo risulta accessibile, l’impianto appartiene alla classe di attenzione 1. Per determinare la superficie che contiene il volume al 10% del limite di campo occorre considerare solo il contributo dell’impianto analizzato”.

La sentenza del Consiglio di Stato n.16/2018 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
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