Chiusura studio 31/12/2020 - 6/1/2021

Nell'augurare un nuovo anno finalmente libero dalle preoccupazioni di questo 2020 ormai in scadenza, segnaliamo che lo studio chiuderà il 31 dicembre per riaprire il 7 gennaio 2021.


Per urgenze siamo sempre reperibili sulle caselle di posta personali.  


Da tutto lo studio, il nostro più fervido augurio per un sereno Nuovo Anno.

Autorizzazioni paesaggistiche e sindacato della Soprintendenza

Con l’entrata in vigore dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la Soprintendenza esercita, non più un sindacato di mera legittimità (come previsto dall’art. 159 d.lgs. n. 42/04 nel regime transitorio vigente fino al 31 dicembre 2009) sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’ente subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione di “merito amministrativo”, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico.


Commento di Lorenzo Spallino a Consiglio di Stato, Sez. V, 5 ottobre 2020, n. 5831.


In Rivista Giuridica dell'Ambiente online all'indirizzo http://rgaonline.it/article/autorizzazioni-paesaggistiche-e-sindacato-della-soprintendenza/ 

Piani attuativi: scadenza del termine di efficacia e permanenza della destinazione di zona

Il Consiglio di Stato conferma l'indicazione giurisprudenziale secondo la quale allo scadere del termine di efficacia di un piano attuativo non soltanto ne sopravvivono gli allineamenti, le prescrizioni di ordine generale e quant’altro attenga all’armonico assetto del territorio, ma continua ad operare la destinazione di zona impressa dallo strumento urbanistico.


Su segnalazione dell'avv. Umberto Pillitteri.


Consiglio di Stato, Sez. II, 20 novembre 2020 n. 7253


Link permanente: https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/piani-attuativi-scadenza-del-termine-di-efficacia-e-destinazione-di-zona/ 

Regione Lombardia: nuove proroghe alle convenzioni di lottizzazione.

In ragione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2020, Serie speciale n. 47, del testo del ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 2020 a firma del Presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo aggiornato l'articolo dedicato alla approvazione, in sede di assestamento al bilancio 2020-2022, dell'articolo 28 della L.R. n. 18/2020 il quale proroga la validità:  


  • di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021; 
  • delle convenzioni di lottizzazione, ossia degli atti convenzionali alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire ovvero la presentazione delle segnalazioni certificate di inizio attività relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi, secondo la definizione fornita dall'articolo 46 L.R. n. 12/2005).

Codice del processo amministrativo: natura perentoria del termine per la costituzione delle parti

In contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui il termine per la costituzione delle parti intimate è ordinatorio, il T.A.R. Campania ne afferma la natura perentoria, disponendo lo stralcio dal fascicolo di causa della memoria di costituzione dell'amministrazione comunale depositata successivamente al termine di cui all’art. 46 c.p.a.  


Commento a T.A.R. Campania, Sez. VIII, 15 ottobre 2020 n. 4529, di Lorenzo Spallino


Su cortese segnalazione dell'avv. Domenica Condello.


Link permanente: https://www.dirittopa.it/it/interventi/cpa/codice-del-processo-amministrativo-natura-perentoria-del-termine-per-la-costituzione-delle-parti-intimate/ 

D.L. n. 76/2020: le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche

Con Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” c.d. DL Semplificazioni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lunedì 14 settembre, n.228, sono state apportate significative modifiche al D.Lgs. n. 259 del 2003, noto Codice delle comunicazioni elettroniche.


Le novità nel commento di Jesus Cortinovis su #PA


https://www.dirittopa.it/it/interventi/tecnologie/d-l-n-120-2020-le-modifiche-al-codice-delle-comunicazioni-elettroniche/ 

Legge del Consiglio Regionale n. 67: le novità in materia di edilizia ed urbanistica

La Legge del Consiglio Regionale della Lombardia “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo” è stata approvata nella seduta del 22/09/2020. 

Secondo quanto disposto all’art. 13, la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL, ad oggi non ancora avvenuta.

Alcune disposizioni introducono novità in ambito edilizio/urbanistico in applicazione delle disposizioni della normativa nazionale prevista dal DPR 380/2001, altre invece apportano modifiche alla L.R. 12/2005 al fine di incentivare e semplificare i procedimenti di rigenerazione urbana. 

In particolare si evidenzia quanto segue.

L’art. 5, che detta la disciplina regionale con riferimento agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità e alle varianti non sostanziali a fini sismici, prevede che:

 - al co. 1

gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell’asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3

siano esclusi dall'ambito di applicazione della legislazione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui alla L.R. 33/2015, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 94-bis co. 2 del DPR 380/2001, articolo introdotto con L. 55/2019.

- al co. 2

per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al co. 1 

il titolo abilitativo necessario all'intervento edilizio stesso, munito di predetta asseverazione, abbia validità anche con riferimento al preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/2001, secondo cui chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche è tenuto previamente a darne avviso al competente ufficio. 

Il medesimo comma specifica che ciò è possibile solo ove vengano rispettati gli strumenti urbanistici e la normativa di settore incidente sulla disciplina edilizia.

- al co. 3, 

la Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge qui in commento, deliberi gli indirizzi per l’uniforme applicazione del decreto MIT (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) del 30.04.2020 emanato in attuazione a quanto disposto dall'art. 94-bis del DPR 380/2001, 

in riferimento: 

a) alle previsioni di cui al comma 1;

b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;

c) all’individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, anche ulteriori a quelle definite in base allo stesso d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle relative linee guida ministeriali.  

- al co. 4, la deliberazione regionale di cui al comma precedente contenga altresì la disciplina dei controlli, che possono essere effettuati anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità così come previsto dall'art. 94-bis co. 5 DPR 380/2001.

- al co. 5, fino a quando non vengano applicate le disposizione previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui alla L.R. 33/2015 e i relativi provvedimenti attuativi non si applichino se in contrasto con la sopravvenuta legislazione nazionale e con quanto previsto dal medesimo art. 5.

L’art. 6, che disciplina gli interventi di attività di edilizia libera a fini sismici, dispone che:

  • al co. 1, gli interventi di attività di edilizia libera, che non richiedono alcun titolo edilizio per la loro realizzazione, sono esclusi dall'ambito di applicazione della L.R. 33/2015
  • al co. 2, sempre conformemente a quanto stabilito dalla prescrizioni urbanistiche e dalla normativa di settore, per la realizzazione dei tipi di interventi di cui al co. 1 non è necessario la previa denuncia di lavoro di cui all'art. 93 del DPR 380/2001.

L’ultimo comma dell’art. 5 estende gli effetti del preavviso di cui all'art. 93 del DPR 380/2001 al titolo abilitativo necessario per la realizzazione di interventi edilizi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici; mentre per gli interventi di attività di edilizia libera, che già di per sé non richiedono alcun titolo edilizio ai sensi dell’art. 6 DPR 380/2001, non è necessario provvedere a preavvisare l’ufficio competente ai sensi dell’art. 93 DPR 380/2001.

Restano sconosciute le ragioni per le quali il legislatore regionale, introducendo l'art. 6, non sia intervenuto direttamente sulla L.R. 12/2005 per conservare una certa uniformità e coesione alla disciplina in materia di governo del territorio, ma abbia invece preferito lasciare la disposizione al di fuori di predetto impianto normativo.

Da ultimo, in materia edilizia rileva l’art. 7, che introduce disposizioni per la semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana, il quale apporta modifiche alla L.R. 12/2005.

In particolare:

- alla lettera d) del co. 11 dell’art. 33 della Legge per il governo del territorio, che attualmente prevede:

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline: 

d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 42, nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento;

sono aggiunte immediatamente dopo le seguenti parole:

e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l’efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall’articolo 40 ter, comma 3. 

Ai fini della rigenerazione urbana per gli interventi realizzati in deroga alla pianificazione territoriale relativi al patrimonio edilizio dismesso con criticità, di cui all’art. 40-bis della L.R. 12/2005, nonché al recupero degli edifici rurali dispersi o abbandonati di cui all’art. 40-ter L.R. 12/2005 si applica la SCIA. Per tali interventi l’efficacia della SCIA è subordinata alla previa deliberazione del consiglio comunale di cui all’art. 40, in caso di deroga al PGT, e all’art. 40-ter co. 3 Legge per il governo del territorio.

- la lettera b) del comma 1 dell’art. 34, che fino all'entrata in vigore alla presente legge prevede che:

Sono assoggettati unicamente al permesso di costruire: 

b) gli interventi in deroga di cui agli articoli 40, 40-bis e 40-ter;

è sostituita dalla seguente:

Sono assoggettati unicamente al permesso di costruire

b) gli interventi in deroga di cui all'articolo 40, diversi da quelli previsti, ai fini della rigenerazione urbana, all'articolo 33, comma 1, lettera d);

Il permesso di costruire in deroga non è più  necessario per gli interventi di cui all'art. 40-bis e 40-ter della L.R. 12/2005 ai fini della rigenerazione urbana. Il titolo edilizio che dovrà essere richiesto sarà la SCIA, così come previsto dal nuovo art. 33 co. 1 lett. d) L.R. 12/2005 di cui sopra.

- all'articolo 51 della L.R. 12/2005 è apportata la seguente modifica: 

all'ultimo periodo del comma 1 dopo le parole “attività di logistica o autotrasporto” sono aggiunte le seguenti: “di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio,”. Disposizione introdotta per semplificare gli adempimenti delle amministrazioni locali e per consentire una rapida ripresa delle attività economiche.

- l’articolo 87 al co. 2  della L.R. 12/2005, che attualmente prevede che:

Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;

b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano;

viene così modificato: 

Il programma integrato di intervento è utilizzabile, ove ne ricorrano le condizioni, per gli interventi sugli immobili di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e in tutti gli altri casi in cui sia verificata la presenza di almeno due dei seguenti elementi:

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica, alla rigenerazione urbana anche mediante la bonifica dei suoli contaminati;

b) compresenza di tipologie e modalità di intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.

La Legge del Consiglio Regionale n. 67 è consultabile a questo indirizzo 


Bellezze Interiori edizione 2020: 1.100 visitatori al giardino pensile di via Volta e alla mostra Nothing Is Real

Mostra Nothing Is Real

In occasione di Bellezze Interiori 2020 lo studio ha accolto i 1.100 visitatori del giardino sulle mura di via Volta 66 a Como con una mostra di fotogiornalismo dal titolo Nothing is real, un percorso a più voci nel quale cinque autori internazionali si alternano a cinque autori comaschi sul tema della rappresentazione fotografica e della sua percezione.  

Le grandi tematiche delle migrazioni, dell’inquinamento e del futuro delle generazioni a venire sono colte con luci e colori divergenti e distanti. 

La scommessa è stata quella di mostrare che nel gioco complesso delle interpretazioni le immagini più lontane ritraggono problematiche a noi prossime, e viceversa.

Accomuna queste fotografie la bellezza, un dono la cui forza sta nella condivisione.  Fotografie di Gin Angri, Simone Becchetti, Victor Dragonetti, Eba Khamis, Carlo Pozzoni, Carolina Rapezzi, Diego Ibarra Sanchez, Filippo Taddei, Danila Tkachenko, Mattia Vacca.

Info: http://www.studiospallino.it/eventi.htm 

Nuove semplificazioni e modifiche nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Con Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” c.d. DL Semplificazioni, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lunedì 14 settembre, n.228, sono state apportate significative modifiche al D.Lgs. n.259 del 2003, noto Codice delle comunicazioni elettroniche. 

L’articolo 38 della L. n. 120/2020, introduce, in particolari, diverse misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per quanto riguarda le reti in fibra ottica sia per quanto riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione, alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale. 

Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia mobile temporanei nonché per l’utilizzo degli impianti in banda cittadina e per l’installazione degli impianti di videosorveglianza utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza. È infine, viene ribadito e previsto un divieto per i Sindaci di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Semplificazioni in materia di realizzazione di reti di comunicazione in fibra e di impianti radioelettrici per le connessioni mobili
In materia di semplificazione, grazie alla novella apportata dalla L. n.120/2020, il riformato art.86, comma 3, del D.Lgs. n.259/2003, prevede che, fatte salve le previsioni degli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati, per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto, alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. 
La previsione, con importante semplificazione sia del procedimento amministrativo che pertanto dei tempi, prevede, pertanto, la presentazione di un’unica istanza per gli scavi, l’occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili ai sensi del D.Lgs. n. 259 del 2003, in deroga alle previsioni del testo unico dell’edilizia. 
Ulteriore elemento di semplificazione viene introdotto per le modifiche delle caratteristiche degli impianti, ma attenzione, come già accaduto, già provvisti di titolo abilitativo, prevedendo in tal senso che, anche nel caso in cui tali modifiche riguardino il solo profilo radioelettrico, si applichi la previsione dell’articolo 87-ter, comma 1, del D.L.gs. n. 259 del 2003, che subordina la realizzazione dell’intervento alla presentazione di una semplice autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi previsti dall'art. 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi Organismi che hanno rilasciato i titoli precedenti, con obbligo degli Organismi preposti a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell’autocertificazione. 
Con l’inserimento nel Codice delle comunicazioni elettroniche del nuovo art.87-quater, recante Impianti temporanei di telefonia mobile, dopo lungo percorso, anche da parte degli Operatori, vengono identificati e disciplinati i già c.d. impianti provvisori. Il comma 1, del nuovo articolo 87-quater, prevede infatti che gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati ed essere attivati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale qualora, se entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all’ARPA, non sia stato comunicato dal medesimo ente un provvedimento di diniego. 
Il comma 2 del nuovo articolo 87-quater prevede un regime ulteriormente semplificato se la permanenza in esercizio dell’impianto non supera i 7 giorni. In tal caso è prevista semplicemente un’autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’ente locale, alle ARPA, nonché agli ulteriori enti competenti, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.
Nelle ipotesi disciplinate dettata da questo comma la norma precisa altresì la deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente qualora presenti. 
Vengono invece soppresse le parole “un’istanza unica” di cui al comma 1 dell’art.88 del Codice recante “Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico”, oltre a specificare al termine del periodo del medesimo comma che "L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo", chiarendo invece in modo definitivo il riferimento agli atti di “competenza delle singole amministrazioni” di cui ai commi 4 e 9 del medesimo art.88, viene abrogato e sostituito l’inciso in riferimento agli “atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”. 
A questo proposito, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la modifica è effettuata “per eliminare i pareri preliminari resi nelle conferenze di servizi che creano ritardi amministrativi con il rilascio di autorizzazioni postume. Conseguentemente il parere (con la condizione di ottenere l’autorizzazione successivamente) non è più un atto di assenso per effettuare gli scavi”.
Il comma 7 estende anche all’installazione di altri elementi di rete l’applicazione del termine ridotto di otto giorni per il rilascio dell’autorizzazione nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti ed allacciamento utenti. 

Termini autorizzatori ridotti anche per le richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici. 
Va ricordato che l’attività di sviluppo delle reti in banda larga (broadband) coinvolge necessariamente anche il fondo delle strade su cui sono posati i binari ferroviari (c.d. sedimi ferroviari), con particolare riguardo ai casi di attraversamenti degli stessi. Le singole tipologie di sedime non sono espressamente citate dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, per cui a volte gli Enti gestori in molti casi non riconoscono l’applicazione dei termini e delle condizioni fissate dal Codice, generando problematiche sia sul fronte del rilascio dei permessi che degli oneri richiesti. 
In effetti, il Legislatore, anche in questo intervento, non espressamente menzionato i beni del demanio ferroviario che, tuttavia, secondo una giurisprudenza ampiamente prevalente, devono considerarsi appartenenti al demanio accidentale dello Stato (ex multis, da ultimo si veda: Cass., civ. sez. II, del 1° marzo 2018, n. 4864). Il comma 2-bis, dell’art. 82 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, introduce inoltre specifiche disposizioni volte ad agevolare ulteriormente il conseguimento degli obiettivi indicati dal comma 2 del medesimo articolo, il quale stabilisce che le imprese, che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche (…), intraprendano misure e svolgano iniziative atte a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. A tale scopo si ricorda che le semplificazioni, introdotte dalla L.27/2020, sono le seguenti: 
  • alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di una SCIA all’amministrazione locale competente e agli Organismi competenti ad effettuare i controlli anche in deroga a quanto disposto dal D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adottati dagli enti locali; • la SCIA deve contenere le informazioni di cui ai modelli C e D dell’allegato n. 13 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e vale come istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell’istanza medesima. Si ricorda che i modelli C e D, dell’allegato 13 del D.Lgs. n.259 del 2003, si riferiscono rispettivamente:
  • all’Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree urbane (modello C) e all’Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree extraurbane (modello D). 
  • per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni ed atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all’art. 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003. A tale proposito si ricorda che l’art.87-bis stabilisce che nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti. 
Semplificazioni in materia di autorizzazioni generali e relativi contributi 
In relazione alle attività soggette ad autorizzazione, di cui all’art. 25 del Codice, la novella introduce all’art. 104, comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8, un punto 2.8-bis prevedendo l’assoggettamento ad autorizzazione generale delle attività di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. 
 Modifiche sono inoltre apportate agli artt. 105, comma 1, lettera p), 33, comma 1, lettera c) e 34, comma 1, lettera c) in relazione ai contributi, per i quali si rinvia al riformato testo normativo per maggiori dettagli. 

Semplificazioni in materia di preventiva verifica dell’interesse archeologico per l’effettuazione di scavi per la realizzazione di reti di telecomunicazioni 
Il comma 4, dell’art. 38 della L. 124/2020, introduce una semplificazione in materia di verifica preventiva di interesse archeologico precisando che, qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, l'avvio dei lavori sia subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'Autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. Detta previsione trova anche applicazione per la realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. Con importante semplificazione il Legislatore prevede, pertanto, l’esclusione dalla fornitura di documentazione richiesta per la verifica di interesse archeologico, il tutto per i soli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, e per i beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali. L’Operatore dovrà, pertanto, solo comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l’inizio dei lavori alla soprintendenza competente, che come novellato non dovrà di conseguenza più esprimere la sua approvazione, come invece accadeva nella precedente disciplina vigente.

Semplificazioni in materia di scavi sul sedime stradale e autostradale per la posa di infrastrutture in banda larga 
In materia di scavi sul sedime stradale e autostradale per la posa di infrastrutture in banda larga, il comma 5 dell’art.38 introduce ulteriori interventi di semplificazione modificando l’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l’istallazione di reti di telecomunicazioni. Si prevede a questo proposito, attraverso l’aggiunta dei nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, che la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli Operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Tale possibilità è finalizzata a favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l’impatto sul sedime stradale e autostradale. 
L’Ente titolare o gestore della strada o dell’autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall’operatore in funzione delle esigenze di posa dell’infrastruttura a banda ultra larga, può inoltre concordare con l’Operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell’infrastruttura e alle concrete modalità di lavorazione in modo da garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.

Divieto di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
Con il comma 6, il Legislatore, nel ribadire e chiarire anche un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, modifica l’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n.36, vietando agli Enti locali di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato. 
In sostanza si conferma per i Comuni la possibilità, già prevista dalla disciplina previgente, di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, ma si esclude di poter disciplinare in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità dei segnali che restano riservati solo allo Stato. 

Rigenerazione urbana in Lombardia: rilasciate le DGR n. XI/3508 e n. XI/3509

Sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il 17 agosto 2020 le DGR n. XI/3508 e n. XI/3509 del 5 agosto 2020 in applicazione della L.R. Lombardia 26 novembre 2019, n. 18.

Le DGR hanno per oggetto:

  • (3508) i criteri per accedere all’incremento dell’indice di edificabilità massimo previsto dai PGT nonché le soglie minime di tali incrementi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano le finalità indicate all’art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005 (Approvazione dei criteri per l’accesso all’incremento dell’indice di edificabilità massimo del PGT, art. 11, comma 5 della l.r. 12/05 - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale l.r. n. 18/19);  
  • (3509) i criteri per l’eventuale riduzione del contributo di costruzione  per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano le finalità indicate dall’art. 43 comma 2 quinquies della L.R. 12/2005 (Approvazione dei criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione art 43 comma 2 quinquies della l r 12/05 - Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale l.r. n. 18/19).

Ricordiamo che:
  • ai sensi del comma 5 quater art. 11 della l.r. 12/2005, “i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del comma 5, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana” e che, come previsto dall’art. 9, comma 6, della l.r. 18/2019, l’eventuale deliberazione assunta dai comuni ai sensi del comma 5 quater deve essere trasmessa, con cadenza annuale (entro il 31 gennaio) alla Direzione generale regionale competente (oggi D.G. Territorio e protezione civile); 
  • gli interventi di cui al comma 5 art. 11 l.r. 12/2005 possono essere realizzati, ai sensi del
    comma 5 ter dello stesso articolo, anche in deroga all’altezza massima prevista nei PGT, nel
    limite del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di
    intervento e sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e
    ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari.
    Il comma 5 ter prevede tuttavia che
    i comuni possono escludere aree o singoli immobili dall'applicazione di tutte o alcune delle disposizioni del presente comma, con motivata deliberazione del consiglio comunale in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica”.

Le DGR n. XI/3508 e n. XI/3509 del 5 agosto 2020 sono consultabili sul BURL 17.082020 a questo indirizzo.

D.L. Semplificazioni: le novità in materia edilizia

In data 16 luglio 2020 è stato emanato il Decreto legge n. 76, contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

In pari data il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e il 17 luglio è entrato in vigore, come stabilito all'art. 65 del medesimo provvedimento.

Il decreto contiene importanti novità in materia edilizia, concentrate all'articolo 10 "Semplificazioni e altre misure in materia edilizia".

Le abbiamo riassunte in una tabella di agevole consultazione a questa pagina: https://www.dirittopa.it/it/materiali/legislazione/d-l-semplificazioni-modifiche-al-t-u-edilizia/

Codice del processo amministrativo: tabella riepilogativa dei termini

Abbiamo aggiornato al 17 luglio 2020 la tabella riepilogativa dei termini del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

La trovate a questi indirizzi:

Istanza di sanatoria e ordinanza di demolizione

Qual'è la sorte dell'ordinanza di demolizione quando sia presentata domanda di sanatoria? Il T.A.R. Lombardia consolida il proprio orientamento secondo cui la circostanza produce l’effetto di rendere inefficace l’ordinanza di demolizione delle opere abusive e, quindi, improcedibile l’impugnazione della stessa per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ma la giurisprudenza appare fortemente divisa sul punto, compresa quella del Consiglio di Stato.  

Commento a T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 22 aprile 2020, n. 671, di Lorenzo Spallino

Decreto Rilancio: liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi

Con Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, il legislatore nazionale ha introdotto misure di semplificazione con riguardo a determinati procedimenti amministrativi per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto (19/05/2020) fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, l'articolo 264  ha previsto che per particolari tipi di procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte per far fronte all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà, di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, sono sufficienti a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dalla stessa, pur nel rispetto del codice delle leggi antimafia (comma 1 lett. a).
Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
(comma 1 lett. a)
Per questi tipi di procedimenti la revoca del provvedimento ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 si applica solo in presenza di “eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute” (comma 1 lett. d).

In relazione ai provvedimenti amministrativi illegittimi, di cui all’art. 21-octies l. 241/1990, adottati per l’emergenza sanitaria, il termine entro cui possono essere annullati d’ufficio è di 3 mesi dall’adozione del provvedimento o dalla formazione del silenzio assenso, ove sussistono ragioni di interesse pubblico, in deroga al termine di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
È salva la possibilità di annullare d’ufficio il provvedimento illegittimo anche dopo i 3 mesi ove questo sia stato adottato sulla base di falsità o condotte integranti reato (comma 1 lett. b).

I provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l’annullabilità d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44
(comma 1 lett. b)
Nel caso in cui l’attività in relazione all’emergenza COVID-19 sia stata posta in essere sulla base di una SCIA, decorso il termine di 60 giorni per l’adozione di motivati provvedimenti di divieto e di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (di cui all’art. 19 co. 3 l. 241/1990), la p.a. entro tre mesi dalla scadenza di predetto termine può comunque adottare i medesimi provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990 (comma 1 lett. c).

Qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art.19 è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19
(comma 1 lett. c)
In ipotesi di formazione del silenzio-assenso nei procedimenti di conferenza semplificata, conferenza simultanea e silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (di cui rispettivamente agli artt. art. 14-bis co. 4 e 5, 14-ter co. 7 e 17-bis co. 2 l. 241/1990), viene fissato il termine di 30 giorni dalla formazione del silenzio-assenso entro cui il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento espresso conclusivo (comma 1 lett. e).
Nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso
(comma 1 lett. e)
Da ultimo, si precisa che gli interventi, compresi anche quelli edilizi, previsti da questo articolo per far fronte all’emergenza sanitaria sono ammessi purché siano rispettate le norme in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di tutela del rischio idrogeologico e dei beni culturali e del paesaggio.

Tali interventi considerati quali opere temporanee e contingenti volti ad esaurire la loro funzione una volta cessato lo stato di emergenza - se non ricompresi tra le attività di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 380/2001, per essere realizzati necessitano di:
  • una previa comunicazione alla pubblica amministrazione di avvio dei lavori, asseverata da un tecnico abilitato;
  • una dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, del soggetto privato che attesti sotto la propria responsabilità che si si tratti di opere necessarie all’ottemperanza delle misure di sicurezza volte a far fronte allo stato di emergenza sanitaria. 

La lett. f) del comma 1 dell’art. 264 D.L. 34/2020 precisa altresì che per predetti interventi non sono richiesti né le autorizzazioni, né i permessi, né gli atti di assenso comunque denominati, fatto salvo per i titoli abilitativi previsti in materia di beni culturali di cui al D.L. 42/2004.

Ancora prosegue la normativa, è possibile mantenere le opere realizzate per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 nell’ipotesi in cui:
  • il soggetto interessato ne faccia richiesta alla p.a. entro il 31 dicembre 2020;
  • l'amministrazione comunale entro 60 giorni dalla domanda emetta un provvedimento espresso, previa verifica della conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. 

Il soggetto, in questo caso, è esentato dal pagamento del contributo di costruzione eventualmente previsto.
Gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(comma 1 lett. f)

Il testo del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 è consultabile al seguente indirizzo

Questionario su #PA:10 domande, 1 minuto

Abbiamo preparato un brevissimo questionario per migliorare #PA: potete partecipare anche se non siete iscritti alla newsletter.
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https://forms.gle/nFn5bDW5LT9uU3cMA

COVID-19: differimento dei termini secondo la L.R. Lombardia n. 4/2020

Nelle more tra l'emanazione del D.L. 18/2020 e la sua conversione, la Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale 4/2020 avente per oggetto il differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali.

Oggetto della normativa nazionale sono i procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o successivamente iniziati.

Oggetto della normativa regionale sono i termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali, intercorrenti tra il 31 marzo e il 31 maggio e tra il 1° giugno e il 31 luglio 2020.

Qualche sovrapposizione è tuttavia possibile.

https://www.dirittopa.it/it/interventi/pa/covid-19-sospensione-dei-termini-amministrativi-secondo-la-legge-regione-lombardia-n-4-2020/

COVID-19: sospensione dei termini amministrativi e possibilità di provvedere nelle more

Esiste la possibilità per le amministrazioni di dar corso a procedimenti amministrativi e adottare provvedimenti pur in pendenza del periodo di sospensione disposto dall'art. 103 del d.l. n. 18/2020?

L’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) ha disposto che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15 aprile 2020, termine prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 co. 1 D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Ora che si discute della progressiva ripartenza delle attività economiche, la domanda è se, in che misura e con quali accorgimenti, esista la possibilità per le amministrazioni di dar corso comunque a procedimenti amministrativi e adottare provvedimenti pur in pendenza del periodo di sospensione dei termini.

Su #PA il contributo di Fabrizio Donegani.

Link: https://www.dirittopa.it/it/interventi/pa/covid-19-la-possibilit-di-provvedere-nel-periodo-di-sospensione-dei-termini-amministrativi/

D.L. n. 18/2020, come aggiornato dal D.L. 23/2020: sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, sono state dettate disposizioni finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le altre disposizioni emergenziali, il decreto si occupa anche dei procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini e regola gli effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103).
 
A tal fine è disposto che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (comma 1).

Il decreto è stato integrato dal decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, il cui articolo 37 ha spostato al 15 maggio 2020 il termine finale di sospensione: 

"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020"
Va tenuto presente che solo i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, non quelli con scadenza successiva al 15 aprile 2020.

Continua su #PA a questo indirizzo.

Distanze in edilizia: interesse all'impugnazione e decorrenza dei termini per ricorrere

Il Consiglio di Stato consolida l'orientamento secondo il quale, in tema di distanze, la ^vicinitas^ non rappresenta di per sé un dato decisivo per fondare l'interesse ad impugnare mentre il termine entro il quale proporre ricorso va calcolato a partire dall'inizio dei lavori e non dalla loro ultimazione.

Commento a Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 7 febbraio 2020 n. 962, disponibile su #PA all'indirizzo https://www.dirittopa.it/it/interventi/edilizia/distanze-in-edilizia-interesse-all-impugnazione-e-decorrenza-dei-termini-per-ricorrere/

COVID-19: ricovero di pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere solo in presenza di risultato negativo al tampone

Con decreto monocratico 30 marzo 2020 il Presidente del TAR Molise ha sospeso le note Asrem (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) del 17/3/2020 Prot. n. 27519 e 16/3/2020 prot n. 27262 nella parte in cui, immotivatamente, dispongono il ricovero di una paziente senza aver effettuato preventivamente il tampone di controllo per verificare che la paziente medesima non sia affetta da coronavirus.

Con distinte note l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha disposto:

  •  che, al fine di limitare il contagio, solo per il ricovero dei pazienti provenienti da strutture sanitarie di altre regioni è necessario il preventivo tampone, mentre per i pazienti ricoverati presso strutture sanitarie aziendali del Molise il ricovero potrà avvenire anche senza tampone sulla base della valutazione effettuata dai medici ospedalieri in merito alla necessità o meno di eseguire il tampone;
  • che “le strutture pubbliche e private dovranno garantire la disponibilità di posto letto, in maniera prioritaria agli assistiti dimessi dalle UUOO ospedaliere, attraverso l’UVM del distretto di residenza. In merito ai pazienti provenienti da altre regioni, le strutture dovranno essere garantite sull’assenza di contagio da coronavirus mediante presenza di risultato negativo al tampone, eseguito presso la struttura di provenienza“.

Una struttura alla quale era chiesto di accogliere in regime di ricovero per il trattamento riabilitativo una paziente ricoverata presso un presidio ospedaliero di Campobasso, ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere i pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere, domandando però “di sottoporre a tampone preventivo tutti i pazienti per i quali è chiesto il ricovero presso la scrivente Struttura, senza distinguere in base al luogo di provenienza”.

ASREM ha opposto un diniego implicito sulla domanda, senza effettuare alcuna valutazione sulla assenza di rischio di contagio o quantomeno senza nulla dire a riguardo.

Ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile connesso alla circostanza che la cooperativa debba accogliere un paziente proveniente dal Molise, in un luogo in cui sono ricoverati molti ospiti anziani, senza che sia stato effettuato un tampone per escludere che sia affetto da coronavirus e considerato che altresì che non risulta una motivazione adeguata che giustifichi il diverso trattamento previsto per i pazienti residenti nella regione Molise rispetto a quelli provenienti da regioni diverse e non residenti nella regione Molise, il TAR ha, con decreto presidenziale monocratico, accolto l'istanza e per l’effetto sospeso gli atti impugnati nella parte in cui, immotivatamente, dispongono il ricovero di una paziente senza aver effettuato preventivamente il tampone di controllo per verificare che la paziente medesima non sia affetta da coronavirus.

Il decreto monocratico n. 62 del 30 marzo 2020 il Presidente del TAR Molise è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18: cosa cambia per le pratiche affidate allo studio

Con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, sono state dettate disposizioni finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come certamente saprete, il decreto contiene numerose norme dettate dall'emergenza di questi giorni: trovate il testo a questo indirizzo.

Le righe che seguono vogliono essere di aiuto per capire se e  in che misura alcune di queste possono interessare le pratiche affidate allo studio, siano esse giudiziali o stragiudiziali.

Pratiche stragiudiziali


Parliamo delle pratiche che vedono coinvolte pubbliche amministrazioni.

In questo caso, il decreto si occupa all'art. 103 dei procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

A  questo proposito abbiamo pubblicato un articolo in #PA: lo trovate a questo indirizzo.

Pratiche giudiziali


Il decreto contiene diverse disposizioni, alcune dedicate alla giustizia civile, penale e tributaria (art. 83), altre alla giustizia amministrativa (art. 84).

Per la giustizia civile basti sapere che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e che è sospeso il decorso  dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

Per la giustizia amministrativa le cose, anche se un po' più complesse, possono così riassumersi: dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, mentre ai Presidenti dei TAR è affidato il compito di adottare le opportune misure organizzative a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020.

Il Presidente del TAR Lombardia ha provveduto il 19 marzo con il decreto n. 6/2020 (link).

Su #PA abbiamo pubblicato un'infografica a questo proposito: la trovate a questo indirizzo.

Verifica delle pratiche


Non sta certo a voi preoccuparvi di verificare l'impatto di queste norme sulle pratiche affidate allo studio: ovviamente abbiamo calendarizzato la verifica delle varie scadenze in relazione ai disposti del decreto.

Qualora, in relazione alla singola pratica, vi fossero delle disposizioni del decreto legge n. 18/2020 applicabili, sarà nostra cura segnalarvelo.

Se aveste dei dubbi o delle riflessioni da sottoporci, non esitate a contattarci agli indirizzi contenuti nella pagina http://www.studiospallino.it/recapiti.htm.

Decreto del Presidente del TAR Lombardia n. 6/2020 ai sensi del d.l. 18/2020: infografica

L'art. 84, c. 3, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 ha assegnato ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate il compito di adottare, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza
le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
In data 19 marzo 2020 il Presidente del TAR Lombardia ha emanato il decreto n. 6, dalla cui emanazione cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel precedente decreto presidenziale n. 5 del 9 marzo 2020.

Il decreto - disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo [pdf] -si compone di 10 articoli, i cui primi 5 hanno diretta attinenza con lo svolgimento dell'attività giurisdizionale del TAR Lombardia.

Il testo è stato sintetizzato in una tabella cronologica, disponibile su #PA a questo indirizzo.

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: disposizioni relative ai procedimenti e agli atti amministrativi

E' stato pubblicato sulla edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"

L'art. 103 del d.l. interviene in materia di procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in scadenza, disponendo:

  1. che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (c. 1);. 
  2. che sono  prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento (c. 1);
  3. che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (c. 2).

La norma è di particolare importanza in quanto le disposizioni sin qui adottate si rivolgevano unicamente ai termini dei procedimenti giurisdizionali (oggi trattati agli articoli 83, 84 e 85, in sostituzione delle disposizioni contenute nel d.l. 8 marzo 2020, n. 11) e non a quelli dei procedimenti amministrativi, spesso scaturenti in provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale.

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale a questo indirizzo.

PGT: effetti della mancata adozione entro il 31.12.2013 o della approvazione dopo il 30.06.2014

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 marzo 2020 n. 477

La legge urbanistica della Regione Lombardia impone il passaggio dai Piani Regolatori Urbanistici Generali (PRUG) ai Piani di Governo del Territorio (PGT): con sentenza n. 477 del 2020 il T.A.R. Lombardia chiarisce le conseguenze della violazione dei termini a tal fine contenuti nella l.r. n. 12/2005, specificando che non è illegittimo l’atto adottato successivamente al 31.12.2013 o approvato dopo il 30.06.2014.

Su #PA il commento di Lorenzo Spallino

Link permanente: https://www.dirittopa.it/it/interventi/urbanistica/pgt-effetti-della-mancata-adozione-entro-il-31-12-2013/

COVID-19: questioni interpretative del DPCM 8.3.2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia e in altre province del Nord Italia

Data l'importanza dell'argomento abbiamo deciso di pubblicare questo articolo, in versione aggiornata, su #PA all'indirizzo https://www.dirittopa.it/it/interventi/pa/covid-19-questioni-interpretative-del-dpcm-8-3-2020-recante-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio/
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AGGIORNAMENTI

L'8 marzo 2020 il Ministero dell'Interno ha emanato una direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” (link).

La direttiva conferma che gli spostamenti all'interno e all'esterno dei territori individuati "potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute" ma introduce la possibilità della autodichiarazione, "che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia".

La direttiva è disponibile nel testo integrale a questo indirizzo.

Il modulo è disponibile a questo indirizzo

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso oggi 8 marzo un DPCM recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID 19 nella Regione Lombardia e in altre province del Nord Italia nonché per il contenimento del contagio nel territorio nazionale.

Il testo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In queste ore si susseguono richieste al Governo di spiegazioni sulla portata effettiva della disposizione. Il punto su cui vertono la quasi totalità delle istanze riguarda l'art. 1, comma 1, lettera a, a norma del quale:
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei territori medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Cosa dispone esattamente la norma? A chi è rivolta? I frontalieri possono recarsi al lavoro? Cosa sono le comprovate esigenze lavorative? Il transito lungo le autostrade per chi proviene da fuori è consentito? Le merci possono essere trasportate? Sono solo alcune delle domande che ricorrono sui social.

E' possibile dare una risposta? Sì, è possibile, ma la premessa, forse non banale, è che in uno stato di diritto non sono le conferenze stampa e neppure le circolari che arriveranno a brevissimo che forniscono l'interpretazione della legge, ma l'art. 12 delle preleggi a norma del quale
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. 
Il che a dire che tenendo davanti a sé una norma di diritto ed al contempo un ottimo vocabolario ed una seria grammatica chiunque dovrebbe essere in grado di comprendere la volontà e l'intenzione del legislatore (voce "Interpretazione giuridica", Wikipedia).

Se così non è, abbiamo un problema, che non sta tanto nella interpretazione della norma ma nella sua applicazione, poiché una norma mal scritta ne sconta il difetto sino a rendere inattuabile il migliore degli intenti perseguiti.

L'ambito spaziale di applicazione della norma

In primo luogo, l'espressione "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo" pare evidente che non consenta la migrazione tra gli stessi, vuoi per il dato testuale ("in entrata e in uscita dai territori") vuoi perché alcuni di questi non neppure sono confinanti tra loro vuoi perché se si consentisse la circolazione tra tutti i territori le finalità della disposizione sarebbero vanificate. La circostanza che nell'espressione "territori" ci siano sia regioni (la Lombardia) che province (Modena, Parma, Piacenza ecc.), è ininfluente, data la (ragionevolmente voluta) atecnicità dell'espressione.

I destinatari della norma

La norma non individua un destinatario specifico né esprime un divieto, limitandosi a prescrivere di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche". Non è dato sapere se la disposizione è indirizzata agli organi dello Stato ai quali è affidato il compito di impedire questi spostamenti piuttosto che ai cittadini direttamente. Sta di fatto che per la generalità della disposizione "persone fisiche" (non chiediamoci perchè il legislatore ha voluto precisare che si tratta delle persone fisiche, come a differenziarle dalle persone giuridiche), è solare che essa si applica a chiunque, cittadino o meno dello Stato italiano, indipendentemente dalla sua residenza nei territori indicati piuttosto che in altri.

La portata del ^divieto^ di circolazione

Utilizziamo il termine ^divieto^ nonostante questa espressione non compaia nella disposizione, che ricorre a una terminologia prescrittiva quantomeno curiosa
[...] sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei territori medesimi [...] 
Al di là dell'espressione utilizzata, della quale è forte il sospetto che costituisca il frutto del desiderio di evitare l'espressione "è fatto divieto", sta di fatto che se questa deve essere interpretata come un divieto allora esso non può che essere inteso, in ragione del dato letterale, nel senso che le uniche ipotesi in cui esso non si applica sono quelle previste dalla lettera a) ("spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute").

Al di fuori di queste fattispecie non è consentito alcuno spostamento, neppure all'interno dei rispettivi territori e per nessuna ragione.

C'è da chiedersi che senso abbia l'avere successivamente previsto la chiusura serale dei ristoranti, che quindi possono rimanere aperti a pranzo. Il motivo di due disposizioni così contraddittorie sta nel fatto che, come confermato nelle interviste ai rappresentanti di Regione Lombardia, questi avevano richiesto la chiusura totale di ristoranti e negozi. 

Le comprovate esigenze lavorative

Dispone la norma che la prescrizione relativa agli spostamenti in entrata e in uscita dai territori in questione nonché al loro interno possa essere derogata in presenza di
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative [...]
La disposizione non utilizza l'espressione "documentati", bensì "comprovati". La circostanza suggerisce che il mero evento dell'esigenza lavorativa non sia semplicemente documentato (es. il tesserino del dipendente) ma comprovato, ossia che ci sia una attività, presumibilmente di un terzo, che valuta la circostanza.

A ciò si aggiunga che non è chiaro cosa debba essere comprovato: il fatto in sé della necessità dello spostamento per effettuare la prestazione lavorativa o piuttosto il dover effettuare una prestazione lavorativa non svolgibile da remoto?

Va da sé che la norma non prevede l'autocertificazione.

Le eccezioni al divieto di spostamento

La previsione finalizzata ad "evitare ogni spostamento delle persone fisiche" in entrata e in uscita nonché all'interno dei territori descritti ha un'eccezione, costituita dalla necessità di spostamento per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

L'eccezione riguarda sia gli spostamenti interni che quelli all'esterno: tra questa e la previsione da cui si discosta è infatti presente un periodo chiuso da virgole ("evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolononché all'interno dei territori medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati [...]").

L'eccezione "salvo che per gli spostamenti motivati" si riferisce a tutto il periodo che lo precede, e quindi a qualsiasi spostamento, non solo a quelli all'interno dei territori elencati, senza limitazioni numeriche o temporali.

Abolire ovvero

Dispone la norma che il divieto (?) di spostamento possa essere derogato in presenza di "spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Il motivo per cui il legislatore non riesca a non utilizzare "ovvero" è incomprensibile.

Come è stato da tempo sottolineato (G. Acerboni, Abolire ovvero, 2008):
'ovvero' ha infatti il curioso e raro destino di avere due significati opposti. Quando questa congiunzione viene utilizzata in una legge significa 'oppure' (significato disgiuntivo) e quando viene utilizzata comunemente o nei titoli di alcune opere letterarie e drammaturgiche (Frankenstein, ovvero Il moderno Prometeo) significa 'cioè' (significato esplicativo, dichiarativo, correttivo).
L'espressione "ovvero spostamenti per motivi di salute" viene quindi letta dal cittadino come alternativa alle esigenze lavorative o alle più generali situazioni di necessità, mentre è stata scritta come esplicativa di non meglio definite "situazioni di necessità".

Il rientro presso il proprio domicilio

La norma si chiude con la previsione della possibilità di "rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Per la genericità dei destinatari, di cui si è detto sopra, e per il fatto che l'espressione derogatoria è posta alla fine del periodo che la precede, essa - in quanto canone derogatorio all'intera previsione precedente, chiusa dal più forte segno di punteggiatura - può essere letta in modo biunivoco: è consentito cioè il rientro all'interno dei territori vincolati, sia l'uscita verso quelli esterni, purché motivata dal raggiungimento del proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il caso dei frontalieri

Ogni giorno 70.000 italiani si recano in Ticino per lavoro.

Ad essi dovrebbe applicarsi la disposizione che mira a "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori" ma la circostanza che il territorio confinante non è territorio italiano - e come tale è escluso dalla portata del DPCM - dovrebbe escluderli, fermo restando il diritto di "rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" al termine della giornata lavorativa.

Il caso degli stranieri non residenti

La norma si rivolge indifferentemente alle persone fisiche. La nazionalità pare indifferente ai fini della sua applicazione: valgono per essi le medesime disposizioni per i cittadini italiani.

Piscine in aree vincolate ai fini paesistici: necessitano di autorizzazione paesistica e non sono sanabili

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata, integrando interventi di nuova costruzione, necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica. Poiché determina la creazione di nuova volumetria, essa non è suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

In tal senso si è espresso T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 7 ottobre 2019, n. 11586, in una vicenda consistente nella realizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di un locale ad uso garage e deposito, di opere di arredo dell’area giardino esterna circostante l’abitazione del ricorrente, nonché nella realizzazione di una piscina interrata. 

L’interessato impugna il provvedimento sanzionatorio, proponendo allo stesso tempo domanda di sanatoria, che ottiene per il locale ad uso garage e deposito, ma non per la piscina, per la quale il TAR sottolinea l'indifferenza della circostanza dell'interramento, sia ai fini della presentazione della domanda che della sanatoria, non rilasciabile in quanto l’art. 167, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

La decisione T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 7 ottobre 2019, n. 11586 è disponibile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.

Il commento alla decisione del TAR Lazio (Piscine in aree vincolate ai fini paesistici: necessitano di autorizzazione e non sono sanabili, L. Spallino) è disponibile sul sito della Rivista Giuridica dell'Ambiente (RGA Online) all'indirizzo http://rgaonline.it/article/piscine-in-aree-vincolate-ai-fini-paesistici-necessitano-di-autorizzazione-e-non-sono-sanabili/.

Luoghi di culto in Lombardia: il nuovo intervento della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 254 del 5 dicembre 2019 la Corte costituzionale torna ad occuparsi della disciplina lombarda in materia di attrezzature religiose, contenuta agli articoli 70-73 della L.R. n. 12/2005, dichiarandone l'illegittimità costituzionale nei passi in cui subordina l'installazione di qualsiasi attrezzatura religiosa all’esistenza del PAR (piano delle attrezzature religiose) e prevede che il PAR debba essere approvato contestualmente al PGT o a sua variante generale, circostanze che, ostacolandone l'esercizio, si pongono in contrasto con il principio di libertà religiosa.

Su #PA il commento di Fabrizio Donegani.

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