21/22 settembre 2019: Giardini Segreti

Nel luglio del 2018 ospitammo l'associazione Jubilantes per una visita, guidata da Emilio Trabella, ai giardini pensili sulle mura del centro storico di Como.
Il grande successo dell'iniziativa ha suggerito l'organizzazione dell'evento in forma più strutturata ed ampliata per i giorni 21 e 22 settembre 2019.
Il sito ufficiale del Festival Bellezze Interiori - I giardini segreti di Como è a questo indirizzo, dove è possibile acquistare i biglietti: www.bellezzeinteriori.it.

Chiusura estiva

Lo studio rimarrà chiuso da giovedì 8 agosto e riaprirà giovedì 29 agosto.
A tutti i nostri auguri per un sereno periodo feriale.

Piani di lottizzazione: efficacia superiore a 10 anni per le pattuizioni tra privati

Con sentenza n. 1200/2019 il Consiglio di Stato specifica che la convenzione di lottizzazione può avere una efficacia vincolante superiore a 10 anni nella parte in cui contiene pattuizioni tra soggetti privati.

Esprimendosi in una fattispecie relativa a contestazioni tra privati in un Piano attuativo (incremento di altezza per effetto di recuperi di sottotetti) scaduto, il Consiglio di Stato precisa che - fermo restando il potere dell’Amministrazione di disporre diversamente nel PGT su aspetti edilizio-urbanistico - poichè la convenzione di lottizzazione è (anche) espressione dell’esercizio di autonomia contrattuale dei privati, questa è vincolante per le parti anche dopo la scadenza della stessa in quanto:

  • si tratta di auto-limitazioni all’attività costruttiva, rispondenti a interessi privati sui quali l’ordinamento può esercitare soltanto un giudizio di meritevolezza dell’interesse perseguito;
  • non si tratta unicamente di limitazioni imposte dall’Amministrazione [ma] quel particolare assetto previsto dalla convenzione è il frutto anche di una ponderazione di diritti e facoltà dei privati.

Il Consiglio di Stato chiarisce poi che le contestazioni in merito all'esecuzione del piano di lottizzazione che possono sorgere tra privati sono da far valere in sede civilistica e
non sono rimediabili mediante l’approvazione di uno strumento (pubblicistico) di governo del territorio, che ha per l’appunto una funzione di pianificazione e di programmazione, e non già di sistemazione giuridica (postuma) di difformità che sono il frutto di inadempienze non rispetto a previsioni pubblicistiche, ma rispetto a obblighi convenzionali, di auto-limitazione costruttiva.
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 21 febbraio 2019, n. 1200, è disponibile sul sito della  Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.
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