Legge 241/1990: novità e modifiche

NOTA: con la conversione in legge del decreto sulla competitività, li legislatore interviene per la terza volta, a brevissima distanza di tempo, sulla legge 241/990. Il testo della legge 241/1990, COME NOVELLATO a seguito:
  • della l. 11 febbraio 2005, n. 15;
  • del d.l. 14 marzo 2005, n. 35;
  • della l. 14 maggio 2005, n. 80;
è disponibile all'indirizzo http://www.studiospallino.it/doc/10.3.05/241novellata.pdf .
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino

Impianti di telefonia mobile: poteri di localizzazione delle amministrazioni locali

DECISIONE: T.A.R. Campania, Napoli, Sezione I, 10 marzo 2005, n. 1708
MASSIMA: "E' consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità" consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ed all'art. 8, comma 1, lettera e), e comma 6 della legge quadro; non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione".
TESTO INTEGRALE: http://www.studiospallino.it/doc/giur/TAR_Campania_1708_05.pdf [estratto da http://www.bosettiegatti.com/]
NOTA: ben scritta e motivata, la sentenza affronta il problema se le misure distanziali previste dal comune di Napoli (gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 metri non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne; ad eccezione delle microcelle, inoltre devono esservi almeno 25 metri tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media superiore alle quattro ore) debbano inscriversi tra
le limitazioni vietate o tra i criteri localizzativi consentiti. Il Collegio opina per l'accoglibilità di questa seconda opzione, affermando che il criterio è sufficientemente specifico ed omogeneo, proporzionato e non irragionevole. In realtà la decisione affronta una molteplicità di problematiche, ed è particolarmente intressante nella parte centrale, dove ripercorre ampiamente l'evoluzione della giurisprudenza - in particolare costituzionale - sulla questione dei limiti connessi alla potestà regolamentare delle amministrazioni locali sul punto. Vale evidenziare come, per la regione Lombardia, la sentenza non chiarisca se le amministrazioni locali possano discostarsi dalla legislazione regionale di riferimento, nel senso di introdurre limitazioni localizzative in essa non contenute: la risposta sembrerebbe tuttavia positiva.
A CURA DI: avv. Lorenzo Spallino
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